Regolamento regionale n. 5 del 13 febbraio 2017  ( Vigente )
"Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" ".
(B.U. 16 febbraio 2017, 2° suppl. al n. 7)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 :

Visto il regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-4656 del 13 febbraio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 è sostituito dal seguente: "
3.
Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che può coincidere con la figura del titolare
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l'articolo 13 del regolamento 1° marzo 2016, n. 1 é inserito il seguente: "
Art. 13 bis.
Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di posto tappa
1.
Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
b)
sono parte di una rete di strutture ricettive costituitesi in forma associativa per la gestione del servizio di posto tappa e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
c)
Il titolare o altre persone del nucleo familiare della struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e hanno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;
d)
riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2.
Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
a)
un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;
b)
un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
c)
un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
d)
materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.
".
Art. 3. 
1. 
Dopo l'articolo 13 bis del regolamento 1° marzo 2016, n. 1 è inserito il seguente: "
Art. 13 ter.
Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di posto tappa.
1.
Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:
a)
segnalazione del posto tappa con apposizione di una vetrofania adesiva a forma romboidale da apporre sulla porta di accesso alla struttura ricettiva e riportante, dall'alto in basso, i seguenti caratteri:
1a)
logo della Regione Piemonte;
2a)
denominazione del posto tappa e della struttura ricettiva;
3a)
simbolo di una casetta in colore marrone con quattro piccole finestre al centro;
4a)
logo o loghi dell'itinerario. In alternativa o in aggiunta, è consentito l'utilizzo del logo mediante realizzazione del medesimo su targa romboidale in plexiglass da apporre in maniera visibile all'esterno ed in prossimità dell'ingresso alla struttura;
b)
segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati per assicurare l'accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l'itinerario e la struttura stessa;
c)
segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografie, etc.).
2.
Le specifiche tecnico-grafiche del logo distintivo con le relative modalità di utilizzo sono definite nell'allegato D del presente regolamento.
".
Art. 4. 
(Integrazioni agli allegati del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 )
1. 
Dopo l'allegato C del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1 sono aggiunti i seguenti: "
1.
Allegato D - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo e per la denominazione aggiuntiva di posto tappa composto da due sezioni:
a)
Sezione I - Requisiti, concessione, comunicazione pubblica e sanzioni;
b)
Sezione II - Modello PT da valersi come concessione d'uso della Regione Piemonte del logo distintivo posto tappa.
2.
Allegato E - Linee guida per l'attribuzione della classificazione dell'attività di ospitalità rurale familiare nella Regione Piemonte.
3.
Allegato F - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare composto da tre sezioni:
a)
Sezione I - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare;
b)
Sezione II - Modello ORF da valersi come concessione d'uso della regione piemonte del logo distintivo denominato ospitalità rurale familiare;
c)
Sezione III - Adozione della targa identificativa in ospitalità rurale familiare nella Regione Piemonte.
".
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 13 febbraio 2017
Sergio Chiamparino