Regolamento regionale n. 1 del 23 gennaio 2017  ( Vigente )
"Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale".
(B.U. 26 gennaio 2017, 1° suppl. al n. 4)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' art. 15 bis, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-4584 del 23 gennaio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Titolo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Conferenza di copianificazione e valutazione)
1. 
La conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata conferenza) è prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti e interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata.
2. 
Le finalità di cui al comma 1 sono garantite attraverso l'espressione della volontà delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, ciascuna delle quali nell'ambito della conferenza si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti.
3. 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle conferenze ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 6 della l.r. 56/1977 .
Art. 2. 
(Titolarità della rappresentanza in conferenza)
1. 
Le amministrazioni che partecipano alla conferenza con diritto di voto sono il comune o la forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia o la città metropolitana, la Regione, nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato Ministero) nei casi previsti all' articolo 15 bis, comma 2, secondo periodo della l.r. 56/1977 .
2. 
Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale sono espresse dai rappresentanti degli enti di cui al comma 1 o loro delegati, che ne esercitano la titolarità secondo le specifiche funzioni attribuite.
3. 
Ciascun ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle conferenze ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 , secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull'ordinamento dell'ente; il soggetto istituzionale che propone il piano è rappresentato secondo quanto previsto all' articolo 15 bis, comma 1 della l.r. 56/1977 .
4. 
Il rappresentante di ogni ente può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente di appartenenza competenti nelle varie discipline o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.
Art. 3. 
(Partecipazione della Regione alla conferenza)
1. 
La partecipazione della Regione alla conferenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è attribuita al dirigente della struttura tecnica regionale competente per materia e per ambito territoriale, individuato quale rappresentante unico regionale (di seguito denominato rappresentante regionale); è fatta salva la facoltà del direttore competente di nominare altro dirigente, sia per l'intero procedimento che per la partecipazione alla singola seduta della conferenza, in caso di impedimento del dirigente della struttura tecnica regionale competente.
2. 
Il rappresentante regionale ha il compito di perseguire l'applicazione della disciplina in materia di governo del territorio, degli atti di programmazione e di pianificazione regionali, nonché delle politiche settoriali dell'ente; egli ha, altresì, il compito di formulare il parere unico per la conferenza e il voto finale sul piano o sulla variante, raccogliendo e armonizzando i pareri delle altre strutture dell'ente, che lo stesso deve chiamare ad esprimersi.
3. 
Per formulare il parere unico, il rappresentante ha la facoltà di indire all'interno dell'ente, ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 4 della l.r. 56/1977 , conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri e i contributi necessari.
4. 
Al fine di uniformare l'azione della Regione nell'ambito delle conferenze, la direzione regionale competente provvede ad emanare specifiche disposizioni organizzative.
Art. 4. 
(Delega della partecipazione della Regione alla conferenza)
1. 
Il rappresentante regionale può delegare la partecipazione alla conferenza in conformità alle pertinenti disposizioni della normativa regionale vigente e relativi atti attuativi della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Modalità di convocazione della conferenza)
1. 
La conferenza è convocata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 1 della l.r. 56/1977 .
2. 
La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto; preferibilmente lo svolgimento della conferenza avviene presso la sede regionale territorialmente competente o della provincia o della città metropolitana interessata.
3. 
La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli articoli 14 o 14 bis della l.r. 56/1977 , da trasmettere ai soggetti di cui all' articolo 15 bis, comma 2 della l.r. 56/1977 , è fatta pervenire alle amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, deve indicare oggetto, luogo, data e ora in cui si svolgerà la conferenza ed è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa, prodotta secondo le modalità disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ), in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. E' altresì allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto.
5. 
Fermo restando l'obbligo di trasmettere la convocazione in modalità telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della relativa documentazione tecnica e amministrativa, la stessa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, per consentire agli enti convocati di prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 4.
6. 
Per consentire l'istruttoria da parte delle amministrazioni coinvolte, nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell' articolo 14, comma 3 quinquies della l.r. 56/1977 , sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 4, con la relativa attestazione di conformità.
7. 
Comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione adottata non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'articolo 15, commi 4 e 5 della l.r. 56/1977 .
8. 
La convocazione della seconda seduta di ciascuna conferenza è fatta pervenire alle amministrazioni via PEC, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.
9. 
La conferenza non è validamente convocata in caso di incompleta individuazione delle amministrazioni con diritto di voto o in caso di ricevimento della convocazione e della documentazione allegata non conforme ai requisiti di cui al presente articolo.
Art. 6. 
(Validità della seduta ed espressione del parere di competenza)
1. 
La seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto regolarmente convocate e può svolgersi anche mediante videoconferenza.
2. 
Nel caso di assenza del Ministero, il parere previsto dall' articolo 15 bis, comma 5 bis della l.r. 56/1977 , può essere trasmesso alla conferenza validamente convocata, anche in occasione della seduta conclusiva per l'approvazione della proposta tecnica del progetto definitivo.
Titolo II. 
CONFERENZA SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
Art. 7. 
(Presidenza e segretario verbalizzante della conferenza)
1. 
Secondo quanto previsto dall' articolo 15 bis, comma 1 della l.r. 56/1977 , il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, o il suo delegato, presiede la conferenza e regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
2. 
Il presidente in apertura della seduta designa un segretario con funzioni verbalizzanti tra i soggetti appartenenti all'amministrazione proponente, alla quale compete la responsabilità del procedimento.
Art. 8. 
(Svolgimento della prima seduta della conferenza)
1. 
L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
2. 
La conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante con le definizioni dell' articolo 17 della l.r. 56/1977 , al fine di stabilire la correttezza della procedura individuata. Gli esiti di tale verifica sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.
3. 
Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi, ritenute necessarie; la richiesta di integrazioni è formalizzata nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.
4. 
Nel caso in cui la decisione assunta dalla conferenza comporti l'integrazione della documentazione prevista dagli articoli 14 e 14 bis della l.r. 56/1977 la seduta è sospesa per un tempo massimo di novanta giorni affinché l'amministrazione proponente proceda all'adozione della documentazione carente, alla relativa pubblicazione e viene riconvocata non prima di trenta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, con le medesime modalità di cui all'articolo 5.
5. 
Nel caso in cui la conferenza chieda chiarimenti o approfondimenti tecnici, diversi dagli elaborati di cui al comma 4, comunque utili all'espressione dei contributi da parte dei componenti della conferenza, i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto concordano i tempi per lo svolgimento della seduta conclusiva a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta; il periodo necessario per la redazione e trasmissione di tali elaborati di approfondimento non è computato nei termini previsti per la conclusione del procedimento. E' comunque responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessità.
6. 
Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto preliminare, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.
7. 
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni in caso di variante strutturale ovvero novanta giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare i propri contributi e osservazioni in forma scritta.
8. 
I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalità e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi.
9. 
I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto.
10. 
Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.
11. 
Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.
12. 
Il presidente chiude la seduta dando atto della data di svolgimento della seduta conclusiva, che viene comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalità.
Art. 9. 
(Seduta conclusiva della conferenza)
1. 
I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, osservazioni e contributi, trasmessi anche per via telematica, di cui il soggetto proponente si avvale per la predisposizione del progetto preliminare.
2. 
Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento.
3. 
Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.
4. 
Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la conferenza, dando lettura del verbale che viene sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto al termine della seduta.
Titolo III. 
CONFERENZA SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 10. 
(Convocazione della conferenza)
1. 
La conferenza per l'espressione del parere sulla proposta tecnica di progetto definitivo adottato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale per i comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare, è convocata dal legale rappresentate del soggetto proponente il piano secondo le modalità di cui all'articolo 5, ivi comprese quelle per la trasmissione degli elaborati.
Art. 11. 
(Svolgimento della prima seduta della conferenza)
1. 
L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto definitivo del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
2. 
Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto definitivo e quella degli eventuali chiarimenti richiesti, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.
3. 
Qualora, nel corso della seduta, si rilevi la necessità di integrazione o chiarimenti rispetto agli atti trasmessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8.
4. 
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a novanta giorni in caso di variante strutturale ovvero centoventi giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare il proprio parere in forma scritta.
5. 
I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalità e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi.
6. 
I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle sole amministrazioni partecipanti con diritto di voto.
7. 
Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.
8. 
Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.
9. 
Il presidente chiude la seduta dando atto della data di convocazione della seduta conclusiva, che è comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalità.
Art. 12. 
(Seduta conclusiva della conferenza)
1. 
I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, i propri pareri le osservazioni e i contributi, trasmessi anche per via telematica.
2. 
Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento.
3. 
Esaurita l'illustrazione, il presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, formula la proposta di parere della conferenza e, nella stessa seduta, la sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.
4. 
Il parere è approvato se ottiene la maggioranza dei voti dalle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto all'articolo 15.
5. 
Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.
6. 
Il presidente chiude la conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente il parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla conferenza sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.
7. 
Se il rappresentante della Regione rileva la necessità di applicare l' articolo 15 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 , ricorrendo all'espressione del parere vincolante adottato con la deliberazione della Giunta regionale, ne dà avviso nell'ambito della conferenza; i lavori della conferenza sono quindi prorogati di trenta giorni per consentire alla Giunta stessa di esprimersi.
8. 
La seduta riconvocata, comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta precedente, si chiude secondo le determinazioni della Giunta regionale e il Presidente ha l'onere di trasmettere integralmente le relative conclusioni, sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.
Art. 13. 
(Riconvocazione della conferenza richiesta dal Consiglio comunale)
1. 
Il Consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza, ai sensi dell' articolo 15, comma 14 della l.r. 56/1977 , dando adeguata motivazione, può riproporre, identiche o parzialmente modificate, le parti della proposta tecnica del progetto definitivo non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della conferenza.
2. 
In tal caso il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano riconvoca la conferenza, secondo le modalità di cui all'articolo 5, ivi comprese quelle per la trasmissione degli elaborati.
3. 
La conferenza si svolge e si conclude secondo le modalità di cui all'articolo 12 esprimendo la propria decisione definitiva entro trenta giorni dalla prima riunione.
Titolo IV. 
ATTI CONCLUSIVI
Art. 14. 
(Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 )
1. 
La Giunta regionale, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della conferenza quando ricorrono le condizioni descritte all' articolo 15 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 .
2. 
La deliberazione della Giunta regionale è comunicata a cura del rappresentante della Regione in conferenza nei termini di cui all' articolo 15 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 .
Art. 15. 
(Parere conclusivo della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo)
1. 
La conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del progetto definitivo, esprime, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni o negativo.
2. 
Il parere positivo o positivo con condizioni è trasmesso dal presidente della conferenza al Consiglio dell'ente preposto all'approvazione del piano o della variante con le modalità e le prescrizioni stabilite all' articolo 15, comma 14 della l.r. 56/1977 .
3. 
Il parere negativo impedisce l'approvazione del piano o della variante, comporta la conclusione del procedimento e la decadenza delle misure di salvaguardia sulla proposta tecnica del progetto definitivo; il presidente della conferenza provvede a darne tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre sul sito informatico del soggetto proponente e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
4. 
La mancata espressione del comune o della forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, della provincia, della città metropolitana o della Regione, presenti in conferenza, sulla decisione conclusiva della conferenza si considera espressione di assenso; in caso di mancata espressione del Ministero si procede comunque.
5. 
Nel caso in cui la votazione si concluda senza una posizione prevalente, il Ministero vota esclusivamente in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici e in tal caso il proprio parere assume carattere vincolante.
Art. 16. 
(Segreteria e verbali della conferenza)
1. 
Il segretario della conferenza, designato dal presidente della conferenza, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro successione.
2. 
I pareri e i verbali, redatti durante la seduta e sottoscritti dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, sono prodotti in copia conforme ai sensi del d.p.c.m. 13 novembre 2014 , in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal segretario della conferenza e trasmessi dallo stesso per via telematica alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data di ogni riunione, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 17. 
(Pubblicazione e trasmissione degli atti approvati)
1. 
La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, ai sensi dell' articolo 15, comma 17 della l.r. 56/1977 , sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esposti in pubblica e continua visione sul sito informatico dell'ente proponente.
2. 
La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, ai sensi dell' articolo 15, comma 17 della l.r. 56/1977 , prodotti secondo le modalità disciplinate con il d.p.c.m. 13 novembre 2014 , in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge sono trasmessi alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana, in modalità telematica, secondo i disposti del d.lgs. 82/2005 , attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale. E' altresì allegato l'elenco puntuale che attesta la conformità della medesima documentazione con quanto deliberato dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto.
3. 
Qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della deliberazione di approvazione e della relativa documentazione tecnica e amministrativa, questa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 2.
4. 
Nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell' articolo 14, comma 3 quinquies della l.r. 56/1977 , sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 2, con relativa attestazione di conformità.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 23 gennaio 2017.
Sergio Chiamparino