Regolamento regionale n. 9 del 04 luglio 2016  ( Vigente )
"Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".
(B.U. 07 luglio 2016, 2° suppl. al n. 27)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;

Visto il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3 ;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 148-21862 del 21 giugno 2016;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione stessa, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2. 
(Disposizioni generali)
1. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell' articolo 4 del d.lgs. 196/2003 .
2. 
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3. 
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. 
I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
a) 
ALLEGATO A (schede da 1 a 35): Giunta regionale, enti e agenzie regionali, enti controllati e vigilati dalla Regione;
b) 
ALLEGATO B (schede da 1 a 40): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
c) 
ALLEGATO C (schede da 1 a 14): Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)
1. 
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed é reso disponibile sui siti internet istituzionali Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 5. 
(Abrogazioni)
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27, comma 7, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 luglio 2016
Sergio Chiamparino