Regolamento regionale n. 2 del 23 gennaio 2017  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)".
(B.U. 26 gennaio 2017, 1° suppl. al n. 4)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 2 del D.lgs. 227/2001 ;

Visto l'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-4586 del 23 gennaio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 3, comma 3 ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento.
2. 
Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:
a) 
il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;
b) 
la ricostituzione dell'attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli;
c) 
il ripristino dell'attività agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.
3. 
Le fattispecie di cui al comma 1, riconosciute in esito alle procedure disciplinate dai successivi articoli 3 e 4, non sono soggette:
a) 
alla disciplina forestale di cui alla l.r. 4/2009 ;
b) 
alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), qualora non sussistano altri vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto.
4. 
Le fattispecie di cui dell' articolo 3, comma 3 bis della l.r. 4/2009 continuano a essere considerate bosco, anche se perimetrate ai sensi dell'articolo 3, ovvero oggetto di parere favorevole di cui all'articolo 4, fino a quando non siano interessate dagli interventi di recupero di cui al presente regolamento.
5. 
Sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
"nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009 : gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva, come identificati nell'allegato A, paragrafo A;
b) 
"formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b) della l.r. 4/2009 : le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR, come individuate nell'allegato A, paragrafo B. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della l.r. 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo "bosco" (o "bosco naturaliforme" o "bosco permanente") realizzati con le misure "imboschimento" in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;
c) 
"terrazzamenti in origine di coltivazione agricola", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera c) della l.r. 4/2009 : i terrazzamenti realizzati originariamente per ottenere terreni coltivabili ai fini dell'esercizio dell'attività agricola la cui struttura sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili, come individuati nell'allegato A, paragrafo C. Non rientrano in tale definizione i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati, nonché quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici;
d) 
"paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi", ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 : i paesaggi per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o attività pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinti dall'impiego di pratiche tradizionali o dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali. I paesaggi agrari in questione, come individuati nell'allegato A, paragrafo D, contraddistinguono il territorio per continuità degli ordinamenti colturali, nonché per i manufatti e insediamenti a essi connessi, rappresentando un valore identitario per specifiche aree della regione.
Art. 3. 
(Perimetrazioni comunali)
1. 
I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009 , come definite nell'articolo 2, sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche, redatte in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B. Tali perimetrazioni non comprendono le fattispecie contemplate all' articolo 3, comma 3 bis, lettera b) della l.r. 4/2009 in quanto già disciplinate dai regolamenti comunitari riferiti alle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, reperibili negli applicativi regionali di gestione del PSR.
2. 
Le perimetrazioni di cui al presente articolo sono deliberate, previo parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio di cui all' articolo 148 del d.lgs. 42/2004 , ove costituite, dai Consigli degli enti di cui al comma 1. Le perimetrazioni individuate sono successivamente trasmesse alla Regione che, in seguito a istruttoria condotta congiuntamente dalle Strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica, entro novanta giorni, si esprime con provvedimento della Giunta regionale sulla loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione vigenti.
3. 
I comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica recependo le perimetrazioni di cui al comma 2, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico.
Art. 4. 
(Regime transitorio)
1. 
Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, su istanza trasmessa dal comune interessato in merito a interventi puntuali, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica rilasciano parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009 .
2. 
L'istanza di cui al comma 1 è corredata dal parere della competente commissione locale per il paesaggio, ove costituita, in riferimento ai progetti presentati dai soggetti interessati con i contenuti specificati nell'allegato C.
3. 
Fino all'efficacia delle perimetrazioni di cui all'articolo 3, ove non sia stato acquisito il parere di cui al comma 1, ovvero in caso di parere negativo, gli interventi modificativi dello stato dei luoghi negli ambiti soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , nonché, in caso di vincolo idrogeologico, dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 23 gennaio 2017.
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(Art. 2)

Individuazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009 .

Premessa

Il presente allegato fornisce indicazioni tecniche per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a), b), c) e d), della l.r. n. 4/2009 preordinate alle perimetrazioni di cui all'articolo 3 (Perimetrazioni comunali) del presente regolamento e, nelle more dell'approvazione delle suddette perimetrazioni, per le richieste dei pareri di cui all'articolo 4 (Regime transitorio).

A. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età

1. Rientrano in tale tipologia gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono dei coltivi e dei prati- pascolo con conseguente espansione e ricolonizzazione dei terreni e dei nuclei disabitati da parte della vegetazione spontanea, a condizione che sia previsto il loro recupero in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), quali:

a) i nuclei riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell'articolo 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo);

b) i nuclei individuati dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) tra le componenti del "Patrimonio rurale storico" di cui articolo 25 delle NdA i quali "Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale" e "i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali" e individuati tra le morfologie insediative di cui all'articolo 40 delle NdA quali "Insediamenti rurali".

2. Nelle aree in oggetto, perimetrate ai sensi dell'articolo 3, gli interventi di recupero o ristrutturazione previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale; sono fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni derivanti da altre normative di settore (es. Rete Natura 2000).

B. Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.

1. Per verificare se una formazione forestale di origine artificiale sia stata realizzata con il sostegno di misure agro-ambientali ( Reg. CEE 2078/92 , misura F del PSR 2000-06, misura 216 del PSR 2007-13, sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20) oppure in attuazione delle misure di imboschimento dei terreni agricoli ( Reg. CEE 2080/92 , Misura H del PSR 2000-2006, Misura 221 del PSR 2007-2013, sottomisura 8.1 del PSR 2014-20), nelle tipologie "arboricoltura da legno" o "bosco", e per verificare la scadenza dei relativi vincoli di mantenimento, fa fede la documentazione relativa alle domande approvate, contenuta negli applicativi regionali di gestione del PSR.

C. Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola

1. Rientrano in tale tipologia i terrazzamenti originariamente realizzati per ottenere terreni coltivabili interessati da un progetto di ricostituzione di una coltura agricola in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), nei quali la struttura del terrazzo sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili, (quali, ad esempio, la presenza dei muri in pietra costruiti a secco che sostengono il terrazzamento), dimostrati mediante specifica documentazione grafica e fotografica. Ne consegue che, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera c) della l.r. n. 4/2009 , sono esclusi i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati e quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici.

2. Nelle aree in oggetto, perimetrate ai sensi dell'articolo 3, il recupero a fini agricoli delle superfici terrazzate, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verifica la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica nell'area interessata; analogamente non trova applicazione la normativa forestale; sono fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni derivanti da altre normative di settore (es. Rete Natura 2000).

3. Nei casi in cui l'attività agricola venga abbandonata, qualsiasi successiva trasformazione non finalizzata agli usi agricoli deve acquisire l'autorizzazione di cui all' articolo 19 della l.r. 4/2009 .

4. Il Ppr individua e tutela all'articolo 31 (Relazioni visive tra insediamento e contesto), comma 1, lettera e) delle NdA le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche tra i quali i terrazzamenti.

D. Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

1. Rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.

2. L'interesse storico di tali paesaggi è da ricercare mediante l'esame della permanenza di pratiche agricole tradizionali che costituiscono l'immagine distintiva per alcuni paesaggi della Regione, significative di identità e memoria collettiva. Ai fini della salvaguardia dei paesaggi agrari e pastorali in questione e dei valori che essi esprimono, il riconoscimento di tali fattispecie ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 è funzionale alla sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari caratterizzanti determinate aree del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c).

3. In Piemonte i paesaggi agrari di interesse storico sono rappresentati da aree della Regione caratterizzate da assetti colturali e strutture rurali (es. terrazzamenti collinari e alpini) che nel tempo hanno modellato la forma e l'immagine del territorio regionale. Costituiscono paesaggi agrari di interesse storico:

a. i vigneti;

b. le risaie;

c. i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;

d. i castagneti da frutto;

e. quelli inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, istituito con decreto del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, promosso dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

4. Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree di montagna, così come individuate dal Ppr (Tavola P4), caratterizzate da presenza di attività pastorale, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).

5. Il Ppr fornisce supporto conoscitivo per il riconoscimento dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico: l'articolo 40 (Insediamenti rurali) delle Nda riconosce, tra le specifiche morfologie insediative, "le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale". Inoltre, l'articolo 32 (Aree rurali di specifico interesse paesaggistico) riconosce e tutela le aree caratterizzate da "peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi, con specifico interesse paesaggistico-culturale", rappresentando nella tavola P4 (Componenti paesaggistiche) "i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, riconoscendo in particolare le risaie e i vigneti, le aree a pascolo costituenti fondali e skyline, i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, [.]". L'articolo 13 riconosce e tutela il sistema delle (Aree di montagna), come delimitato nella Tavola P4, costituito da "vette e crinali montani principali e secondari, ghiacciai, [.], praterie e prato-pascoli, [.]".

6. I temi rappresentati nella Tavola P4 del Ppr forniscono informazioni relative alle colture in atto, non costituendo, tuttavia, riferimento esaustivo circa la loro effettiva valenza storica che deve essere accertata verificando la persistenza e leggibilità dei segni del paesaggio agrario storico.

7. Al fine di identificare gli assetti colturali di interesse storico possono costituire riferimento anche i criteri generali individuati dalla "Ricerca nazionale sui paesaggi rurali storici" effettuata dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.

8. Nelle aree in oggetto, perimetrate ai sensi dell'articolo 3, il progetto di recupero a fini agricoli o pastorali, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verifica la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale; sono fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni derivanti da altre normative di settore (es. Rete Natura 2000).

9. Nei casi in cui l'attività agro - pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all' articolo 19 della l.r. 4/2009 .

Allegato B 

(Art. 3)

Modalità per la perimetrazione comunale delle porzioni di territorio di cui all' articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009 .

A. Documentazione da presentare ai fini della perimetrazione di cui all'articolo 3 per i "Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età".

1. Le perimetrazioni in oggetto sono rappresentate in scala non superiore a 1:2000, o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale.

2. Al fine della definizione delle suddette perimetrazioni deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dei "nuclei edificati" per i quali si prevede il recupero edilizio o la ristrutturazione e indicazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico (cfr. Ppr, Tavola P2 "Beni paesaggistici" e Tavola P4 "Componenti paesaggistiche"), urbanistico, etc.;

b) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

c) planimetrie di rilievo dell'area e della vegetazione esistente, redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

d) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

e) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili.

B. Documentazione da presentare ai fini della perimetrazione di cui all'articolo 3 per i "Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola".

1. Al fine della definizione delle suddette perimetrazioni deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica delle aree di cui si richiede il recupero agronomico rappresentate in scala non superiore a 1:2000, o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) descrizione dello stato attuale dei terreni oggetto di recupero, nonché individuazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico, ambientale, urbanistico, etc.;

c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

d) planimetrie di rilievo dell'area e della vegetazione esistente, redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

e) documentazione storica attestante il valore e lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

f) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;

g) descrizione e documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, nonché elaborati relativi alle modalità di mantenimento, ripristino o nuova realizzazione delle stesse.

C. Documentazione da presentare ai fini della perimetrazione di cui all'articolo 3 per i "Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi".

1. L'individuazione delle aree in oggetto deve essere elaborata in base a studi specifici che consentano la verifica della permanenza storica di pratiche agricole tradizionali e dell'interesse che gli stessi paesaggi rappresentano quali elementi peculiari del territorio regionale. Tali studi devono essere supportati da adeguati atti e documenti storici che illustrino le specifiche peculiarità dell'area e consentano il riconoscimento degli elementi distintivi del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico.

2. La ricognizione dei "paesaggi agrari e pastorali di interesse storico" deve essere rappresentata in scala corrispondente alla pianificazione urbanistica locale e comunque non superiore a 1:2000.

3. Al fine della valutazione delle suddette perimetrazioni dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dell'area per la quale si prevede il recupero agronomico rappresentata in scala non superiore a 1:2000, comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) descrizione dello stato attuale dei terreni oggetto di recupero, nonché individuazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico, (cfr. Ppr, Tavola P2 "Beni paesaggistici" e Tavola P4 "Componenti paesaggistiche");

c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

d) planimetrie di rilievo dell'area e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

e) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

f) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;

g) progetto di recupero a fini produttivi con indicazione degli interventi previsti e delle colture che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione;

h) descrizione e documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, nonché elaborati relativi alle modalità di mantenimento, ripristino o nuova realizzazione delle stesse.

Allegato C 

(Art. 4)

Presentazione delle richieste di parere in regime transitorio.

A. Documentazione da presentare ai fini del parere regionale in regime transitorio di cui all'articolo 4 per interventi di recupero o ristrutturazione da eseguire nei "Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età".

1. Al fine della espressione dei pareri regionali di cui all'articolo 4 deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dei "nuclei edificati" di cui all' articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009 per i quali si prevede il recupero edilizio e la ristrutturazione e indicazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico, urbanistico etc., rappresentate in scala non superiore a 1:2000 o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

c) planimetrie di rilievo dei nuclei edificati e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

d) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

e) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;

f) progetto di recupero o ristrutturazione dei nuclei edificati finalizzato alla valorizzazione e fruizione dei nuclei stessi; il progetto deve essere corredato da analisi estese al contesto paesaggistico di riferimento e da elaborati progettuali di dettaglio che consentano di verificare la compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento.

B. Documentazione da presentare ai fini del parere regionale in regime transitorio di cui all'articolo 4 per interventi di recupero agronomico da eseguire nei "Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola".

1. Al fine della espressione dei pareri regionali di cui all'articolo 4 deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica delle aree di cui si richiede il recupero agronomico rappresentate in scala non superiore a 1:2000 o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) descrizione dello stato attuale dei terreni oggetto di recupero, nonché individuazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico, ambientale, urbanistico etc.;

c) planimetrie di rilievo dei nuclei edificati e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

d) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

e) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

f) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;

g) progetto di recupero a fini produttivi con indicazione degli interventi previsti e delle colture che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione;

i) descrizione e documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, nonché elaborati relativi alle modalità di mantenimento, ripristino o nuova realizzazione delle stesse.

C. Documentazione da presentare ai fini del parere regionale in regime transitorio di cui all'articolo 4 per progetti di recupero agronomico o pastorale da eseguire nei "Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi".

1. Al fine della espressione del pareri regionali di cui all'articolo 4 deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dell'area per la quale si prevede il recupero agronomico rappresentata in scala non superiore a 1:2000, o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) descrizione dello stato attuale dei terreni oggetto di recupero, nonché individuazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico (cfr. Ppr Tavola P2 "Beni paesaggistici" e Tavola P4 "Componenti paesaggistiche");

c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

d) planimetrie di rilievo dell'area e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte;

e) documentazione storica attestante lo stato dei luoghi preesistente ai processi di forestazione e rinaturalizzazione (mappe catastali e cartografie storiche, documentazione iconografica, scritti, presenza di manufatti, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.);

f) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed eventuali immagini a carattere storico; documentazione aerofotografica riferita a riprese aerofotogrammetriche oggettivamente databili;

g) progetto di recupero a fini produttivi con indicazione degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione;

j) descrizione e documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, nonché elaborati relativi alle modalità di mantenimento, ripristino o nuova realizzazione delle stesse.