Regolamento regionale n. 2 del 09 marzo 2018  ( Vigente )
"Attuazione della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) ".
(B.U. 15 marzo 2018, 1° suppl. al n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-6590 del 9 marzo 2018

emana

il seguente regolamento:

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica), disciplina la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, previsto all'articolo 4, comma 3 della legge medesima, lo schema dell'atto di adesione all'Infrastruttura geografica regionale, di seguito IGR, le modalità di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura, le modalità di redazione delle specifiche tecniche, gli standard informativi e le regole comuni con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilità dell'informazione geografica.
Art. 2. 
(Modalità di partecipazione all'infrastruttura)
1. 
I soggetti pubblici di cui all' articolo 4 della l.r. 21/2017 aderiscono all'IGR mediante l'adozione di un provvedimento dell'organo competente, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento e inviato alla struttura regionale competente.
2. 
I soggetti privati produttori di informazione geografica aderiscono all'Infrastruttura mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo con la struttura regionale competente.
3. 
La partecipazione all'Infrastruttura è a titolo gratuito.
4. 
I soggetti aderenti si impegnano ad accettare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni per la produzione, diffusione e interoperabilità dell'informazione geografica di cui al Capo III.
CAPO II 
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO.
Art. 3. 
(Composizione e funzionamento del Tavolo tecnico di coordinamento)
1. 
Il tavolo tecnico di coordinamento, di seguito denominato TTC, è formato da figure tecniche competenti in materia geografica e supporta la struttura regionale competente per quanto riguarda la programmazione delle attività dell'infrastruttura e l'indirizzo delle attività progettuali.
2. 
Il TTC è presieduto dal responsabile della struttura regionale competente in materia di cartografia ed è composto da:
a) 
un rappresentante di ogni direzione regionale;
b) 
fino a cinque rappresentanti degli enti locali aderenti indicati dal CAL;
c) 
un rappresentante delle istituzioni scientifiche aderenti, designato d'intesa tra le stesse;
d) 
un rappresentante designato da Arpa Piemonte;
e) 
un rappresentante designato dal CSI Piemonte.
3. 
La nomina dei rappresentanti ha durata triennale a far data dalla seduta di insediamento, che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il TTC può invitare altri soggetti con specifiche competenze a partecipare ai lavori. La partecipazione al TTC è a titolo gratuito.
4. 
Il TTC è convocato dal responsabile della struttura regionale competente con cadenza semestrale e ogni qualvolta ritenuto necessario. Le sedute sono valide indipendentemente dal numero dei presenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico inviato ai soggetti aderenti all'IGR.
5. 
Il TTC redige un resoconto annuale delle attività svolte dall'IGR che costituisce la base tecnica di riferimento per l'individuazione delle priorità di programmazione in materia geografica per la Regione Piemonte.
6. 
Il TTC concorre alla redazione delle specifiche tecniche, degli standard informatici informativi minimi e delle regole comuni per la produzione, diffusione e interoperabilità dell'informazione geografica di cui al Capo III.
7. 
Il TTC può costituire gruppi di lavoro su specifiche tematiche, aperti alla partecipazione dei soggetti interessati.
CAPO III 
MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE, STANDARD INFORMATIVI MINIMI E REGOLE COMUNI PER LA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E INTEROPERABILITÀ DELL'INFORMAZIONE GEOGRAFICA.
Art. 4. 
(Specifiche tecniche)
1. 
I dataset condivisi attraverso l'infrastruttura sono organizzati secondo specifiche condivise e approvate dal settore regionale responsabile, sentito il TTC.
2. 
Nel caso di oggetti geografici previsti da specifiche nazionali o europee, la specifica è mutuata da quella nazionale o europea, fatte salve possibili ulteriori specificazioni.
3. 
Le specifiche tecniche sono redatte con gli strumenti della GeoUML methodology e sono pubblicamente disponibili attraverso il GeoPortale Piemonte.
Art. 5. 
(BDTRE e la base cartografica di riferimento regionale)
1. 
I dati raccolti nell'Infrastruttura concorrono all'alimentazione della Base territoriale di riferimento degli enti (BDTRE).
2. 
La base cartografica di riferimento è un particolare allestimento cartografico derivato dalle informazioni contenute in BDTRE ed è pubblicata in edizione annuale sotto forma di allestimenti raster, servizi di mappa, dati vettoriali attraverso il GeoPortale Piemonte.
3. 
I contenuti della base cartografica di riferimento, comunque sufficienti per una rappresentazione standard del territorio, sono definiti, sulla base delle informazioni disponibili in BDTRE, dalla struttura regionale competente.
4. 
I contenuti di base, comunque sempre rappresentati sulla base cartografica di riferimento, sono:
a) 
i limiti amministrativi;
b) 
l' edificato;
c) 
l' idrografia;
d) 
la viabilità e le ferrovie;
e) 
l'altimetria (curve di livello e punti quotati);
f) 
le scritte cartografiche - toponomastica;
g) 
la copertura del suolo semplificata. 4. BDTRE costituisce la base da cui derivare cartografie tematiche.
Art. 6. 
(Titolarità dell'informazione geografica)
1. 
Di ogni dataset o servizio integrato nell'infrastruttura geografica, corredato di metadati e costruito secondo specifiche condivise, è chiaramente definito il titolare, responsabile dei contenuti e dell'aggiornamento. Nel caso di una pluralità di soggetti titolari, sarà loro responsabilità distinguere gli ambiti di titolarità.
Art. 7. 
(Standard minimi dei contenuti informativi condivisi nell'infrastruttura)
1. 
Ogni contenuto informativo (dataset e servizi) integrato in BDTRE deve essere costruito secondo le specifiche condivise previste all'articolo 4 del presente regolamento, corredato di metadato nel GeoPortale Piemonte e, fatte salve particolari necessità di riservatezza, reso disponibile per la diffusione con licenza standard regionale (CC-BY).
Art. 8. 
(Diffusione dei dati - GeoPortale Piemonte)
1. 
Tutti i contenuti informativi (dataset e servizi) della IGR sono resi disponibili attraverso il GeoPortale Piemonte, o collegamenti allo stesso (federazione di cataloghi, link a pagine internet). È da evitare la duplicazione di fonti informative di cui non è controllabile la sincronicità di aggiornamento.
2. 
Il GeoPortale Piemonte espone i servizi di catalogo, visualizzazione e scarico secondo le modalità tecnologicamente più opportune ed efficaci, in linea con le normative, le linee guida vigenti e secondo le indicazioni della struttura regionale competente.
3. 
Il GeoPortale Piemonte è federato con il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, di seguito indicato RNDT, e con il portale Dati Piemonte (open data); i metadati contenuti nel catalogo del GeoPortale Piemonte possono essere ricercati anche attraverso i cataloghi federati.
4. 
L'inserimento dei metadati nel GeoPortale Piemonte garantisce, attraverso i meccanismi di federazione dei cataloghi, l'osservanza dell' articolo 59, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e il rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE , che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), che prescrive la pubblicazione dei dati geografici disponibili (dataset e servizi) nel catalogo del repertorio nazionale (RNDT).
Art. 9. 
(Interoperabilità)
1. 
Ogni applicativo che esponga dati geografici si basa sulle informazioni contenute in BDTRE sulla base di servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa e contribuisce al mantenimento dei dataset.
Art. 10. 
(Dematerializzazione dei procedimenti)
1. 
I procedimenti amministrativi contengono o veicolano informazioni a carattere geografico o direttamente (ad esempio, ubicazione di manufatti soggetti ad autorizzazione) o in forma di informazioni collegabili a oggetti geografici (ad esempio, destinazioni d'uso di un fabbricato) che costituiscono quindi una fonte di aggiornamento dei dataset di BDTRE.
2. 
In fase di progettazione di piattaforme o strumenti di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi si prevedono e valutano, con la collaborazione della struttura regionale competente, le potenziali ricadute in termini di aggiornamento di BDTRE. 16
Art. 11. 
(Licenze sui dataset, geoservizi e software )
1. 
Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale), i dataset e i servizi sono dotati di licenza Creative Commons.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 marzo 2018.
p. Sergio Chiamparino Il Vicepresidente Aldo Reschigna

Allegato A 

SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE ALL'INFRASTRUTTURA REGIONALE PER L'INFORMAZIONE GEOGRAFICA (art. 2, comma 1)

PREMESSO CHE:

ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 , è stata istituita l'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica (nel seguito "IGR") al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale;

la suddetta Infrastruttura risponde agli indirizzi ed alle prescrizioni contenute nella Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea "INSPIRE");

l'Infrastruttura è un sistema costituito da soggetti, dati, metadati, strumenti e procedure che concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa degli aderenti, a produrre, gestire e rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed aggiornamento a beneficio della PA, delle imprese e dei cittadini;

l'articolo 4, comma 1 della legge regionale sopra richiamata prevede l'adesione volontaria degli enti locali all'IGR in quanto titolari di dati geografici;

i set di dati geografici, opportunamente elaborati, e i metadatati, confluiscono e sono resi disponibili nella cartografia ufficiale della Regione Piemonte, denominata "Banca dati di riferimento degli Enti (BDTRE)";

DATO ATTO CHE:

l'adesione all'IGR comporta da parte dell'Ente aderente [Amministrazione comunale/provinciale/...] la condivisione dei dati geografici nella propria disponibilità e titolarità, che a tal fine saranno conferiti e fruiti pubblicamente attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte, fatta salva la piena disponibilità e senza pregiudizio per gli usi dell'Amministrazione;

il referente tecnico per il coordinamento delle iniziative è il Responsabile della Struttura regionale competente per materia, attualmente individuata nel Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio;

eventuali istanze o proposte attinenti la produzione, l'elaborazione e l'esposizione di dati geografici potranno essere manifestate sia alla Struttura regionale sopra indicata, sia attraverso il rappresentante al Tavolo tecnico di coordinamento dell'IGR individuato con le modalità previste dal regolamento regionale n. 2/R del 9 marzo 2018 ;

lo stato di attuazione, gli obiettivi e le priorità dell'IGR saranno oggetto di una relazione periodica informativa a cura del Tavolo tecnico di coordinamento trasmessa a tutti i soggetti aderenti;

non sono previsti costi diretti a carico dell'Ente aderente.

VISTO

l'organo competente dell'Ente

DELIBERA/DECRETA

di aderire all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica istituita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21 ;

di assicurare la disponibilità dell'Ente ad adottare ogni necessario successivo atto per consentire la piena integrazione dei dati geografici di cui l'Amministrazione è titolare nella "Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE)";

di adoperarsi per non replicare le informazioni geografiche in banche dati locali, ma di utilizzare le banche dati e i servizi messi a disposizione dall'IGR, fatta salva la piena disponibilità dei dati di cui l'Amministrazione è titolare e senza pregiudizio per gli usi interni;

di consentire la fruizione pubblica, attraverso gli strumenti ed i servizi digitali della Regione Piemonte, dei dati conferiti;

di recepire le indicazioni tecniche operative che saranno fornite dal Tavolo tecnico di coordinamento istituito dal regolamento regionale n. 2/R del 9 marzo 2018 ai sensi della l.r. 21 dicembre 2017, n. 21 ;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla struttura regionale competente.