Regolamento regionale n. 4 del 13 febbraio 2017  ( Vigente )
"Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 )".
(B.U. 16 febbraio 2017, 2° suppl. al n. 7)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-4645 del 13 febbraio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), è istituito il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni".
2. 
Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) 
dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della l.r. 5/2016 ;
b) 
dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle vittime di discriminazione che hanno avuto accesso al Fondo nella misura di quanto riconosciuto dalla Regione o dall'ente gestore come somma da liquidare;
c) 
dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.
3. 
La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.
Art. 2. 
(Accesso al Fondo)
1. 
Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella l.r. 5/2016 .
2. 
I soggetti e le organizzazioni di cui al comma 1 devono scegliere un avvocato o una avvocata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all' articolo 16, comma 3 della l.r. 5/2016 .
3. 
I soggetti e le organizzazioni che possono accedere al Fondo devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) 
essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;
b) 
avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;
c) 
il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;
d) 
avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato;
e) 
aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento;
f) 
avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine.
4. 
Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa o adiuvata da organizzazioni e istituzioni di parità.
5. 
Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
6. 
Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
7. 
Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.
8. 
Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.
9. 
Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.
Art. 3. 
(Criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo)
1. 
L'erogazione della disponibilità del Fondo prevede due fasi:
a) 
ammissione al Fondo;
b) 
liquidazione.
 
a) Ammissione al Fondo
 
a1) Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 
a2) La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata;
 
a3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda;
 
a4) Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.
 
b) Liquidazione
 
b1) La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore;
 
b2) I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016 , devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine;
 
b3) La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima;
 
b4) Avverso la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.".
Art. 4. 
(Recupero dei contributi e controlli)
1. 
La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.
2. 
Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.
3. 
Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
4. 
L'avvocato/avvocata è tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
5. 
Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
6. 
Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.
7. 
Avverso le decisioni dell'ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 5. 
(Parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle)
1. 
Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 ), ridotti del 25 per cento.
2. 
Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Risoluzione delle controversie connesse)
1. 
Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione composta da:
a) 
tre rappresentanti della Regione Piemonte nominati rispettivamente 2 dalla Direzione Coesione sociale e 1 dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura;
b) 
un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;
c) 
due rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto/iscritta l'avvocato/avvocata patrocinante.
2. 
La stessa Commissione affronta ogni altra attività e questione connessa al presente regolamento, comprese le attività di promozione e verifica di applicazione dello stesso.
3. 
La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione.
Art. 7. 
(Modalità di informazione e promozione del Fondo)
1. 
La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo e i Consigli degli Ordini degli avvocati si impegnano periodicamente a fornire la massima informazione sulla l.r. 5/2016 , con particolare riferimento al Fondo di cui all'articolo 16 della medesima legge, attraverso:
a) 
la pubblicazione integrale del testo della legge regionale, dei regolamenti, e di ogni altro documento e materiale connesso ad essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti;
b) 
la promozione delle opportunità previste dal Fondo e della legge regionale, presso ciascun avvocato e avvocata operante sul territorio regionale, le forze di polizia e le autorità giudiziarie, i soggetti facenti parte della rete regionale antidiscriminazioni, ed ogni altro ente, istituzione o Associazione si ritenga opportuno;
c) 
la definizione di iniziative ad hoc per la promozione della legge regionale e del Fondo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 13 febbraio 2017
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(Art. 2)

Procedimenti giudiziari contro le discriminazioni derivanti da:

Legge 20 maggio 1970, n. 300 , s.m.i.

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul colloca

Legge 25 giugno 1993, n. 205 , s.m.i.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Decreto legislativo, 09/07/2003 n° 215 Attuazione della direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone

Legge 1° marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

La Regione Piemonte valuta la congruità rispetto alla presente Legge regionale anche di eventuali ulteriori procedimenti giudiziari in materia antidiscriminatoria per i quali dovesse essere presentata domanda di accesso al Fondo, anche con il concorso di pareri del Consiglio dell'Ordine coinvolto.