Regolamento regionale n. 11 del 14 novembre 2016  ( Vigente )
"Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti)".
(B.U. 17 novembre 2016, n. 46)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-4191 del 14 novembre 2016

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
Principi generali
Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 1, comma 1 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) ed in attuazione dell'articolo 4 della legge medesima, intende realizzare interventi di sostegno alle persone a rischio impoverimento e definisce:
a) 
i tempi, i criteri, le modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi;
b) 
gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività;
c) 
l'entità massima dei contributi erogabili;
d) 
le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;
e) 
le modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione.
Titolo II. 
Tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi
Art. 2. 
(Criteri della ripartizione delle risorse)
1. 
In analogia a quanto previsto dal programma operativo del Fondo Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) i contributi disponibili sono suddivise nella seguente misura:
a) 
70 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2015 ;
b) 
30 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione di beni non alimentari di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r.12/2015 .
2. 
Ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 12/2015 , la richiesta di contributo prevede una organizzazione di spesa suddivisa in spese correnti e/o spese in conto capitale.
Art. 3. 
(Modalità di ripartizione territoriale delle risorse)
1. 
Al fine di garantire un maggior equilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse ed una maggiore sinergia tra i soggetti indicati all' articolo 1, comma 2 della l.r. 12/2015 , la ripartizione delle risorse è effettuata per ambiti territoriali definiti, nei limiti della praticabilità, come coincidenti con i distretti sanitari di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-1653 del 29 giugno 2015, in armonia con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38-2292 del 19 ottobre 2015.
2. 
Sulla base di dati forniti dall'Ufficio statistiche della Regione Piemonte, in funzione del numero degli ambiti territoriali individuati ed alla popolazione ivi residente, è effettuata la ripartizione delle risorse secondo i seguenti criteri:
a) 
totale risorse / totale popolazione Piemonte = quota capitaria;
b) 
quota capitaria x totale popolazione ambito territoriale = quota per ambito territoriale.
Titolo III. 
Disciplina per la elargizione di contributi per la realizzazione di progetti di recupero e redistribuzione
Art. 4. 
(Requisiti operativi)
1. 
Per poter accedere ai contributi di cui all' articolo 3 della l.r. 12/2015 , i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge medesima devono possedere, per ogni settore di intervento previsto, le seguenti caratteristiche dimostrate mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
a) 
settore alimentare:
1) 
essere operanti sul territorio regionale da almeno 3 anni;
2) 
avere in corso almeno una convenzione o rapporti operativi stabili con gli Enti caritativi del territorio o altri soggetti addetti alla distribuzione dell'ambito di riferimento;
3) 
avere idonee capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che, a diverso titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello degli interventi attuati, sviluppare sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione;
4) 
avere dimostrata capacità di stoccaggio dei prodotti invenduti in attesa di una loro ridistribuzione;
b) 
settore generi non di lusso:
1) 
essere operanti sul territorio regionale da almeno 3 anni;
2) 
avere in corso almeno una convenzione o rapporti operativi stabili con gli enti caritativi del territorio o altri soggetti addetti alla distribuzione dell'ambito di riferimento;
3) 
avere idonee capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che, a diverso titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello degli interventi attuati, sviluppare sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione;
4) 
avere dimostrata capacità di stoccaggio dei prodotti invenduti in attesa di una loro ridistribuzione.
Art. 5. 
(Attività progettuali)
1. 
I progetti riguardanti le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti di cui all' articolo 2 della l.r. 12/2015 , proposti anche congiuntamente da più organismi, riguardano:
a) 
il mantenimento di azioni già realizzate;
b) 
il potenziamento e lo sviluppo di servizi già offerti in maniera stabile e continuativa ;
c) 
l'attivazione di servizi sperimentali.
2. 
La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni europee, nazionali ed in considerazione della congiuntura economica regionale e delle esigenze della popolazione più esposta al rischio di impoverimento, può stabilire priorità di intervento nei settori di cui all' articolo 2 della l.r. 12/2015 , sulle quali concentrare le risorse stabilite annualmente per il finanziamento delle attività previste dalla legge medesima.
3. 
Con riferimento all' articolo 5 della l.r. 12/2015 , la Giunta regionale indica annualmente le risorse da destinare alle campagne di sensibilizzazione, formazione e di informazione.
4. 
Ogni soggetto di cui all'articolo 4, può presentare un unico progetto per ogni ambito territoriale. Per poter presentare un progetto è indispensabile avere la sede legale o una sede operativa, funzionante da almeno tre anni, nell'ambito territoriale nel quale si intende realizzare l'attività proposta per concorrere al finanziamento.
Art. 6. 
(Contenuto dei progetti)
1. 
I progetti riguardanti le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti di cui all' articolo 2 della l.r. 12/2015 , per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 della legge medesima, devono necessariamente indicare:
a) 
il soggetto proponente e le eventuali partnership;
b) 
il settore di intervento;
c) 
l'ambito nel quale si intende operare;
d) 
il contesto socio-economico di riferimento sul quale si intende intervenire;
e) 
i bisogni ai quali rispondere;
f) 
la descrizione degli interventi che s'intendono attuare;
g) 
i risultati attesi, con la specifica degli indicatori di valutazione da utilizzare;
h) 
l'arco temporale di riferimento;
i) 
le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema piemontese;
l) 
la presenza o meno di altre contribuzioni pubbliche o privati insistenti sul progetto.
Art. 7. 
(Criteri di valutazione)
1. 
Ai fini della valutazione dei progetti, dato 100 il punteggio massimo attribuibile, sono adottati i seguenti criteri e modalità di ponderazione:
a) 
fino ad un massimo di 30 punti: coerenza tra azioni proposte ed obiettivi del progetto. La chiara specificazione degli obiettivi, anche attraverso l'individuazione di indicatori di efficacia ed efficienza in grado di quantificare il valore controfattuale del contributo richiesto con particolare attenzione alla capacità di prosieguo delle azioni intraprese al termine del contributo La completa descrizione delle attività coerenti agli obiettivi progettuali, costituisce condizione necessaria per valutare ex ante la rilevanza del progetto e la sua concreta realizzabilità;
b) 
fino ad un massimo di 20 punti: incidenza, in termini di risorse economiche, umane e professionali, delle collaborazioni di partenariato tra soggetti diversi, pubblici e/o privati, operanti sul territorio;
c) 
fino ad un massimo di 20 punti: capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali in possesso dei richiedenti ed impegnate direttamente nel progetto;
d) 
fino ad un massimo di 15 punti: caratteristiche qualitative del progetto, con particolare riguardo all'innovazione delle proposte ed alla loro sintonia con le priorità di intervento stabilite dalla Giunta regionale. I progetti possono anche prevedere il mantenimento, lo sviluppo o l'integrazione della attività in corso;
e) 
fino ad un massimo di 15 punti: percentuale dei soggetti esposti a rischio di impoverimento raggiunti dalle iniziative promosse dal progetto. La chiara identificazione dei destinatari e beneficiari finali del progetto è presupposto della sua rilevanza.
2. 
Al fine dell'assegnazione del contributo il progetto deve raggiungere il valore minimo di 60 punti.
Art. 8. 
(Entità del contributo)
1. 
I progetti sono finanziabili per un massimo del 90 per cento del loro costo, con un co-finanziamento minimo del 10 per cento da parte dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 2 della l.r. 12/2015 .
2. 
Al fine dell'assegnazione dei contributi sono selezionati i migliori progetti per ogni ambito territoriale, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. 
Nel caso di avanzo di risorse stanziate nei singoli ambiti territoriali a causa della scarsità, della mancata presentazione di progetti o di una insufficiente qualità degli stessi, gli importi residui sono ridistribuiti in modo proporzionale sugli altri ambiti territoriali.
4. 
L'Istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo è affidata alla struttura regionale competente in materia.
Art. 9. 
(Modalità di presentazione delle domande di contributo e assegnazione)
1. 
Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante ovvero, in caso di partnership tra più organismi, dal legale rappresentante dell'organismo capofila, sono presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, alla struttura regionale competente.
2. 
Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze mediante l'adozione, da parte della struttura regionale competente, di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.
Art. 10. 
(Procedura di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono erogati nelle percentuali di seguito riportate:
a) 
50 per cento come anticipo col provvedimento di assegnazione;
b) 
50 per cento a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto e della relazione finale da consegnare tassativamente entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, pena la non concessione del saldo.
Art. 11. 
(Revoca del contributo)
1. 
Il mancato mantenimento dei presupposti per la concessione del contributo, previsti nel relativo bando, comporta la revoca dello stesso con il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.
2. 
Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il progetto presentato, si provvede alla revoca totale o parziale dello stesso secondo le seguenti modalità:
a) 
nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione;
b) 
nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore di quanto già assegnato ed utilizzato in maniera non conforme, più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.
Art. 12. 
(Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione)
1. 
Ai fini dello sviluppo della cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, la struttura regionale competente, in collaborazione con i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2 della l.r. 12/2015 , promuove campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione. Titolo V. Disposizioni finali
Art. 13. 
(Verifiche e controlli)
1. 
La struttura regionale competente effettua gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese e sulla documentazione pervenuta, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese dagli enti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa, nonché per garantire efficacia, efficienza e produttività dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e concorrenzialità.
2. 
L'attività di controllo avviene d'ufficio, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla correttezza della documentazione presentata, ovvero a campione, mediante il sorteggio del 20 per cento degli enti beneficiari.
Art. 14. 
(Trattamento dei dati personali)
1. 
A norma dell' articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali acquisiti sono trattati, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa stessa, dalla struttura regionale competente esclusivamente per la concessione del contributo economico a sostegno dei progetti per la promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 novembre 2016
Sergio Chiamparino