Regolamento regionale n. 3 del 30 gennaio 2017  ( Vigente )
"Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 )".
(B.U. 02 febbraio 2017, 1° suppl. al n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ;

Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3 e 18 novembre 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4605 del 30 gennaio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), è istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".
2. 
La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.
3. 
Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato:
a) 
dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della l.r. 4/2016 ;
b) 
dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al Fondo;
c) 
dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.
Art. 2. 
(Accesso al Fondo)
1. 
Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o maltrattamenti , senza limite di età, che abbiamo le caratteristiche di seguito indicate:
a) 
abbiano scelto un avvocato o una avvocata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all' articolo 22, comma 2 della l.r. 4/2016 ;
b) 
siano domiciliate in Piemonte;
c) 
abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento. Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al Fondo sulla base della l.r. 4/2016 e del presente regolamento;
d) 
il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
e) 
abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.
2. 
Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
3. 
Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere.
4. 
Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
5. 
Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.
6. 
Le donne che rientrano nell'applicazione del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.
7. 
Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.
Art. 3. 
(Criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo)
1. 
L'erogazione della disponibilità del Fondo prevede tre fasi:
a) 
ammissione al Fondo;
b) 
liquidazione;
c) 
recupero (articolo 4):
 
a) Ammissione al Fondo;
 
a.1) Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'Ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 
a.2) La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata;
 
a.3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3;
 
a.4) Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini:
 
b) Liquidazione;
 
b.1) La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore;
 
b.2) I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 4/2016 , devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine;
 
b.3) La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima;
 
b.4) Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.
Art. 4. 
(Recupero dei contributi e controlli)
1. 
La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima di violenza.
2. 
Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.
3. 
Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
4. 
L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
5. 
Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
6. 
Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.
7. 
Avverso le decisioni dell'ente gestore e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 5. 
(Parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle)
1. 
Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 ), ridotti del 25 per cento.
2. 
Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Risoluzione delle controversie)
1. 
Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione composta da:
a) 
tre rappresentanti della Regione nominati rispettivamente 2 dalla Direzione Coesione sociale e 1 dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura;
b) 
un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;
c) 
due rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui e' iscritto l'avvocato patrocinante.
2. 
La stessa Commissione affronta ogni altra attività e questione connessa al presente regolamento, comprese le attività di promozione e verifica di applicazione dello stesso.
3. 
La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione.
Art. 7. 
(Modalità di informazione e promozione del Fondo)
1. 
La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo, i Consigli degli Ordini degli avvocati e del Piemonte si impegnano periodicamente a dare massima informazione sulla l.r. 4/2016 , con particolare riferimento al Fondo di cui all'articolo 22 della legge medesima, attraverso:
a) 
la pubblicazione integrale del testo della legge regionale, del regolamento attuativo, e di ogni altro materiale connesso ad essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti;
b) 
la promozione delle opportunità previste dal Fondo, e della legge regionale, presso ciascun avvocato e avvocata operante sul territorio regionale, le forze di polizia e la magistratura, i centri antiviolenza e tutti i luoghi ove le donne possono rivolgersi;
c) 
la definizione di iniziative ad hoc per la promozione della legge regionale e del Fondo.
Art. 8. 
(Abrogazioni)
Art. 9. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 30 gennaio 2017
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(Art. 2)

Elenco dei reati (con relativi articoli c.p. ) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.

56 cp, tentato omicidio

575 cp, omicidio

584 cp, omicidio preterintenzionale

570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare

572 cp, maltrattamenti in famiglia

581 cp, percosse

582 cp, lesioni volontarie

583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili

586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato

600 cp, tratta e riduzione in schiavitù

609bis cp, violenza sessuale

610 cp, violenza privata

612 cp, minaccia

612bis cp, atti persecutori (stalking)

614 cp, violazione di domicilio

615bis cp, interferenze illecite nella vita privata

615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico

330 cc, decadenza dalla potestà figli

388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia

594 cp, ingiurie

art. 3 L. 75/58 , favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento.