Regolamento regionale n. 3 del 29 marzo 2018  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale')".
(B.U. 05 aprile 2018, 3° suppl. al n. 14)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6681 del 29 marzo 2018

Emana

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 12/R/2011)
1. 
All' articolo 2, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ''Norme in materia di edilizia sociale''), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "
d bis)
alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili.
".
2. 
Il comma 3 dell' articolo 2 del regolamento regionale 12/R/2011 , è sostituito dal seguente: "
3.
Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi:
a)
quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile;
b)
quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 marzo 2018
Sergio Chiamparino