Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018  ( Vigente )
"Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13) ".
(B.U. 14 giugno 2018, 2° suppl. al n. 24)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-7010 dell'8 giugno 2018

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Art. 2. 
(Modalità di esercizio e periodi di apertura)
1. 
L'attività extralberghiera può essere esercitata:
a) 
con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare;
b) 
con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.
2. 
Gli esercizi di affittacamere e di bed & breakfast (B&B) avviati in forma non imprenditoriale sono consentiti fino ad un periodo complessivo di apertura di duecentosettanta giorni e con almeno un periodo di apertura minima continuata di quarantacinque giorni, nel corso dell'anno solare.
[1]
3. 
L'attività extralberghiera comporta che la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari siano in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.
4. 
In caso di attività svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi é affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.
5. 
La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all' articolo 6, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2017 , può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato F del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.
6. 
La gestione delle case per ferie di cui all' articolo 7 della l.r. 13/2017 esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato G del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.
Art. 3. 
(Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)
1. 
Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a ''case per ferie'', ad ''ostelli'' e delle ''soluzioni ricettive innovative'' di cui al capo II, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.
2. 
Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.
3. 
Per l'esercizio delle attività extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.
4. 
Il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici collocati in nuclei o centri storici, borgate alpine e, comunque, in località di particolare interesse storico-culturale, garantisce la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura é collocata, nonché il rispetto dello stile architetonico e decorativo originario, fatte salve le deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.
Art. 4. 
(Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)
1. 
I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A del presente regolamento:
a) 
in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi;
b) 
tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
c) 
in materia di accessibilità dei locali.
2. 
In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché le disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'allegato A e si forniscono, a titolo meramente informativo, i dati di cui all'allegato C.
3. 
Sono fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilità tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.
Art. 5. 
(Servizi aggiuntivi e complementari)
1. 
L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. 
I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. 
Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attività dedicate al benessere psico- fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.
4. 
I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Classificazione)
1. 
Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.
2. 
Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:
a) 
per gli esercizi di B&B, di affittacamere, di locanda nonché per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;
b) 
per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;
c) 
per le case per ferie e ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;
d) 
per le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 non é prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento.
[2]
3. 
La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare, se prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività extralberghiera.
Art. 7. 
(Riserva di denominazione)
1. 
L'uso delle tipologie extralberghiere, di cui all' articolo 2 della l.r. 13/2017 , nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.
2. 
La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:
a) 
indica la tipologia di appartenenza di cui all' articolo 2 della l.r. 13/2017 e un nome di fantasia;
b) 
fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.
3. 
Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di ''posto tappa'', ai sensi dell' articolo 13, comma 2, della l.r. 13/2017 , se soddisfano i criteri di cui all'allegato E del presente regolamento.
4. 
Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari di altre strutture ricettive, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 9 della l.r. 13/2017 .
Art. 8. 
(Segni distintivi)
1. 
Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata, con le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:
a) 
nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno;
b) 
in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
2. 
I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata secondo le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:
a) 
all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;
b) 
in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.
3. 
Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di ''posto tappa'', utilizzano un apposito logo o segno distintivo i cui requisiti e servizi turistici dedicati sono definiti nell'allegato E del presente regolamento.
4. 
Le strutture ricettive innovative di cui all'articolo 11 si identificano nel mercato turistico ricettivo senza alcuna assegnazione di stelle e con le seguenti modalità:
[3]
a) 
quelle complementari utilizzano il logo identificativo della struttura ricettiva di cui sono parte;
b) 
quelle autonome utilizzano il logo identificativo di cui all'allegato D del presente regolamento.
Art. 9. 
(Pubblicità e obblighi informativi)
1. 
La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.
2. 
All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:
a) 
la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;
b) 
la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate all' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).
Art. 10.[4] 
(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. 
Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate 'case per ferie' e 'ostelli' può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.
3. 
Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità.
4. 
Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:
a) 
obbligo di notifica ai sensi dell' articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;
b) 
predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);
c) 
formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).
5. 
I titolari delle strutture ricettive extralberghiere che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione possono proporre ai loro alloggiati alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tali casi, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari, fatto salvo l'adempimento di cui al comma 4, lettera a), l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.
6. 
Se il servizio offerto con le modalità di cui al comma 5 é esteso anche ai pasti, si applicano le seguenti condizioni:
a) 
se il titolare della struttura ricettiva propone ai propri alloggiati pasti pronti preparati da esercizi commerciali registrati e il servizio di somministrazione é gestito dall'OSA che produce i pasti (banqueting), restano in capo al titolare della struttura ricettiva gli obblighi di cui al comma 5;
b) 
se i pasti sono forniti da altro soggetto registrato ai sensi dell'art. 6 Reg CE 852/2004 e il titolare della struttura ricettiva gestisce direttamente la somministrazione (catering), quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al comma 4.
7. 
Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
CAPO II 
SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE.
Art. 11. 
(Denominazioni e capacità ricettiva)
1. 
Sono disciplinate dal presente capo le soluzioni ricettive destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi.
2. 
Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:
a) 
soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonché la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte;
b) 
soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, fino ad una capacità ricettiva massima di sei posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.
[5]
3. 
Le soluzioni ricettive innovative di cui al comma 2:
a) 
conservano la denominazione della struttura ricettiva di cui sono parte nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a) e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità;
b) 
utilizzano la denominazione "struttura ricettiva innovativa" nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e garantiscono i servizi di ospitalità turistica di cui all' articolo 11 della l.r. 13/2017 ; se le soluzioni ricettive innovative autonome sono tutte della stessa tipologia, é consentito aggiungere alla denominazione madre quella che identifica la specifica tipologia realizzata.
[6]
3 bis. 
Le strutture ricettive innovative autonome possono essere gestite con le seguenti modalità:
[7]
a) 
in forma non imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva fino a sei posti letto;
b) 
in forma imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva superiore a sei posti letto.
3 ter. 
In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione é considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva della struttura o soluzione innovativa.
[8]
Art. 12. 
(Criteri di localizzazione)
1. 
La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è conforme ai seguenti criteri e vincoli:
a) 
se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;
b) 
se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate ''B&B'' e ''affittacamere'', collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle ''residenze di campagna'', aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia ''comunale'';
b bis) 
se la conformità alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non é presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entità e delle caratteristiche dell'intervento previsto, può configurarsi quale variante parziale ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della Lr. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/77 , da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente;
[9]
c) 
non ricade all'interno dei beni paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad esclusione dei beni individuati con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 1 agosto 1985 (cd. Galassini), fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
[10]
d) 
non genera frammentazione di paesaggi aperti o boscati nonché riduzione della loro funzionalità ecosistemica;
e) 
non é consentita su alberi monumentali individuati ai sensi della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte), nonché ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani);
f) 
nei siti della rete Natura 2000, identificati ai sensi della direttiva 92/43/CEE , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, é consentita solo nell'ambito di strutture ricettive già esistenti, di cui alle lettere a) e b);
g) 
non é consentita su alberi con cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna, ovvero dove siano presenti nidi appartenenti alle specie di interesse conservazionistico;
h) 
prevede, comunque, un confronto preventivo con gli enti di raccolta che operano sul territorio al fine di attrezzare le aree per la corretta raccolta dei rifiuti prodotti.
2. 
Per la localizzazione delle strutture innovative ipogee, al fine di garantire la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, occorre tenere conto delle indicazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti) e dei provvedimenti regionali di attuazione relativi all'edificazione nelle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di gas radon.
3. 
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia interferenti con immobili che presentano colonie di chirotteri, sono applicabili le disposizioni normative di cui all'articolo 30 - Titolo V - delle Misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte adottate con provvedimento della Giunta regionale.
4. 
La localizzazione può essere consentita in aree soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica, nel rispetto della normativa tecnica in materia vigente.
Art. 13. 
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
01. 
La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonché nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.
[11]
1. 
Le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative sono definite nell'allegato A del presente regolamento.
CAPO III 
LOCAZIONI TURISTICHE.
Art. 14. 
(Adempimenti amministrativi)
1. 
Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono al comune ove ha sede l'immobile, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, il modello informativo previsto nell'allegato H del presente regolamento.
2. 
Il comune, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate più unità abitative private, è assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.
3. 
Il comune trasmette, tempestivamente e in modalità telematica, copia del modello informativo, completo del codice di cui al comma 2, al locatore, nonché alla provincia territorialmente competente o alla Città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di consentire la promozione dell'unità immobiliare, nonché il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici.
4. 
Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unità immobiliare.
5. 
Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa il comune che l'informativa di cui al comma 1 è:
a) 
sospesa, se il nuovo contratto di locazione è di tipo transitorio, o di altra natura, con durata superiore a 30 giorni e inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione per finalità turistiche;
b) 
cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi, oppure costituisce altra tipologia contrattuale prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
6. 
Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
CAPO IV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15. 
(Alloggi vacanze)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non é consentito avviare strutture ricettive extralberghiere denominate ''alloggi vacanze''; alle strutture ricettive già esistenti si applica la disciplina del presente articolo.
2. 
Gli alloggi vacanze sono unità abitative residenziali composte da uno o più locali con superficie minima di metri quadrati 30, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma.
3. 
La gestione degli alloggi vacanze é affidata:
a) 
a cooperative turistiche, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici;
b) 
ad agenzie o intermediari immobiliari e a società di gestione immobiliare, anche turistica;
c) 
a piccole e medie imprese, nonché a imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.
4. 
La gestione degli alloggi vacanze prevede la fornitura dei seguenti servizi di offerta turistica:
a) 
pulizia quotidiana delle unità abitative;
b) 
fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di cliente;
c) 
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) 
ricevimento degli ospiti e servizio di recapito.
5. 
Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno mentre i turisti possono beneficiare dell'unità abitativa per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
6. 
I proprietari degli alloggi possono utilizzare per non più di novanta giorni complessivi all'anno, l'unità o le unità abitative dati in gestione ai soggetti di cui al comma 3, previa comunicazione al soggetto gestore entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
7. 
Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze se in possesso dei requisiti previsti al comma 3 e se non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale ai sensi della normativa vigente in materia di finanziamenti alle imprese turistiche.
Art. 16. 
(Denominazione aggiuntiva di ''posto tappa'')
1. 
Nelle more della definizione di un apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni normative contenute nell'allegato E del presente regolamento si applicano anche alle strutture ricettive alpinistiche disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).
2. 
Con riferimento all'allegato E del presente regolamento, le prescrizioni di cui al punto 3 della sezione I, nella parte rubricata ''Adozione del logo regionale posto tappa'', nonchè alla lettera g) della sezione II, si applicano, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni, anche in materia alberghiera, agrituristica e di ospitalità rurale familiare.
Art. 17. 
(Disposizioni transitorie e derogatorie)
1. 
Le strutture ricettive extralberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui all'allegato A, nel caso degli interventi edilizi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.
2. 
Le strutture ricettive extralberghiere denominate ''case per ferie'' e ''ostelli per la gioventù'', già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di impossibilità tecnico-strutturale, certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, rispettano le seguenti disposizioni derogatorie:
a) 
superficie minima delle camere, al netto di ogni altro locale accessorio e/o di servizio, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 12, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più, la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di otto posti letto;
b) 
altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale;
c) 
in caso di altezze non uniformi, ogni locale garantisce un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti alla lettera b);
d) 
ove non vi sia la necessaria superficie, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze indicate alle lettere a) e b).
3. 
Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 2, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:
a) 
un wc ogni otto posti letto;
b) 
un bagno o doccia ogni dieci posti letto;
c) 
un lavabo ogni sei posti letto;
d) 
il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;
e) 
la superficie aeroilluminante non é inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio e comunque non inferiore a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.
3 bis. 
Le strutture ricettive extralberghiere denominate "residence" ai sensi dell' articolo 26, comma 4 della l.r. n. 13/2017 si adeguano, entro il 31 marzo 2019, al requisito di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c) della medesima legge ai fini della classificazione ed utilizzo del logo identificativo. In caso di mancato adeguamento, si attribuiscono alla struttura ricettiva i requisiti di classificazione e la denominazione di CAV.
[12]
4. 
Le strutture ricettive extralberghiere, già avviate con carattere non imprenditoriale, si adeguano, a far data dal 1° gennaio 2019, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 13/2017 , in funzione della capacità ricettiva della struttura e dei servizi offerti.
5. 
I periodi di apertura di cui all'articolo 2 si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.
6. 
Con riferimento alle locazioni turistiche, gli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 14, che danno attuazione dell'articolo 5, comma 5, lettere a) e c), della l.r. 13/2017 , sono sospesi fino a successive istruzioni, fornite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 18. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per le violazioni al presente regolamento si applica l' articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017 .
2. 
L'aggiornamento degli allegati del presente regolamento, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 19. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 8 giugno 2018.
Sergio Chiamparino.


Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "con periodi di" sono state sostituite dalle parole "con almeno un periodo di" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2019.

[2] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2019.

[3] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2019.

[4] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2019.

[5] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 le parole "aventi le modalità organizzative del villaggio turistico" sono state soppresse e la parola "cinque" è stata sostituita dalla parola "sei" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.

[6] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.

[7] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.

[8] Il comma 3 ter dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.

[9] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2019.

[10] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 sono state aggiunte le parole " , fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2019.

[11] Il comma 01 dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2019.

[12] Il comma 3 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2019.

[13] L'allegato A è stato modificato ad opera dell'articolo 9, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2019.

[14] L'allegato B è stato modificato ad opera dell'articolo 12, dell'articolo 13, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2019.

[15] Dopo il numero 2 della Sezione I dell'allegato D è stato aggiunto il seguente: "2 bis. Con successivo provvedimento amministrativo del settore regionale competente in materia di turismo, sono adottate le caratteristiche grafiche e il logo identificativo delle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b)" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 2 del 2019.