Regolamento regionale n. 10 del 07 novembre 2016  ( Vigente )
"Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)".
(B.U. 10 novembre 2016, n. 45)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 16 novembre 2009, n. 17 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-4170 del 7 novembre 2016

emana

il seguente regolamento

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalità ed oggetto)
1. 
Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), stabilisce ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima:
a) 
i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e le loro modalità organizzative;
b) 
le attività e i criteri di valutazione interna ed esterna dei centri;
c) 
i criteri per l'istituzione, le modalità organizzative delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie denominate case rifugio;
d) 
gli standard strutturali gestionali e di qualità delle case rifugio.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
In attuazione dell' articolo 6, comma 2 della l.r. 4/2016 , i soggetti titolari dei centri antiviolenza e le case rifugio di cui al presente regolamento sono i seguenti:
a) 
comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
b) 
associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
c) 
soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata. 2.
2. 
Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;
b) 
avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività nel sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne;
c) 
avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
d) 
gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.
Capo II. 
Disposizioni comuni
Art. 3. 
(Modalità di raccordo)
1. 
I centri antiviolenza e le case rifugio operano nel territorio regionale, in costante raccordo con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali:
a) 
gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per i necessari interventi a favore dei e delle minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;
b) 
i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie vittime di violenza assistita di cui all' articolo 17 della l.r. 4/2016 e, ove esistenti, i servizi che si occupano di interventi destinati agli autori di violenza e di maltrattamenti nonché gli altri servizi sanitari competenti quali il centro esperto sanitario;
c) 
le forze dell'ordine;
d) 
i servizi pari opportunità territoriali;
e) 
i servizi di assistenza legale;
f) 
i servizi per la casa;
g) 
i servizi per il lavoro e la formazione;
h) 
le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative operanti;
i) 
l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito di competenza del presente regolamento.
2. 
A prescindere dalle diverse forme di raccordo utilizzate di cui al comma 1, è comunque salvaguardata la libera volontà delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
3. 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, i centri antiviolenza e le case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei e delle minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli operativi locali.
4. 
I centri antiviolenza e le Case rifugio operano in raccordo con i servizi socio-sanitari anche attraverso l'elaborazione e l'adozione di protocolli e accordi territoriali, come specificato al comma 1, mantenendo,tuttavia, una propria autonomia decisionale ed operativa.
5. 
La Regione ai sensi dell' articolo 6, comma 9 della l.r. 4/2016 si impegna a monitorare tali protocolli e accordi territoriali e a darne comunicazione con cadenza annuale, al dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4. 
(Attività di formazione permanente e di aggiornamento)
1. 
La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto della esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
2. 
Ai sensi dell' articolo 21, comma 3 della l.r. 4/2016 , la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale, garantendo la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ).
3. 
Il percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:
a) 
operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta;
b) 
operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 2: promozione e animazione di reti.
4. 
La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento delle operatrici in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra centri antiviolenza, case rifugio e agenzie formative.
5. 
Al fine di ottenere il riconoscimento dei profili di cui al comma 3 sono previste le seguenti modalità di riconoscimento:
a) 
i centri antiviolenza e le case rifugio validano le esperienze e competenze maturate dalle operatrici in servizio in relazione al profilo standard della Regione e, successivamente, le agenzie formative in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse;
b) 
in relazione ai bisogni formativi espressi dai centri antiviolenza e case rifugio, le agenzie formative accreditate sul territorio regionale organizzano i corsi di formazione previsti nel repertorio standard, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio.
6. 
I centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.
Art. 5. 
(Criteri per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi)
1. 
Al fine di garantire pienamente le funzioni di accoglienza e di accompagnamento, ciascun centro antiviolenza e ciascuna casa rifugio può avvalersi di almeno una operatrice con le competenze validate e certificate secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. 
I centri antiviolenza assicurano una adeguata presenza di figure professionali per garantire i servizi minimi nonché avvocate civiliste penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio e all'elenco di cui all' articolo 22, comma 4 della l.r. 4/2016 .
3. 
Le case rifugio, poiché soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quando previsto dalla l.r. 1/2004 , si dotano del personale necessario per svolgere le seguenti funzioni:
a) 
coordinamento del servizio;
b) 
assistenza educativa.
4. 
Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione della struttura, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro delle operatrici, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.
5. 
Il ruolo di coordinatore è ricoperto da persone con comprovata esperienza, almeno triennale nel settore, o con laurea in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica o educativa o sociale.
6. 
Il coordinatore può essere individuato tra le educatrici presenti nelle case rifugio.
7. 
Al fine di garantire le funzioni educative e di accompagnamento sociale delle donne ospitate, il personale educativo, in possesso del titolo di educatore professionale o equipollente, è presente in numero di almeno una unità per ciascuna struttura. La presenza delle operatrici viene articolata su base giornaliera in relazione alle esigenze delle ospiti ed eventualmente dei loro figli e figlie, dei percorsi individuali di accompagnamento.
8. 
Possono operare all'interno delle case rifugio altre figure professionali messe a disposizione dagli altri attori della rete, a seguito di appositi protocolli locali, quali psicologhe, mediatrici interculturali, esperte legali, al fine di assicurare le attività di consulenza legale, psicologica, orientamento al lavoro.
9. 
Le case rifugio possono prevedere anche l'utilizzo di personale volontario, il cui inserimento è preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi.
10. 
Qualora i centri antiviolenza e le case rifugio siano gestiti direttamente da enti pubblici, per il personale hanno valore le norme costituzionali e del pubblico impiego, ritenendo comunque esclusivo l'utilizzo di personale femminile.
Art. 6. 
(Modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario)
1. 
Il centro esperto sanitario è istituito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute di Torino. Il centro è costituito dalla integrazione tra le diverse articolazioni organizzative già attive da anni (SVS, Bambi, Demetra) e si avvale della collaborazione attiva dei DEA dei presidi che compongono l'AOU e della competenza di alcune strutture trasversali quali medicina legale, servizio sociale, psicologia clinica, URP e delle direzioni mediche di presidio.
2. 
Il centro esperto opera con accessibilità h24 definita operativamente da un protocollo integrato interno all'AOU che coinvolge attivamente tutte le strutture sopra elencate.
3. 
L'accesso al centro esperto avviene tramite i DEA dell'AOU, tramite trasferimento da altri DEA o reparti in collaborazione con le equipe multiprofessionali territoriali.
4. 
Il centro esperto collabora con le altre istituzioni che operano su questo tema: enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, autorità giudiziaria, pubblica sicurezza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri servizi pubblici attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza.
5. 
Il centro esperto sanitario è parte integrante della rete sanitaria rispetto alla quale ha funzioni di coordinamento, di formazione e supporto anche con azione sussidiaria nell'assistenza ai pazienti.
6. 
La funzione di coordinamento è svolta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sanità e prevede almeno due incontri annuali di verifica e monitoraggio dell'attività svolta e d'aderenza ai comuni protocolli di assistenza. In particolare, si intende garantire:
a) 
una modalità assistenziale alle vittime di violenza domestica e sessuale che sia adeguata ed omogenea su tutto il territorio regionale;
b) 
il monitoraggio della situazione con attenzione al riconoscimento della quota sommersa del fenomeno della violenza ed alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza;
c) 
il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei casi di maltrattamento domestico e violenza sessuale in modo da consentire un'agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale;
d) 
la razionalizzazione della raccolta dei reperti a scopo giudiziario.
7. 
La funzione di formazione degli operatori della rete sanitaria è garantita dal centro esperto attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e seminari utili all'aggiornamento delle procedure di presa in carico.
8. 
La funzione di supporto alla rete sanitaria piemontese si concretizza:
a) 
nella collaborazione attiva con le equipe multiprofessionali territoriali nei casi di trasferimento dei pazienti;
b) 
nella gestione operativa di problematiche emergenti nelle realtà decentrate (es. catena di custodia dei reperti con centralizzazione della custodia sul lungo periodo, successiva alla repertazione avvenuta localmente nelle sedi decentrate, ecc);
c) 
nell'attività di consulenza telefonica agli operatori sanitari del territorio;
d) 
nella proposta e aggiornamento dei protocolli e delle procedure di assistenza.
Art. 7. 
(Criteri di concessione dei finanziamenti)
1. 
Al fine di realizzare un'equa allocazione delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta attuata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione di tali servizi, sono ripartiti in via preliminare, tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano sulla base dei seguenti criteri:
a) 
50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
b) 
50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età superiore ai 14 anni.
2. 
Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei centri e delle case rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano.
3. 
In attuazione di quanto previsto all' articolo 8 della l.r. 4/2016 , l'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale, è obbligatoria.
4. 
I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente, che disciplina le modalità accesso ai finanziamenti. Possono presentare istanza di finanziamento i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
5. 
L'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento. Il restante 30 per cento dei finanziamenti è concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.
6. 
Qualora da un singolo ambito provinciale e metropolitano pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base della ripartizione preventiva di cui sopra.
7. 
Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali.
8. 
Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale annuale, si provvede ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
9. 
Gli enti titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e gestione dei centri o delle case rifugio, contenenti i seguenti elementi:
a) 
tipologia del soggetto beneficiario;
b) 
quadro sintetico delle attività e degli interventi che si intendono realizzare;
c) 
modalità di realizzazione degli interventi;
d) 
rete territoriale coinvolta nel progetto, esplicitando il collegamento con altri servizi che in senso ampio si occupano della problematica della violenza di genere;
e) 
risorse umane e strumentali;
f) 
piano finanziario, comprensivo dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste;
g) 
cronoprogramma riportante le fasi operative degli interventi.
10. 
Per quanto concerne il riparto dei fondi, non appena definito un sistema di monitoraggio nazionale, saranno valutati ulteriori criteri, ai fini del riparto stesso, tra i quali l'entità del carico di lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, in funzione del numero di donne ascoltate, trattate e accolte.
Capo III. 
Centri Antiviolenza
Art. 8. 
(Istituzione dei centri)
1. 
I centri antiviolenza, promossi in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all' articolo 6 della l.r. 4/2016 , sono istituiti in base ai seguenti criteri:
a) 
riferimento prevalente e non esclusivo ad un bacino d'utenza per ambito territoriale afferente al territorio provinciale e metropolitano;
b) 
possesso dei requisiti di agibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
c) 
accessibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ed adeguata pubblicizzazione indicante i servizi minimi e le modalità d'accesso;
d) 
iscrizione, per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni di gestione dei centri antiviolenza, al previsto albo regionale o, fino alla conclusione della fase transitoria di prima istituzione dell'albo stesso, iscrizione ai registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;
e) 
individuazione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, oppure l'esistenza di una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza;
f) 
possesso dei requisiti di abitabilità ed articolati in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto delle norme della privacy;
g) 
possesso dei caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte sia per i figli e le figlie minori;
h) 
completa gratuità del complesso di attività ed interventi offerti e della permanenza sia per le donne che per gli eventuali figli e figlie;
i) 
riservatezza per le donne e gli eventuali figli e figlie minori; le cui modalità esecutive sono oggetto di specifici regolamenti interni o linee guida operative dei centri.
Art. 9. 
(Modalità organizzative e standard di qualità)
1. 
I centri articolano le proprie attività e la propria rete di sostegno in armonia con i principi ispiratori della l.r. 4/2016 e utilizzano le seguenti modalità organizzative:
a) 
garantire la capillare diffusione degli interventi nel rispetto dei propri autonomi regolamenti interni, anche attraverso l'articolazione in uno o più sportelli sul territorio;
b) 
operare, anche attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi, in stretto raccordo con le case rifugio, i DEA e i pronto soccorso territoriali e la rete sanitaria di cui all' articolo 17 della l.r. 4/2016 , le forze dell'ordine, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, il sistema per i servizi al lavoro e per la formazione, il sistema scolastico ed educativo e con tutta la rete degli organismi pubblici, privati e del terzo settore in senso ampio che si occupano della problematica della violenza di genere, quali i servizi per le pari opportunità localmente presenti nella rete territoriale;
c) 
usufruire di detti servizi afferenti ad altri centri della rete territoriale più prossima, nel caso in cui i centri antiviolenza non abbiano nell'ambito territoriale di riferimento la possibilità di attivare servizi di supporto psicologico e di assistenza legale;
d) 
adottare la carta dei serviziegolamento interno, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali specificatamente dedicati a tale attività;
e) 
garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;
f) 
garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilità 1522;
g) 
garantire la presenza di personale di prima accoglienza, esclusivamente femminile, con specifiche competenze professionali ed in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza e garantire la specifica relazione tra donne quale elemento caratterizzante e fondante ogni percorso di affrancamento;
h) 
assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specificamente formate sui temi della violenza di genere, individuate nel genere, sulla base della scelta personale della donna, disponibili in tempi congrui rispetto alle esigenze di urgenza/emergenza;
i) 
garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;
l) 
escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività e di interventi proponibili: tale esclusione è esplicitata sia nei materiali informativi sia nelle comunicazioni fornite all'utenza;
m) 
impedire o vietare l'accesso ai locali dei centri agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
n) 
assicurare un'adeguata supervisione periodica per le operatrici di prima accoglienza e le figure professionali operanti nei centri.
2. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza quinquennale, gli standard di qualità dei centri antiviolenza sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso la consultazione con i centri medesimi.
3. 
Specifiche ed ulteriori modalità di accesso sono definite in autonomia dai singoli centri antiviolenza attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative dei centri.
Art. 10. 
(Attività)
1. 
I centri garantiscono, a titolo gratuito, attraverso le loro attività, i seguenti servizi minimi:
a) 
ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
b) 
accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
c) 
assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
d) 
assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all' articolo 2, comma 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
e) 
supporto ai minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti sul territorio;
f) 
orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i servizi per il lavoro per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
g) 
orientamento all'autonomia abitativa: anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.
Art. 11. 
(Criteri di valutazione interna ed esterna delle attività)
1. 
I centri, nel rispetto dei valori cardine volti a garantire la piena realizzazione dei diritti umani considerati fondamentali, adottano nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3 adeguati strumenti per la valutazione interna delle proprie attività che tengano conto dei seguenti criteri:
a) 
disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato;
b) 
disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna;
c) 
dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria;
d) 
strumenti e modalità per affrontare le criticità e l'individuazione di soluzioni efficaci;
e) 
strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie;
f) 
un quadro generale delle attività promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio;
g) 
adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative;
h) 
valutazione interna dei costi dei servizi erogati.
2. 
I centri raccolgono e trattano i dati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 giugno 1003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), salvaguardando l'anonimato delle donne e dei loro figli e figlie e il loro diritto alla riservatezza.
3. 
La valutazione esterna, effettuata dalla struttura regionale competente, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all' articolo 1 della l.r. 4/2016 e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 della medesima legge, si ispira ai seguenti indicatori:
a) 
analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale;
b) 
formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio;
c) 
frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e /o dei volontari;
d) 
presenza di un'attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative;
e) 
dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa;
f) 
congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio;
g) 
presenza di un'attività di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati;
h) 
natura delle fonti di finanziamento.
Capo IV. 
Case Rifugio
Art. 12. 
(Istituzione delle case)
1. 
Le case rifugio, promosse in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all' articolo 6, comma 2 della l.r. 4/2016 , sono istituite secondo i seguenti criteri:
a) 
gestione in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi nel rispetto ed in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi;
b) 
possesso, sia per la gestione diretta sia nel caso di affidamento a terzi, di significative esperienze e competenze specifiche maturate in materia di contrasto alla violenza alle donne, con operatrici specificatamente formate e con curricula professionali depositati presso l'ente gestore e costantemente aggiornati;
c) 
iscrizione al previsto albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale;
d) 
previsione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza;
e) 
garanzia della necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla loro collocazione e il completo anonimato. Le modalità per assicurare la riservatezza ed il completo anonimato sono esplicitamente adottate nell'ambito di propri regolamenti interni o linee guida operative;
f) 
accessibilità, ai sensi della normativa edilizia vigente, qualora le case rifugio si rendano disponibili all'accoglienza di donne portatrici di disabilità o con figli e figlie disabili.
Art. 13. 
(Modalità organizzative)
1. 
Le case rifugio, come previsto dall' articolo 7 della l.r. 4/2016 , per essere pienamente operative articolano le proprie attività secondo le seguenti modalità organizzative:
a) 
garantire l'inserimento, assicurando anonimato e segretezza, sulla base della predisposizione preliminare di un progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno, fatte salve le situazioni di segnalazione d'urgenza da parte delle strutture sanitarie e delle forze dell'ordine. Il progetto è teso alla protezione, alla salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli e delle loro figlie. In ogni caso è escluso l'accesso diretto. Va richiamata la distinzione tra l'attività di accoglienza in emergenza dall'inserimento programmato, al fine di salvaguardare la protezione, la sicurezza e serenità delle ospiti già presenti in struttura. Per gli inserimenti in emergenza è possibile individuare ed utilizzare, per periodi brevi ma sufficienti ad una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto di massima, delle strutture protettive benché non espressamente dedicate ;
b) 
assicurare l'accoglienza in base alle modalità dalle stesse predisposte, e di norma previo contatto ed attraverso il centro antiviolenza e/o con altri soggetti della rete operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, compatibilmente con i posti disponibili;
c) 
assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne ospiti ed ai loro figli e figlie;
d) 
garantire la presenza di personale, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere;
e) 
garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;
f) 
escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività ed interventi proponibili;
g) 
operare in stretta sinergia con i centri antiviolenza ed in raccordo con la rete dei servizi, anche attraverso specifici protocolli, per assicurare il necessario supporto, nell'ambito di un progetto formulato e condiviso con la donna e con i servizi sociali e sanitari qualora siano coinvolti.
2. 
Le case rifugio sono dotate di un registro delle ospiti e predispongono per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne, il quale indica in particolare:
a) 
obiettivi da raggiungere;
b) 
contenuti e le modalità dell'intervento;
c) 
strumenti di verifica.
3. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 12 della l.r. 4/2016 , le case rifugio, nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) mettono in atto idonee misure per assicurare l'assoluta riservatezza dell'istituzione e della collocazione della casa rifugio.
4. 
I corrispettivi dovuti per l'accoglienza nelle case rifugio possono esser definiti in specifiche convenzioni stipulate con gli enti invianti in base alle esigenze ed alle progettualità su casi specifici.
5. 
Specifiche ed ulteriori modalità di accesso sono definite in autonomia dalle singole case attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative.
Art. 14. 
(Attività)
1. 
La case rifugio garantiscono, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:
a) 
protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
b) 
definizione ed attuazione di un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
c) 
integrazione operativa con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
d) 
messa a disposizione di adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza;
e) 
realizzazione di un'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.
2. 
Inoltre, in relazione all'obiettivo di garantire adeguati flussi informativi delle attività realizzate, le case rifugio assicurano il flusso delle informazioni anche attraverso il monitoraggio e raccolta dati di cui all' articolo 24 della l.r. 4/2016 .
3. 
La decisione dell'inserimento nella casa rifugio è presa congiuntamente con il centro antiviolenza ed i servizi territoriali di competenza, facendo riferimento agli accordi siglati a livello locale rispetto alla compartecipazione della spesa.
Art. 15. 
(Standard strutturali, gestionali e di qualità)
1. 
Le case rifugio, soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 ed in base ai principi di qualità contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 25-5070 del 18 dicembre 2012 (Tipologia,requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori) devono:
a) 
essere ubicate in edifici residenziali;
b) 
sorgere in zone accessibili alla rete dei servizi (trasporti, socio-sanitari, educativi e ricreativo-culturali);
c) 
disporre dei requisiti di agibilità ai sensi del d.p.r. 380/2001 ;
d) 
possedere una capacità ricettiva che varia in funzione della tipologia e dell'esigenza delle persone accolte entro un limite massimo di n. 12. Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia d'età 0-3 anni;
e) 
prevedere tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno, ma non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.
2. 
Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Solo nei casi in cui la struttura sia dedicata a sole donne, senza figli al seguito, è ammessa la convivenza nella stessa stanza di più donne compatibilmente con gli standard in vigore. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica. In ogni caso le camere da letto devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più.
3. 
In relazione alle ospiti e all'attività prevista, è possibile prevedere la dotazione di altri ambienti, adeguatamente arredati, destinati a spazio gioco e studio per i bambini in età scolare nonché una sala riunioni.
4. 
È preferibile che la struttura sia dotata di una linea telefonica dedicata.
5. 
In relazione alla destinazione del servizio per garantire la maggior sicurezza delle ospiti, è possibile installare idonei sistemi anti intrusione, collegati preferibilmente con le forze dell'ordine, nonché disporre di adeguati accorgimenti di protezione individuali.
6. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza quinquennale, gli standard di qualità delle case rifugio sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso la consultazione con le case rifugio medesime.
Capo V. 
Disposizioni finali, transitorie ed abrogative
Art. 16. 
(Sistema di monitoraggio)
1. 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della l.r. 4/2016 , la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi anche attraverso l'integrazione delle diverse forme esistenti ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.
2. 
I centri antiviolenza ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell' articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 ) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall' articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014 ), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
3. 
Ai fini di quanto previsto dall' articolo 24 della l.r. 4/2016 e nelle more dell'istituzione di un sistema di monitoraggio omogeneo a livello nazionale, previsto dal Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere approvato dal Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - del 2015, sono valorizzati gli strumenti di rilevazione dati, già in uso da parte dei diversi centri e delle case rifugio, con l'individuazione di una batteria minima di dati quali-quantitativi comuni che può essere implementata e rivista in considerazione ed in esito all'avvio del sistema di monitoraggio nazionale.
4. 
Tutti i centri e le case rifugio rilevano in modo omogeneo i dati così definiti al fine di renderli comparabili a livello regionale. Allo scopo di agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun centro antiviolenza individua un proprio referente nei rapporti con la Regione.
Art. 17. 
(Norma transitoria)
1. 
L'adeguamento delle case rifugio, attualmente esistenti ed autorizzate ai sensi del regolamento regionale16 novembre 2009, n. 17 , ai requisiti gestionali stabiliti dal presente regolamento deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso.
Art. 18. 
(Norma finale)
1. 
La Giunta regionale, con successivo provvedimento deliberativo, procede alla costituzione del tavolo di coordinamento permanente regionale con l'individuazione di istituzioni, enti, servizi ed organizzazioni chiamati a farne parte, nonchè alla definizione delle modalità organizzative di lavoro del tavolo stesso.
Art. 19. 
(Abrogazioni)
1. 
Il regolamento 16 novembre 2009, n. 17 (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 'Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugiò), è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 7 novembre 2016
Sergio Chiamparino