Regolamento regionale n. 12 del 24 novembre 2017  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica".
(B.U. 30 novembre 2017, 3° suppl. al n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 ;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n.. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-5986 del 24 novembre 2017

emana

il seguente regolamento:

"Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica".

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"), è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Le esenzioni di cui all'articolo 5 e le riduzioni di cui all'articolo 7 decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione all'autorità concedente della condizione che dà diritto alla riduzione o all'esenzione dal canone.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 7 del r.r. 15/2004 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 15/2004 , è inserito il seguente: "
2 bis.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 2, il rinnovo della certificazione deve essere comunicato alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del certificato.
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 10 del r.r. 15/2004 le parole: "
3,00 euro
", sono sostituite dalle seguenti: "
12,00 euro
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del r.r. 15/2004 , è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Il concessionario ha la facoltà, in alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso a titolo di canone per uso di acqua pubblica con il canone dovuto per le annualità successive, fino all'azzeramento del credito.
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 15/2004 le parole: "
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
", sono sostituite dalle seguenti: "
agli interessi legali vigenti nel periodo maggiorati
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 15 bis nel r.r. 15/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 15 del r.r. 15/2004 , è inserito il seguente: "
Art. 15 bis.
(Procedure concorsuali)
1.
Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 32 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 , l'obbligo di pagamento del canone è sospeso a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento del concessionario.
2.
Il curatore fallimentare, ai sensi dell' articolo 31 del r.r. 10/2003 , può chiedere la variazione di titolarità della concessione entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. In tale caso l'obbligo di pagamento del canone è trasferito al nuovo titolare della concessione a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento.
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 3 del r.r. 6/2005 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6 (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica " Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 " Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "), è sostituita dalla seguente: "
a) agricolo: 31,00 euro;
".
Art. 8. 
(Norme transitorie)
1. 
Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 32 del r.r. 10/2003 , per le utenze i cui concessionari sono già stati dichiarati falliti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non è stata presentata istanza di variazione di titolarità della concessione, l'obbligo di pagamento del canone è sospeso ai sensi dell' articolo 15 bis del r.r. 15/2004 , come inserito dall'articolo 6 del presente regolamento.
Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 24 novembre 2017
Sergio Chiamparino