IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Visto l' articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-6590 del 9 marzo 2018
emana
il seguente regolamento:
SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE ALL'INFRASTRUTTURA REGIONALE PER L'INFORMAZIONE GEOGRAFICA (art. 2, comma 1)
PREMESSO CHE:
ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 , è stata istituita l'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica (nel seguito "IGR") al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale;
la suddetta Infrastruttura risponde agli indirizzi ed alle prescrizioni contenute nella Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea "INSPIRE");
l'Infrastruttura è un sistema costituito da soggetti, dati, metadati, strumenti e procedure che concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa degli aderenti, a produrre, gestire e rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed aggiornamento a beneficio della PA, delle imprese e dei cittadini;
l'articolo 4, comma 1 della legge regionale sopra richiamata prevede l'adesione volontaria degli enti locali all'IGR in quanto titolari di dati geografici;
i set di dati geografici, opportunamente elaborati, e i metadatati, confluiscono e sono resi disponibili nella cartografia ufficiale della Regione Piemonte, denominata "Banca dati di riferimento degli Enti (BDTRE)";
DATO ATTO CHE:
l'adesione all'IGR comporta da parte dell'Ente aderente [Amministrazione comunale/provinciale/...] la condivisione dei dati geografici nella propria disponibilità e titolarità, che a tal fine saranno conferiti e fruiti pubblicamente attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte, fatta salva la piena disponibilità e senza pregiudizio per gli usi dell'Amministrazione;
il referente tecnico per il coordinamento delle iniziative è il Responsabile della Struttura regionale competente per materia, attualmente individuata nel Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio;
eventuali istanze o proposte attinenti la produzione, l'elaborazione e l'esposizione di dati geografici potranno essere manifestate sia alla Struttura regionale sopra indicata, sia attraverso il rappresentante al Tavolo tecnico di coordinamento dell'IGR individuato con le modalità previste dal regolamento regionale n. 2/R del 9 marzo 2018 ;
lo stato di attuazione, gli obiettivi e le priorità dell'IGR saranno oggetto di una relazione periodica informativa a cura del Tavolo tecnico di coordinamento trasmessa a tutti i soggetti aderenti;
non sono previsti costi diretti a carico dell'Ente aderente.
VISTO
l'organo competente dell'Ente
DELIBERA/DECRETA
di aderire all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica istituita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21 ;
di assicurare la disponibilità dell'Ente ad adottare ogni necessario successivo atto per consentire la piena integrazione dei dati geografici di cui l'Amministrazione è titolare nella "Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE)";
di adoperarsi per non replicare le informazioni geografiche in banche dati locali, ma di utilizzare le banche dati e i servizi messi a disposizione dall'IGR, fatta salva la piena disponibilità dei dati di cui l'Amministrazione è titolare e senza pregiudizio per gli usi interni;
di consentire la fruizione pubblica, attraverso gli strumenti ed i servizi digitali della Regione Piemonte, dei dati conferiti;
di recepire le indicazioni tecniche operative che saranno fornite dal Tavolo tecnico di coordinamento istituito dal regolamento regionale n. 2/R del 9 marzo 2018 ai sensi della l.r. 21 dicembre 2017, n. 21 ;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla struttura regionale competente.