Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2018  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))".
(B.U. 25 gennaio 2018, 3° suppl. al n. 4)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6381 del 19 gennaio 2018

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 6 del r.r. 12/2011 )
1. 
All' articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: "
e bis)
sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all' articolo 10, comma 5, della l.r. n. 3/2010 , in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 19 gennaio 2018
Sergio Chiamparino