Regolamento regionale n. 8 del 15 maggio 2017  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ''Norme in materia di edilizia sociale '')".
(B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5044 del 15 maggio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Sostituzione dell' articolo 15 del r.r. 12/2011 )
1. 
L' articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), è sostituito dal seguente: "
Art. 15
(Decadenza per morosità colpevole)
1.
L'ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva informazione al comune che ha disposto l'assegnazione e all'assegnatario medesimo.
2.
Il comune dispone gli opportuni accertamenti, finalizzati a verificare, anche con l'ausilio dei servizi sociali competenti per territorio, la situazione di oggettiva impossibilità del nucleo assegnatario a corrispondere quanto dovuto, dandone riscontro all'ente gestore nel termine da quest'ultimo indicato, comunque non superiore a sessanta giorni.
3.
Qualora il comune confermi la possibilità dell'assegnatario a corrispondere quanto dovuto o non fornisca alcun riscontro nei termini di cui al comma 2, l'ente gestore concorda con l'assegnatario l'estinzione della morosità, anche attraverso la sottoscrizione di apposito piano di rientro sostenibile, anche pluriennale. Qualora l'assegnatario non sani la morosità o non rispetti il puntuale pagamento delle rate previste nel piano di rientro sottoscritto, l'ente gestore procede all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al comune, con contestuale comunicazione all'assegnatario.
4.
Se il comune non provvede al pronunciamento della decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.
5.
Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al comune che lo ha adottato darne esecuzione, avvalendosi del comune nel quale è situato l'alloggio.
6.
Se il comune non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, con il rilascio dell'alloggio, nel termine previsto, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 15 maggio 2017
Sergio Chiamparino