Regolamento regionale n. 8 del 05 ottobre 2018  ( Vigente )
Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni.
(B.U. 11 ottobre 2018, 2° suppl. al n. 41)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7656 del 5 ottobre 2018

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento è emanato in attuazione dell' articolo 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3 , a norma del quale la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. 
Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari per realizzare un sistema telematico di comunicazione con gli sportelli unici disciplinati dalla normativa nazionale secondo le rispettive competenze, quale unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le istanze edilizie.
3. 
Il presente regolamento disciplina i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici, le modalità operative per realizzare l'uniformità nella circolazione e nello scambio telematico di dati e informazioni relative all'edilizia, nonché per favorire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi fra le diverse pubbliche amministrazioni.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) 
codice Quick Response (QR): codice a barre bidimensionale a "risposta rapida" (o codice 2D), cioè a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata;
b) 
documenti della P.A.: i verbali, i pareri, le autorizzazioni e gli altri atti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento edilizio;
c) 
enterprise content management (E.C.M.): insieme di strumenti che consentono la gestione della documentazione prodotta e ricevuta all'interno di un'organizzazione; i principali componenti sono il sistema di gestione del controllo, dell'indicizzazione e della verifica dell'integrità delle informazioni acquisite, i componenti per il salvataggio e l'archiviazione permanente dei documenti, l'accesso alle informazioni gestite attraverso canali digitali;
d) 
fascicolo digitale dell'intervento: insieme di istanze e documenti della P.A. relativi ad un determinato intervento edilizio;
e) 
hash (impronta): algoritmo che restituisce una stringa di numeri e lettere univoca a partire da un qualunque flusso di bit di qualsiasi dimensione; l'output è detto digest; la funzione è unidirezionale quindi dall'output non è possibile risalire al documento originale;
f) 
istanza: un qualsiasi inoltro di richiesta, segnalazione o comunicazione effettuata verso il comune competente, anche riferiti ad aspetti e tematiche diverse ma riconducibili al medesimo intervento edilizio;
g) 
portable document format (PDF): formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000;
h) 
portable document format for Archiving (PDF/A): sottoinsieme del formato PDF che costituisce uno standard per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici;
i) 
recupero dal disastro (disaster recovery): insieme di misure tecnologiche, logistico e organizzative atte a garantire il ripristino di sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi;
j) 
Secure Hash Algorithm (S.H.A.): funzioni crittografiche di hash che produce un message digest, o impronta del messaggio (modulistica), di lunghezza fissa partendo da un messaggio (modulistica) di lunghezza variabile;
k) 
titolare: persona fisica che presenta l'istanza in qualità di committente o soggetto titolato a rappresentare il committente dell'intervento sia esso una persona fisica o giuridica;
l) 
eXtended Markup Language (X.M.L.): insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione;
m) 
XML Schema Definition (X.S.D.): rappresenta il contenuto di un XML scritto in linguaggio XML Schema; una XSD definisce il tipo di un documento XML in termini di vincoli: quali elementi e attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere, ed altro.
Art. 3. 
(Obblighi e requisiti essenziali del sistema)
1. 
Al fine di dare attuazione alle disposizioni relative alla trasmissione telematica delle istanze in materia di edilizia, i comuni, o le loro forme associative, sono tenuti a dotarsi di un sistema telematico (di seguito "sistema") che garantisca i requisiti tecnici, infrastrutturali e gestionali, come descritti dal presente regolamento e dai relativi allegati oppure ad utilizzare il sistema telematico regionale MUDE Piemonte, di cui all'articolo 8, che assolve ai requisiti richiesti.
2. 
Il sistema deve:
a) 
essere raggiungibile tramite infrastruttura di rete Internet (web application) e accessibile tramite qualsiasi strumento di navigazione (browser);
b) 
essere mantenuto aggiornato alle più recenti versioni degli strumenti di navigazione, fruibili o scaricabili via Internet, in modo da essere sempre costantemente utilizzabile dai fruitori finali;
c) 
funzionare sulle singole postazioni di lavoro sia del privato (Front End) che della pubblica amministrazione (Back End) senza l'ausilio di alcun software sottoposto a licenza, fatto salvo il sistema operativo;
d) 
assicurare l'interoperabilità con i sistemi gestionali degli enti locali e degli altri enti coinvolti nel procedimento edilizio;
e) 
garantire l'accesso al fascicolo a tutti gli enti coinvolti nel procedimento edilizio;
f) 
essere conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a garanzia della protezione dei dati personali da esso trattati e conservati;
g) 
garantire la sicurezza dei dati gestiti dall'accesso di fonti estranee al sistema o non riconosciute e la messa in sicurezza dei dati da eventuale loro perdita a causa di malfunzionamenti o cedimenti strutturali delle apparecchiature o dei locali che le ospitano, catastrofi naturali o di origine dolosa; la salvaguardia dei dati è garantita attraverso l'ausilio di un sistema di recupero dal disastro predisposto a questo scopo in conformità con gli articoli 25, 32 e 33 del Regolamento UE 2016/679;
h) 
permettere la piena e costante disponibilità operativa nell'arco della giornata e della settimana a tutti i soggetti coinvolti nel suo utilizzo, nonché la piena e costante disponibilità dei documenti elettronici e delle informazioni in esso depositate;
i) 
consentire l'accessibilità ai documenti elettronici contenuti nel fascicolo digitale dell'intervento attraverso una soluzione ECM accessibile tramite servizi di cooperazione applicativa (web services) bidirezionale ad applicazioni terze;
j) 
favorire le funzionalità di ricerca e consultazione delle istanze con i relativi allegati digitali, tramite l'ausilio di strumenti portatili (tablet, smartphone) da parte dei funzionari della pubblica amministrazione tenuti a svolgere operazioni di vigilanza e controllo direttamente sul territorio;
k) 
consentire al cittadino l'accesso al sistema mediante l'utilizzo di strumenti e credenziali previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, rendendo il servizio accessibile tramite SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza uno che prevede l'autenticazione tramite login e password;
l) 
consentire che l'accesso al sistema da parte del professionista avvenga, in conformità alle regole definite dal Codice dell'Amministrazione Digitale e alle regole tecniche emanate per la sua applicazione, utilizzando esclusivamente dispositivi elettronici di certificazione e firma digitale rilasciati da società iscritte all'elenco dei certificatori dell'Agenzia per l'Italia digitale ovvero rendere il servizio accessibile tramite SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza due che prevede l'autenticazione tramite login, password e One Time Password; l'autenticazione con livello di sicurezza inferiore a quelli indicati non sono ammessi;
m) 
garantire che ogni istanza, che necessita di asseverazione da parte di un professionista, sia accompagnata da una procura speciale sottoscritta in calce dal titolare; a maggiore garanzia e tutela dell'utente, la procura speciale deve essere un documento generato e prodotto dal sistema e accompagnato da marcamento con codice a barre bidimensionale, o codice QR, il cui contenuto è disciplinato dall'Allegato A - Parte 3. La procura speciale:
1) 
è accordata dal titolare per ogni nuova pratica edilizia presentata, ai sensi dell' articolo 38, comma 3 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
2) 
è prodotta in automatico dal sistema che inserisce i soggetti coinvolti nei rispettivi ruoli e riporta per ognuno le parti dichiarative e asseverative presenti nell'istanza delle quali il soggetto si assume diretta responsabilità;
3) 
è prodotta ogni qualvolta si verifichi una sostituzione o variazione dei soggetti coinvolti nel procedimento, siano essi il titolare o il professionista incaricato;
n) 
assicurare i controlli sul formato della firma digitale di ogni singolo documento costituente l'istanza e relativi allegati inoltrati a cura del professionista; il formato di firma digitale deve essere realizzato secondo l'algoritmo SHA-256;
o) 
assicurare i controlli in merito allo stato del certificato di firma digitale apposto all'istanza, nei casi di certificato scaduto e certificato revocato;
p) 
disporre che ad ogni istanza presentata venga attribuito un numero identificativo univoco composto dalla sequenza dei codici ISTAT assegnati nell'ordine a regione, provincia, comune e seguiti da un numero progressivo e dall'anno di generazione;
q) 
garantire l'emissione della notifica telematica dell'avvenuta presentazione di ogni istanza;
r) 
rassicurare che per ogni istanza presentata, dal momento della registrazione al protocollo, sia generata e resa disponibile a tempo indeterminato, sia mediante deposito sul front end del presentatore, sia mediante trasmissione via e-mail al soggetto presentatore una ricevuta che confermi l'avvenuta accettazione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione e contenga gli estremi della registrazione a protocollo, nonché la data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dalla disciplina vigente e, nei casi specifici, il nominativo del responsabile del procedimento e i dati relativi all'intervento, come disciplinato nell'Allegato A - Parte 2; la "Ricevuta di presentazione istanza" è costituita da un file PDF/A, contenente al suo interno il marcamento con codice QR, il cui crittogramma contiene le informazioni esposte nella ricevuta che sono predisposte secondo quanto disciplinato nell'Allegato A - Parte 3; il marcamento con codice QR è reso disponibile tramite web services a sistemi terzi che intendano esporlo nelle proprie ricevute di presentazione istanza;
s) 
assicurare che ogni istanza riconducibile, a qualunque titolo, all'intervento edilizio, in quanto portatrice di informazioni utili alla individuazione delle caratteristiche dell'intervento, sia dal punto di vista dell'oggetto realizzato che del procedimento amministrativo seguito, sia associata ad un codice univoco di fascicolo digitale dell'intervento che garantisca la relazione fra le varie istanze oggetto dell'intervento edilizio e permetta di organizzare e ripercorrere il ciclo completo dell'intervento; il codice univoco del fascicolo digitale dell'intervento può essere uguale al numero identificativo univoco dell'istanza assegnato dal sistema alla prima istanza creata per un dato intervento edilizio;
t) 
garantire che il fascicolo digitale dell'intervento sia allestito in ottemperanza a quanto indicato dal Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché alle regole espresse dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni);
u) 
consentire tramite servizi in cooperazione applicativa (web services) il deposito dei documenti prodotti dalle P.A. coinvolte nel procedimento, nel fascicolo digitale dell'intervento;
v) 
disporre che ogni istanza digitale sia associata ad un unico professionista di riferimento, al fine di garantire al professionista l'accesso esclusivo alle informazioni e ai progetti inseriti; qualora necessario il professionista di riferimento può permettere ad altro professionista coinvolto o subentrante nell'intervento edilizio di accedere al proprio fascicolo digitale dell'intervento al fine di implementarne il contenuto;
w) 
garantire che la firma digitale apposta sull'istanza e sulle parti che la compongono, sia riconducibile al professionista che ha compilato l'istanza;
x) 
garantire la completa compilazione delle sezioni che compongono l'istanza, nonché la coerenza delle dichiarazioni in essa contenute e la congruenza fra le comunicazioni e le asseverazioni in capo a soggetti diversi;
y) 
garantire, al fine dell'immodificabilità e dell'univocità del documento digitale, come indicato dal d.p.c.m. 13 novembre 2014 , che l'istanza e le parti che la compongono siano generate in formato PDF/A;
z) 
permettere l'utilizzo e l'accesso a banche dati certificate dall'ente gestore al fine di proporre al professionista che compila l'istanza informazioni certe e aggiornate in materia di cartografia tecnica comunale, toponomastica, carta tecnica catastale e relativi estremi identificativi;
aa) 
disporre che ad ogni intervento edilizio risultino associate e registrate le informazioni che ne identificano la localizzazione, il cui contenuto è disciplinato dall'Allegato A - Parte 4;
ab) 
introdurre forme di pagamento elettronico secondo quanto stabilito dall' articolo 15, comma 5 bis, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).
Art. 4. 
(Modalità per consentire l'interoperabilità)
1. 
Per consentire l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che riguarda la trasmissione sia dei dati alfanumerici, sia dei documenti digitali che compongono l'istanza e gli allegati, il sistemadeve:
a) 
esporre servizi bidirezionali verso le amministrazioni locali avvalendosi di interfacce web services;
b) 
fruire dei servizi bidirezionali esposti dai sistemi regionali avvalendosi di interfacce web services;
c) 
generare, per quanto riguarda i dati alfanumerici dell'istanza, un tracciato dati in formato XML corredato di schema XSD, secondo le specifiche di cui all'Allegato A - Parte 5;
d) 
integrare i tracciati dati XML di cui al precedente comma con i valori ammessi secondo quanto riportato nell'Allegato A - Parte 1, che garantiscono la compatibilità con l'insieme delle codifiche dei dati definite a livello regionale e che consentono di governare le corrispondenze tra le codifiche adottate dai sistemi locali e quelle specificate a livello regionale;
e) 
generare, per quanto riguarda i dati di localizzazione, un tracciato in formato XML corredato di schema XSD, la cui struttura è definita secondo quanto descritto nell'Allegato A - Parte 4;
f) 
garantire tramite modalità riscontrabili, l'allineamento fra i dati presenti nel tracciato XML, di cui alle lettere d) ed e), con quelli dichiarati e contenuti nell'istanza e relative parti che la compongono;
g) 
assicurare, qualora lo stesso abbia caratteristiche di intermediazione verso altri Enti, l'interoperabilità con i sistemi regionali e sovraordinati utilizzando gli schemi dati come definiti negli allegati tecnici agli Accordi fra Governo, Regioni, Enti locali approvati in sede di Conferenza Unificata;
h) 
generare il codice QR con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r).
Art. 5. 
(Anagrafe Regionale degli Immobili)
1. 
La Regione Piemonte promuove l'Anagrafe Regionale degli Immobili (di seguito ARI). La ARI ha lo scopo di raccogliere informazioni tecnico/amministrative relative allo stato degli immobili presenti sul territorio regionale. Inoltre contribuisce all'aggiornamento della base dati territoriale di riferimento per gli Enti (BDTRE).
2. 
I sistemi che provvedono all'inoltro telematico delle istanze edilizie, contribuiscono all'aggiornamento dell'ARI richiamando i servizi in cooperazione esposti dall'ARI e veicolando tramite questi il tracciato XML di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).
Art. 6. 
(Modulistica unificata)
1. 
Le amministrazioni locali al fine di garantire omogeneità nelle modalità di richiesta o presentazione dei titoli edilizi, utilizzano i modelli unificati e semplificati adottati con gli Accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, recepiti e adeguati a livello regionale alle specifiche normative di settore, con apposite deliberazioni della Giunta Regionale.
2. 
Le amministrazioni locali adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni degli accordi e delle deliberazioni di cui al comma 1, garantendo l'uniformità della modulistica unificata a livello regionale tramite la realizzazione di servizi on line il cui contenuto sia conforme a quello dei modelli adottati dalla Regione o l'utilizzo del sistema regionale MUDE Piemonte di cui all'articolo 8.
3. 
Ai fini della semplificazione amministrativa, ogni modello, organizzato per quadri informativi che contengono insiemi di dati omogenei afferenti ad un dato argomento, contiene solo le tipologie delle opere o degli interventi realizzabili con il titolo abilitativo meno oneroso, nonché gli allegati ritenuti obbligatori o necessari ai fini della presentazione dell'istanza, secondo quanto definito nell'Allegato A - Parte 1.
Art. 7. 
(Aggiornamento e diffusione della modulistica unificata)
1. 
Il responsabile del settore regionale competente, provvede con propria determinazione, all'adeguamento, all'aggiornamento e implementazione della modulistica unificata di cui all'articolo 6, in ottemperanza a interventi normativi o accordi, nonché all'aggiornamento delle specifiche tecniche, fissando altresì i termini per l'adeguamento delle funzionalità dei sistemi telematici.
2. 
Delle determinazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione e sul sito del sistema regionale MUDE Piemonte.
3. 
Le amministrazioni locali adeguano i propri servizi on line e i contenuti dei modelli, agli adeguamenti e aggiornamenti adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1.
Art. 8. 
(Utilizzo del sistema regionale MUDE Piemonte)
1. 
Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione mette a disposizione dei comuni o loro forme associative il sistema regionale MUDE Piemonte. Il sistema è accessibile all'indirizzo www.mude.piemonte.it .
2. 
Il sistema regionale MUDE Piemonte consente la compilazione guidata e assistita della modulistica unificata da parte del professionista, nonché l'inoltro telematico dell'istanza e dei relativi allegati all'amministrazione competente, e si integra con i sistemi informativi comunali tramite l'esposizione di servizi bidirezionali in cooperazione applicativa come previsto dagli articoli 3 e 4 secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato A - Parte 5.
3. 
Il sistema regionale MUDE Piemonte offre ai comuni o alle loro forme associative, un'interfaccia web application (back end) per l'acquisizione delle istanze, le notifiche verso i professionisti e l'implementazione del fascicolo digitale dell'intervento con i propri atti e provvedimenti.
4. 
Per utilizzare il sistema regionale MUDE Piemonte, i comuni o le loro forme associative titolari di procedimenti edilizi richiedono l'attivazione del servizio secondo le modalità pubblicate sul relativo sito, aderendo così al Progetto MUDE Piemonte.
5. 
L'adesione al sistema regionale MUDE Piemonte consente anche agli enti coinvolti nel procedimento edilizio, in quanto titolari di endoprocedimenti, o che hanno un interesse alla visualizzazione delle pratiche edilizie, di accedere mediante un interfaccia web application (back end) direttamente al fascicolo digitale dell'intervento in modalità di consultazione e di implementazione del fascicolo con propri atti, previa richiesta di credenziali per l'accesso al sistema, secondo le modalità pubblicate sul sito del sistema regionale MUDE Piemonte.
6. 
L'accesso si intende consentito agli Enti coinvolti nel procedimento edilizio con obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dello svolgimento del proprio ufficio.
7. 
La Regione mette a disposizione l'utilizzo del servizio MUDE Piemonte in termini di sistema per l'inoltro telematico delle istanze; all'avvio è richiesta al comune o alle forme associative una quota necessaria per la configurazione del servizio, mentre per la successiva gestione e manutenzione è richiesto al comune o alle forme associative un contributo determinato con modalità che saranno definite con successivo atto.
Art. 9. 
(Tempi e modalità di attuazione del servizio)
1. 
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), agli enti titolari dei procedimenti edilizi, nonché ogni altro adempimento ad esse relativo, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.
2. 
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa a PdC) e permesso di costruire (PdC), agli enti titolari di procedimenti edilizi nonché ogni altro adempimento ad esse relativo e ogni altra istanza edilizia, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.
3. 
Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle comunicazioni e segnalazioni in materia di edilizia, nonché di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte.
4. 
Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 2, entro il termine ivi previsto, si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle denunce e delle richieste o delle presentazioni dei titoli abilitativi edilizi, nonché di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 ottobre 2018.
Sergio Chiamparino