Regolamento regionale n. 11 del 02 ottobre 2017  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".
(B.U. 05 ottobre 2017, n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-5703 del 2 ottobre 2017

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione all' articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave):
a) 
i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;
b) 
i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;
c) 
la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;
d) 
i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;
e) 
i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;
f) 
le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche anche per il regime transitorio in assenza di PRAE.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività estrattive dei minerali di seconda categoria, così come definiti dall' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 .
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della l.r. 23/2016 e del presente regolamento si intende per:
a) 
titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, alla quale è rilasciata l'autorizzazione o la concessione ai sensi della l.r. 23/2016 e che abbia stipulato la polizza fidejussoria ivi prevista. Per le cave destinate alla realizzazione di opere pubbliche di cui all' articolo 14 della l.r. n. 23/2016 , il titolare è il proponente, attuatore dell'opera pubblica;
b) 
esercente: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, che attua i lavori necessari per la coltivazione del giacimento, il trattamento del minerale e tutte le successive fasi;
c) 
proponente l'opera pubblica: il titolare dell'autorizzazione relativa alla progettazione o alla realizzazione dell'opera pubblica secondo la legislazione statale o regionale;
d) 
attuatore l'opera pubblica: il soggetto che realizza l'opera;
e) 
nuova cava: porzione di territorio nella quale esista un giacimento, sino a quel momento non ancora sfruttato e per la quale non sia stata rilasciata precedentemente altra autorizzazione alla coltivazione;
f) 
cava in esercizio: sito estrattivo per il quale sia stata effettuata la comunicazione di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 ;
g) 
cava attiva: sito estrattivo con autorizzazione in corso di validità;
h) 
cava inattiva: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, in cui la coltivazione del giacimento e il recupero ambientale non sono stati conclusi ed è ancora vigente la garanzia finanziaria di cui all' art. 33 della l.r. 23/2016 ;
i) 
cava abusiva: sito estrattivo nel quale sono stati eseguiti lavori di coltivazione senza la prevista autorizzazione;
l) 
cava dismessa: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, nel quale i lavori di coltivazione sono stati interrotti senza che il giacimento sia stato esaurito, non è stato compiutamente attuato il recupero ambientale del sito e non risultano vigenti garanzie finanziarie di cui all' art. 33 della l.r. 23/2016 ;
m) 
cava esaurita: sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito;
n) 
cava esaurita e recuperata; sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito e i lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono stati completati e verificati come da progetto approvato;
o) 
scavo in difformità: lavori di coltivazione con prelievo di materiale costituente il giacimento che, pur essendo stati condotti all'interno di un sito autorizzato, non rispettano il progetto autorizzato;
p) 
rinnovo: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione dell'attività estrattiva in conformità al progetto autorizzato attraverso una nuova autorizzazione, ai sensi dell' art. 19 comma 1, secondo periodo, della l.r. 23/2016 ;
q) 
proroga: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il differimento del termine di efficacia dell'autorizzazione, come definito dal provvedimento di cui all' articolo 19 della l.r. 23/2016 ;
r) 
modifiche di modesta entità: procedimento amministrativo per le cave di roccia ornamentale, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il riconoscimento di adeguamenti divenuti necessari, seppur difformi dalle previsioni progettuali, e rientranti nelle fattispecie definite dal provvedimento di cui all' articolo 19 della l.r. 23/2016 ;
s) 
ampliamento: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione della coltivazione interessando altre porzioni di territorio senza soluzioni di continuità;
t) 
modifica: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede una qualunque variazione al progetto autorizzato, ivi incluso l'approfondimento della coltivazione del giacimento. Sono escluse le fattispecie di cui alla lettera r) e s);
u) 
giacimento: deposito di origine naturale di materiali contenenti sostanze minerali suscettibili di sfruttamento industriale e che, per estensione, qualità e natura, abbia un interesse commerciale tale da giustificare un investimento;
v) 
pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, così come definiti agli articoli 23 e 32 del r.d. 1443/1927 ;
z) 
vuoti di cava: il volume residuo in una porzione di territorio dovuto all'estrazione del giacimento (corpo mineralizzato o comunque oggetto di coltivazione);
aa) 
riempimento dei vuoti di cava: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree;
bb) 
impianto di trattamento: impianto costituito da una o più macchine disposte ed operanti secondo un ciclo prestabilito e costituenti un processo od una combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, al fine di estrarre il minerale od il successivo trattamento sui di rifiuti di estrazione precedentemente scartati. Sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche così come definito dall' articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 ;
cc) 
rifiuto di estrazione: il rifiuto così come definito dall' articolo 3 del d. lgs. 117/2008 e derivante dalle attività di trattamento delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
dd) 
opere di recupero: l'insieme delle azioni da realizzare su un'area al termine dei lavori di estrazione, previsti dal progetto autorizzato ed in conformità alle prescrizioni autorizzative, aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo, come definite dall' articolo 30, comma 1 della l.r. 23/2016 ;
ee) 
opere di mitigazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione connessi agli impatti dell'opera stessa e finalizzati a mitigarne l'effetto;
ff) 
opere di compensazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione, anche non strettamente collegati agli impatti dell'opera o prodotti da questa, che vengono a parziale compensazione degli impatti non mitigabili.
Capo II. 
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E PRESCRIZIONI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA DEL RICHIEDENTE
Art. 4. 
(Domanda di autorizzazione, rinnovo e subingresso)
1. 
Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso dell'autorizzazione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 ed A2 del presente regolamento.
2. 
Può presentare domanda di autorizzazione la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'articolo 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, da consorzi o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della società o della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all' articolo 20 della l.r. 23/2016 .
3. 
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di autorizzazione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:
a) 
non ricadere nelle fattispecie di cui all' articolo 10, comma 13 della l.r. 23/2016 ;
b) 
non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 23/2016 .
4. 
La domanda di autorizzazione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all' articolo 13 della l.r. 23/2016 , è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio dell'autorizzazione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 23/2016 sono presentate dal proponente.
5. 
Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all' articolo 13 della l.r. 23/2016 , già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell' articolo 20 della l.r. 23/2016 . Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.
6. 
Se si intende procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della l.r. 23/2016 , le modifiche proposte sono sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla l.r. 40/1998 .
7. 
Fatte salve le modalità di presentazione dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla l.r. 40/1998 , le domande per il rilascio del titolo abilitativo, di qualunque tipologia, alla coltivazione di cava sono indirizzate a:
a) 
per i progetti di cava che siano o siano stati sottoposti alle procedure di cui alla l.r. 40/1998 :
1) 
Regione Piemonte, per le cave ricadenti in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui all' articolo 14 della l.r. 23/2016 ;
2) 
Città Metropolitana o Provincia, per competenza territoriale, per tutti gli altri casi;
b) 
per i progetti di cava ricadenti nei casi di esclusione delle procedure di VIA di cui alla l.r. 40/1998 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.
8. 
La domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative ad autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.
Art. 5. 
(Domanda di concessione, rinnovo e subingresso)
1. 
Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso della concessione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 e A2 del presente regolamento.
2. 
Può presentare domanda di concessione, se ricorrono i presupposti di cui all' articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2016 , la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'articolo 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, consorzio o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della società e della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all' articolo 20 della l.r. 23/2016 .
3. 
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di concessione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:
a) 
non ricadere nelle fattispecie di cui all' art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016 ;
b) 
non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 23/2016 .
4. 
La domanda di concessione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per l'utilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all' articolo 13 della l.r. 23/2016 , è subordinata anch'essa ai presupposti di cui all' articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2016 . La domanda è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio della concessione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 23/2016 sono presentate dal proponente.
5. 
Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all' articolo 13 della l.r. 23/2016 , già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell' articolo 20 della l.r. 23/2016 . Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.
6. 
Qualora si intenda procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della l.r. 23/2016 , le modifiche proposte dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all' art. 10 della l.r. 40/1998 se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla l.r. 40/1998 .
7. 
La domanda per il rilascio della concessione è indirizzata alla Regione Piemonte.
8. 
La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative a concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6. 
(Contenuti e modalità di presentazione delle domande)
1. 
La domanda di autorizzazione, di concessione dei progetti, per i Piani di cui all' articolo 13 della l.r. 23/2016 , e per i progetti di riuso e valorizzazione di cui all' articolo 34 della l.r. 23/2016 , è presentata in via telematica sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B,C, D, E, F,G ed H.
Art. 7. 
(Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo)
1. 
Le prescrizioni e gli obblighi a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per la coltivazione ed il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo sono riportati, per ciascun comparto estrattivo, nell'allegato I.
2. 
Le prescrizioni di cui al comma 1 sono da considerare di carattere generale e possono essere integrate od adeguate in funzione delle risultanze emerse nel corso della conferenza di servizi di cui all' articolo 29 della l.r. 23/2016 .
Art. 8. 
(Capacità tecnico-economica)
1. 
La capacità tecnico economica del richiedente è valutata secondo criteri esposti nel presente articolo e costituisce condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. 
I criteri da tenere in considerazione sono:
a) 
l'attività principale nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale del richiedente;
b) 
il personale da impiegare per i lavori di coltivazione e quello totale alle proprie dipendenze, suddiviso tra tecnici e operai;
c) 
i mezzi d'opera e le attrezzature (quali ad esempio escavatori, pale caricatrici, dumper, perforatrici, ecc) da impiegarsi per i lavori di coltivazione e quelli in disponibilità del richiedente, conteggiati come somma delle singole potenze installate;
d) 
l' impianto di trattamento connesso all'attività estrattiva ed eventuali altri impianti di cui il richiedente è titolare o gestore, conteggiato/i come somma delle potenze delle singole macchine costituenti l'impianto stesso, ivi incluso quello di trattamento acque;
e) 
l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento rispetto all'attività estrattiva oggetto di domanda con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento;
f) 
il numero, con le relative volumetrie, delle autorizzazioni vigenti e di quelle concluse negli ultimi tre anni;
g) 
il numero, con le relative superfici, degli interventi di recupero ambientale o di fruizione conclusi negli ultimi tre anni;
h) 
gli anni di attività continuativa nel settore;
i) 
l'adozione o meno, da parte del richiedente di uno dei seguenti sistemi di gestione:
1) 
ISO (ISO 9001:2008);
2) 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;
3) 
sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);
4) 
un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);
5) 
registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
3. 
I dati di cui al comma 2, necessari per la valutazione, sono comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del d.p.r. 445/2000 , secondo il modello di cui all'allegato C.
4. 
La Regione o le Province o la Città Metropolitana di Torino attribuiscono i punteggi in relazione agli elementi presentati e valutano la capacità tecnico-economica del richiedente in relazione al progetto presentato secondo gli indicatori di valutazione di cui all'allegato L.
5. 
Se la domanda di autorizzazione, concessione o subingresso è presentata da una associazione temporanea di soggetti o da un consorzio od altra forma associativa regolarmente costituita, i criteri di cui all'allegato C, lettere a) ed i) sono soddisfatti dalla mandataria o dalla società che rappresenta l'associazione. I criteri di cui all'allegato C, lettere da b) ad h) sono valutati anche se in possesso degli associati.
6. 
Esulano dall'applicazione del presente articolo i titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e richiedenti esclusivamente il completamento del progetto approvato mediante istanza di proroga ai sensi articolo 19, comma 7 della l.r. 23/2016 , nonché i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Capo III. 
CONTENUTI DEI PROGETTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DIMESSI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI PER IL PUBBLICO NEL PERIMETRO DELLE AREE OGGETTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN CORSO
Art. 9. 
(Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione)
1. 
Gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché il riutilizzo dei vuoti sotterranei, sono soggetti ad autorizzazione regionale, previa presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati G ed H del presente regolamento.
2. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi ad aree di cave attive o dismesse, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio.
3. 
Se l'isolamento tecnico e funzionale non può essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il titolare della cava ed il proponente l'intervento di valorizzazione, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attività, mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti.
4. 
Nel caso di cui al comma 3, l'autorizzazione per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini turistici, culturali e museali del giacimento minerario è rilasciata al solo titolare di autorizzazione alla coltivazione.
5. 
L'autorizzazione di cui al l' articolo 34, comma 2 della l.r. 23/2016 viene rilasciata in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 23/2016 nella quale il parere regionale viene espresso a seguito di verifica degli aspetti di compatibilità del sito estrattivo con i requisiti di sicurezza, accessibilità dei luoghi, tutela e salvaguardia dei giacimenti o di porzioni di essi e confluisce nel procedimento inerente l'approvazione del progetto proposto.
6. 
I progetti di riuso e valorizzazione in essere al 6 dicembre 2016 devono presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi dell' articolo 34, comma 2 della l.r. 23/2016 .
7. 
I progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione che differiscono dall'iniziale progetto di recupero ambientale, qualora non conformi alle disposizioni del piano regolatore generale, sono oggetto di variante urbanistica.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PROCEDURALE DELLE VARIANTI URBANISTICHE ANCHE PER IL REGIME TRANSITORIO IN ASSENZA DI PRAE
Art. 10. 
(Integrazione procedurale delle varianti urbanistiche)
1. 
Nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia assoggettato alla procedura di verifica di VIA, l'eventuale variante urbanistica segue la procedura di cui all' articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 , nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all' articolo 29 della l.r. 23/2016 .
2. 
Nel caso in cui il progetto di coltivazione debba essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, di cui all' articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , tale fase procedimentale può essere coordinata con il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza comunale, dell'eventuale variante urbanistica. In tal caso, le modalità di informazione al pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale ed il procedimento integrato è coordinato dall'autorità competente in materia di VIA, mediante conferenza di servizi istruttoria di cui all' articolo 14, comma 1 della l. 241/1990 . Alla Conferenza partecipano l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006 ed i soggetti interessati di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 . Il provvedimento finale della fase di verifica di VIA dà atto in maniera coordinata degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. L'autorità competente alla VAS e l'autorità procedente sono individuate secondo le modalità previste al paragrafo 1.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977; analogamente, l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale segue le modalità stabilite al paragrafo 1.3 del medesimo allegato.
3. 
Se il procedimento di VIA e quello di VAS non sono svolti in maniera coordinata, il procedimento di VAS precede di norma lo svolgimento del procedimento di VIA, nel rispetto delle tempistiche stabilite al Titolo II della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 .
4. 
Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo l'esclusione dalla fase di valutazione, l'eventuale variante urbanistica è approvata ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 , nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all' articolo 29 della l.r. 23/2016 .
5. 
Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo la necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione o, nel caso in cui il progetto di coltivazione è sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorità competente in materia di VIA convoca la conferenza di servizi ai fini del coordinamento dei procedimenti valutativi (VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza) ed autorizzativi, secondo quanto disposto dall' articolo 13 della l.r. 40/1998 e dall'articolo 14, comma 4 della 241/1990.
6. 
In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della l.r. 23/2016 , alla conferenza di servizi di cui all' articolo 29 l.r. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori.
7. 
Il progetto di variante proposta contiene:
a) 
relazione illustrativa completa di:
1) 
situazione urbanistica del comune;
2) 
motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante;
3) 
estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli;
4) 
verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata;
5) 
verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;
6) 
eventuale documentazione fotografica;
b) 
relazione ed indagini geomorfologiche con estratti degli elaborati del piano regolatore generale estesi ad un intorno significativo, della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, della carta geomorfologica e dei dissesti per i comuni adeguati al piano per l'assetto idrogeologico e delle relative norme d'uso quale estratto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
c) 
sovrapposizione della proposta di variante al piano regolatore generale vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il piano regolatore generale vigente e la proposta di variante; la tavola di piano opportunamente aggiornata deve essere completa e non proposta in stralcio;
d) 
tavole della variante proposta in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo;
e) 
stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati; analogamente, ove necessario, le schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e/o integrati;
f) 
gli elaborati relativi al procedimento di VAS.
8. 
Alla Direzione competente in materia di attività estrattive e di cave devono pervenire i contributi dei settori regionali coinvolti nei singoli procedimenti, entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento della conferenza; nell'ambito di tale Direzione è individuato il rappresentante unico regionale, che partecipa alla conferenza di servizi prevista dall' articolo 29 della l.r. 23/2016 .
Art. 11. 
(Disposizioni finali)
1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla circolare regionale 18 settembre 1995, n. 21/LAP esplicativa sugli adempimenti per l'attività estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalle leggi regionali 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) e 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 , recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).
2. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 2 ottobre 2017.
Sergio Chiamparino