Regolamento regionale n. 8 del 27 giugno 2016  ( Vigente )
"Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)".
(B.U. 30 giugno 2016, n. 26)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visti gli artt. 4 e 14 del D.lgs. 165/2001 ;

Visto l' art. 16 della L.R. 23/2008 ;

Visto l' art. 8 della L.R. 29/2009 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3520 del 27 giugno 2016

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, emanato ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), reca norme di attuazione della medesima legge e con essa costituisce la disciplina di riferimento in materia di usi civici per tutto il territorio regionale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 29/2009 . Inoltre, s'intende per:
a) 
"comitato frazionale": il comitato dell'ASBUC frazionale, previsto dall'articolo 7, comma 3, della Legge;
c) 
"occupazione senza titolo": l'occupazione di un terreno gravato da uso civico in assenza di qualsiasi titolo o in presenza di un titolo nullo per cause diverse da quelle della lettera d);
d) 
"occupazione senza valido titolo": l'occupazione di un terreno gravato da uso civico sulla base di un titolo che risulta nullo in conseguenza di tale vincolo;
e) 
"provvedimento commissariale": il decreto o la sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi civici;
f) 
"Registro": il Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico, previsto dall'articolo 15 della Legge;
g) 
"struttura competente": la struttura regionale competente in materia di usi civici, secondo le norme sull'organizzazione della Regione o, per le funzioni trasferite alla provincia del Verbano- Cusio-Ossola (VCO) e alla città metropolitana di Torino, la struttura di tali enti competente secondo i rispettivi ordinamenti;
h) 
"vecchi catasti": i catasti diversi da quello vigente (quali il catasto Rabbini, napoleonico, campagnolo figurato o di Maria Teresa).
Titolo II. 
ACCERTAMENTI DEMANIALI
Art. 3. 
(Piani straordinari di accertamento demaniale)
1. 
I piani straordinari di accertamento demaniale, di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge, possono riguardare l'intero territorio regionale o una sua parte, comprendente più comuni.
2. 
Il piano straordinario di accertamento demaniale è approvato dalla Giunta regionale e indica:
a) 
i comuni interessati, se l'accertamento non è esteso all'intero territorio regionale;
b) 
il tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione delle operazioni pianificate;
c) 
la spesa prevista, assegnando le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte.
3. 
La struttura competente provvede all'attuazione del piano straordinario di accertamento demaniale, affidando gli incarichi agli esperti di cui all'articolo 5. Le spese per l'attuazione sono a carico della Regione.
Art. 4. 
(Accertamenti demaniali di iniziativa comunale)
1. 
Gli accertamenti demaniali di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge sono disposti con provvedimento del comune. La deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, deve essere trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività.
2. 
L'accertamento riguarda la totalità dei terreni situati nel territorio del comune o in una sua parte che costituisce comune censuario o ambito di competenza di un'ASBUC frazionale.
3. 
Per gli accertamenti demaniali svolti di loro iniziativa, i comuni provvedono agli affidamenti degli incarichi agli esperti di cui all'articolo 5. Le spese per il compenso agli esperti e lo svolgimento delle operazioni sono interamente a carico dei comuni.
Art. 5. 
(Esperti per gli accertamenti demaniali)
1. 
Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi tenuti dai collegi professionali dei geometri e geometri laureati o dei periti agrari e periti agrari laureati oppure dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o dei dottori agronomi e forestali.
2. 
Gli incarichi agli esperti sono conferiti secondo le norme generali in materia di attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche.
3. 
L'incarico non può essere affidato ai proprietari o titolari di altri diritti, reali o personali di godimento, su terreni interessati dall'accertamento, né ai loro coniugi, parenti fino al quarto grado, conviventi e commensali abituali.
Art. 6. 
(Relazione di accertamento demaniale)
1. 
In esito all'accertamento, l'esperto incaricato deve produrre una relazione nella quale:
a) 
illustra la metodologia adottata e, in particolare, le fonti utilizzate per accertare l'esistenza degli usi civici e i titoli di occupazione dei terreni gravati dagli stessi, riepilogando i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi e gli atti negoziali esaminati, nonché gli altri mezzi legali di prova assunti in difetto di siffatti documenti, fermo restando che è ammessa la sola prova documentale dell'esistenza, natura ed estensione di usi civici il cui esercizio è cessato anteriormente al 1800;
b) 
elenca, distintamente per particella catastale, i terreni risultati gravati da usi civici, specificando il contenuto dell'uso civico accertato e la categoria di assegnazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 );
c) 
elenca, distintamente per particella catastale, i terreni, precedentemente ritenuti esenti da usi civici, che risultano invece gravati e i terreni, precedentemente ritenuti gravati, che risultano invece esenti, evidenziando, per ciascuno, i motivi del mutamento;
d) 
espone, distintamente per particella catastale, l'esito della verifica possessoria sui terreni gravati da uso civico, indicando la loro attuale destinazione d'uso, se sono occupati o meno e, in caso affermativo, il titolo dell'occupazione oppure se questa è da ritenersi senza titolo o senza valido titolo, con la relativa motivazione.
2. 
Alla relazione è allegata la cartografia, in scala adeguata, ricavata dal catasto vigente, con l'evidenziazione dei confini dei terreni di cui al comma 1, lettere b) e c). A tal fine, la relazione deve riportare, per ciascuna particella, gli identificativi catastali completi, in modo che sia possibile identificare il terreno sulla cartografia sulla base dei dati contenuti nella relazione e viceversa.
3. 
Nel caso i provvedimenti commissariali di assegnazione a categoria dei terreni riportino riferimenti a vecchi catasti, deve essere effettuata la sovrapposizione tra la vecchia cartografia e l'attuale. Su quest'ultima sono evidenziati i confini dei terreni di uso civico, anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali. La vecchia cartografia e la sua sovrapposizione all'attuale, in uguale scala, sono allegate alla relazione.
Art. 7. 
(Partecipazione al procedimento)
1. 
Lo schema della relazione di cui all'articolo 6, con i relativi allegati, elaborato dall'esperto incaricato, è depositato presso il comune o i comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data preventiva notizia nell'albo pretorio del comune, specificando le date di inizio e cessazione.
2. 
Durante il periodo di deposito, i cittadini del comune e le loro associazioni, le ASBUC frazionali, ove esistenti, nonché i proprietari e i titolari di altri diritti, reali o personali di godimento, sui terreni interessati dall'accertamento possono prendere visione della documentazione. Nello stesso periodo e nei venti giorni successivi, i medesimi soggetti possono presentare osservazioni scritte, che il comune provvede a raccogliere e trasmettere all'esperto incaricato.
3. 
Sulla base delle osservazioni pervenute, l'esperto apporta le conseguenti modifiche e integrazioni alla relazione di cui all'articolo 6, oppure inserisce nella stessa le motivazioni del mancato accoglimento. In ogni caso, le osservazioni pervenute sono allegate alla relazione o è dato atto nella stessa che non è pervenuta alcuna osservazione.
Art. 8. 
(Approvazione dell'accertamento demaniale)
1. 
L'accertamento demaniale, effettuato in attuazione del piano straordinario di cui all'articolo 3, acquista efficacia a seguito dell'approvazione della relazione conclusiva con provvedimento della struttura competente.
2. 
Nel caso di accertamento demaniale d'iniziativa comunale, di cui all'articolo 4, la relazione è approvata con provvedimento del comune. L'accertamento acquista la stessa efficacia di quello di cui all'articolo 3, se la relazione è successivamente approvata anche dalla struttura competente, ai sensi dell'articolo 9.
3. 
A seguito dell'approvazione dell'accertamento, ai sensi del comma 2, il comune avvia, senza indugio, il procedimento di cui al titolo III, capo III, per i terreni che sono risultati gravati da usi civici ed occupati senza titolo o senza valido titolo.
Art. 9. 
(Approvazione regionale dell'accertamento comunale)
1. 
L'istanza alla struttura competente per l'approvazione dell'accertamento demaniale di iniziativa comunale, è corredata dalla seguente documentazione:
a) 
relazione di accertamento demaniale, di cui all'articolo 6, con i relativi allegati;
b) 
provvedimento del comune che approva l'accertamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
c) 
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'assenza degli impedimenti previsti nel comma 3 del medesimo articolo, in capo all'esperto che ha elaborato e sottoscritto la relazione di accertamento demaniale;
d) 
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante che le occupazioni senza titolo o senza valido titolo, evidenziate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), sono state regolarizzate o che si è proceduto alla reintegrazione dei terreni nel possesso comunale, secondo le disposizioni della Legge.
2. 
L'accertamento demaniale è approvato con provvedimento della struttura competente, la quale verifica esclusivamente:
a) 
che la documentazione prodotta in esito all'accertamento sia conforme all'articolo 6;
b) 
che siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 7;
c) 
che l'accertamento sia stato approvato con provvedimento del comune, ai sensi dell'articolo 8 comma 2;
d) 
che siano state prodotte le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).
Art. 10. 
(Comunicazioni agli organi statali a tutela dei vincoli paesaggistici)
1. 
I provvedimenti che approvano i piani straordinari di accertamento demaniale, ai sensi dell'articolo 3, o che avviano accertamenti demaniali d'iniziativa comunale, ai sensi dell'articolo 4, così come i provvedimenti che approvano le risultanze di tali accertamenti, ai sensi dell'articolo 8, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, agli organi statali competenti in materia di tutela dei vincoli paesaggistici.
Titolo III. 
PROCEDURE
Capo I. 
ALIENAZIONE
Art. 11. 
(Istanza di autorizzazione)
1. 
L' istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge è presentata dai comuni alla struttura competente.
2. 
L'istanza è firmata dal sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) 
provvedimento del comune contenente quanto previsto nell'articolo 12;
b) 
relazione e perizia di stima di cui al Capo V con i relativi allegati;
c) 
certificato urbanistico di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ( Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo), delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:
1) 
estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
2) 
estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
d) 
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;
e) 
dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
Art. 12. 
(Provvedimento del comune)
1. 
Il provvedimento del comune è esecutivo ai sensi di legge e contiene:
a) 
la puntuale ed esaustiva esposizione delle motivi in base alle quali il comune ha individuato le aree oggetto di alienazione in quelle di uso civico;
b) 
la dimostrazione del beneficio derivante alla collettività a seguito dell'alienazione del bene oggetto di istanza;
c) 
la destinazione futura del bene oggetto di alienazione;
d) 
se l'alienazione è con permuta d'immobile di proprietà privata, le motivazioni relative ai benefici derivanti alla collettività dall'attuazione della permuta e l'uso previsto, a favore della collettività, del bene che si intende acquisire;
e) 
l'approvazione della relazione e perizia di stima di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b);
f) 
l'indicazione della procedura che è adottata per l'alienazione, in conformità alle norme che regolano l'attività contrattuale del comune.
Art. 13. 
(Provvedimento di autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione all'alienazione è rilasciata con provvedimento della struttura competente.
2. 
Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'articolo 11, corredata di tutti i documenti indicati nel comma 2 del medesimo articolo. Se la documentazione non è completa o conforme al presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento in cui gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.
Art. 14. 
(Diniego dell'autorizzazione)
1. 
Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'alienazione, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. 
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. 
La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.
Capo II. 
TRASFERIMENTO DEL VINCOLO
Art. 15. 
(Condizioni)
1. 
Il trasferimento del vincolo di uso civico può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e) della Legge, solo quanto ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nei commi 2 e 3.
2. 
Il bene da sottoporre a vincolo ha:
a) 
vocazione agro-silvo-pastorale;
b) 
una superficie almeno pari a quella del terreno dal quale il vincolo viene sottratto;
c) 
un valore almeno pari a quello del terreno dal quale il vincolo viene sottratto, salvo che il minor valore sia compensato con un conguaglio in denaro.
3. 
Il bene liberato dal vincolo:
a) 
non è stato oggetto di occupazione da parte di terzi senza la prescritta autorizzazione amministrativa;
b) 
non ha mutato la destinazione d'uso originaria senza la prescritta autorizzazione amministrativa.
Art. 16. 
(Provvedimento di autorizzazione)
1. 
Il trasferimento del vincolo è autorizzato con provvedimento del comune. Tale provvedimento è esecutivo ai sensi di legge e contiene:
a) 
la dimostrazione del beneficio derivante alla collettività a seguito del trasferimento del vincolo;
b) 
la destinazione futura dei beni liberati dal vincolo;
c) 
l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 15;
d) 
l'approvazione della relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati, tanto per i beni che sono liberati dal vincolo, quanto per quelli che ne sono assoggettati.
2. 
Il provvedimento di autorizzazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla competente struttura regionale entro trenta giorni dall'esecutività, unitamente alla relazione e perizia di stima approvata con il medesimo.
Capo III. 
REINTEGRAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 17. 
(Avvio del procedimento di reintegrazione)
1. 
Il comune, accertato che un terreno gravato da uso civico è occupato senza titolo o senza valido titolo, avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso.
2. 
L'avvio del procedimento è oggetto di comunicazione, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), che è trasmessa alla struttura competente.
Art. 18. 
(Conciliazione stragiudiziale)
1. 
A seguito dell'avvio del procedimento di reintegrazione, il comune può esperire una conciliazione stragiudiziale con i soggetti che occupano senza titolo o senza valido titolo il terreno.
2. 
Al fine di esperire la conciliazione, il comune acquisisce la relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati. La perizia indica, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge:
a) 
il valore venale del terreno;
b) 
l'importo degli incrementi di valore del terreno apportati da opere migliorative, rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;
c) 
l'importo a suo tempo versato per l'acquisto del terreno o, in caso di locazione o affitto, l'importo dei canoni versati; tali importi sono rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;
d) 
l'indennizzo per il mancato uso del bene da parte della collettività locale, in conseguenza dell'occupazione senza titolo o senza valido titolo, nonché per l'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione stessa;
e) 
l'importo degli eventuali abbattimenti dell' 80 per cento sull'indennizzo per il mancato uso del bene e del 65 per cento sul corrispettivo per la sua alienazione, previsti dall'articolo 10, comma 2, della Legge.
3. 
Se le parti giungono ad un accordo sui termini della conciliazione stragiudiziale, il comune trasfonde gli stessi in uno schema di verbale di conciliazione.
4. 
Lo schema del verbale di conciliazione è approvato, unitamente alla relazione e perizia di stima, con provvedimento del comune. Qualora la conciliazione avvenga ad un importo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima, nel provvedimento sono esposti i motivi di interesse pubblico sottesi a tale scelta.
Art. 19. 
(Istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale)
1. 
L'istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge, è presentata dai comuni alla struttura competente.
2. 
L'istanza è firmata del sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) 
provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, di avvio del procedimento di reintegrazione nel possesso comunale del terreno gravato da uso civico, con la quale si dà altresì mandato al sindaco per l'esperimento di conciliazione stragiudiziale;
b) 
copia degli atti di compravendita dei terreni gravati da uso civico, che risultano nulli per mancanza della prescritta autorizzazione;
c) 
relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati;
d) 
provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, di approvazione della relazione e perizia di stima e dello schema di verbale di conciliazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
e) 
certificato urbanistico di cui all' articolo 5 della l.r. 19/1999 , delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:
1) 
estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
2) 
estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
f) 
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;
g) 
dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
Art. 20. 
(Provvedimento di autorizzazione)
1. 
La conciliazione stragiudiziale è autorizzata con provvedimento della struttura competente.
2. 
Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'articolo 19, corredata di tutti i documenti ivi indicati. Se la documentazione non è completa o conforme alle disposizioni del presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.
Art. 21. 
(Diniego dell'autorizzazione)
1. 
Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla concessione stragiudiziale, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.
Art. 22. 
(Conclusione della conciliazione stragiudiziale)
1. 
Acquisita l'autorizzazione della struttura competente o decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge, senza che sia intervenuto il provvedimento di diniego della stessa, il comune procede alla sottoscrizione del verbale con l'altra parte. Il verbale è rogato dal segretario comunale.
2. 
Copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, è trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Art. 23. 
(Provvedimento di reintegrazione)
1. 
Ove l'occupazione senza titolo del terreno non sia regolarizzata o regolarizzabile, il comune adotta il provvedimento di reintegrazione nel proprio possesso del terreno, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente.
2. 
Il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività. Al provvedimento è unita la documentazione di cui all'articolo19, comma 2, se non già trasmessa.
3. 
Nel caso di conciliazione stragiudiziale limitata alla sola occupazione pregressa, il comune emette il provvedimento di reintegrazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Capo IV. 
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
Art. 24. 
(Concessione amministrativa)
1. 
Il comune può rilasciare concessioni amministrative, aventi ad oggetto terreni di uso civico, laddove dimostri che tale concessione arreca un reale beneficio economico alla popolazione oppure che l'utilizzazione del fondo non ne muta la destinazione agro-silvo-pastorale.
2. 
In caso di concessione avente durata superiore a dieci anni o di rinnovo che ne prolunghi la durata complessiva oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della struttura competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della Legge.
3. 
In ogni caso, il provvedimento di concessione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività. Il provvedimento deve dare espressamente atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 e della conformità al parere di cui al comma 2, ove espresso.
Art. 25. 
(Piano di ripristino)
1. 
Ove l'uso da parte del concessionario possa determinare un depauperamento sotto il profilo ambientale del terreno o ne comporti il mutamento della destinazione d'uso, la concessione è ammessa solo se il concessionario ha predisposto un adeguato piano di ripristino del terreno al termine della concessione.
2. 
Il piano di ripristino contiene il cronoprogramma degli interventi previsti, nonché la stima del loro valore, ed è corredato da adeguata fideiussione bancaria, per almeno un terzo di tale valore, o da altra garanzia che si possa ritenere equivalente. L'atto di concessione sancisce l'obbligo del concessionario di attuare il piano nei tempi previsti.
3. 
Se la concessione non è soggetta a parere regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della Legge, il piano di ripristino, corredato della garanzia, è trasmesso alla struttura competente, unitamente al provvedimento di concessione.
4. 
Il comune vigila affinché il piano di ripristino sia esattamente e tempestivamente attuato, escutendo, se del caso, la fideiussione o facendo valere la diversa garanzia fornita.
Art. 26. 
(Richiesta di parere alla struttura competente)
1. 
Le richieste volte ad ottenere il parere di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della Legge sono presentate dai comuni alla struttura competente.
2. 
La richiesta è firmata del sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) 
provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, nella quale si esprime la volontà di dare in concessione il terreno, esponendo i motivi della scelta e dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 24, comma 1;
b) 
relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati. La perizia indica, oltre al valore venale del bene:
1) 
il canone annuale di concessione, commisurato al valore venale del terreno e, per le cave, alla quantità presunta di materiale estratto;
2) 
il compenso per la perdita dei frutti durante il periodo in cui il terreno è sottratto all'uso civico;
3) 
il corrispettivo del diritto di superficie per le eventuali opere stabilmente ancorate al suolo;
4) 
gli indici annuali di rivalutazione dei precedenti valori;
c) 
certificato urbanistico di cui all' articolo 5 della l.r. 19/1999 , delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:
1) 
estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
2) 
estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
d) 
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;
e) 
dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
f) 
piano di ripristino di cui all'articolo 25, corredato dalla garanzia ivi prevista.
Art. 27. 
(Parere della struttura competente)
1. 
Il parere obbligatorio e vincolante sulla concessione è dato con determinazione del Dirigente responsabile della struttura competente.
2. 
Il termine previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera a) della Legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto la richiesta prevista dall'articolo 26, corredata di tutti i documenti ivi indicati. Se la documentazione non è completa o conforme al presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune richiedente e il termine decorre dal momento gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.
Capo V. 
RELAZIONE E PERIZIA DI STIMA
Art. 28. 
(Redazione e firma)
1. 
La relazione e perizia di stima è redatta e firmata da un tecnico comunale. Nel caso le relative funzioni siano svolte dal comune in forma associata o da unioni di comuni, la relazione e perizia di stima è redatta e firmata da un tecnico dipendente dall'ente competente.
2. 
La relazione e perizia di stima può altresì essere redatta e firmata da un professionista esterno all'ente, appositamente incaricato dallo stesso, secondo le norme generali in materia di attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, iscritto ad uno degli albi indicati nell'articolo 5.
Art. 29. 
(Contenuto)
1. 
Nella relazione sono individuati i terreni oggetto di alienazione, conciliazione stragiudiziale o concessione amministrativa, nonché eventualmente quelli da acquisire in permuta o quelli su cui è trasferito il vincolo, dando atto della loro attuale destinazione d'uso e dell'esistenza degli usi civici.
2. 
Nella perizia di stima è determinato ed esposto il valore venale dei beni, distinguendo, ove richiesto, il valore venale iniziale e gli incrementi derivanti da opere di miglioria effettuate sul bene, nonché gli ulteriori elementi prescritti dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
3. 
Nel caso di alienazione con permuta o di trasferimento del vincolo, la perizia determina ed espone anche il valore attuale dei beni da acquisire in permuta o di quelli su cui sarà trasferito il vincolo.
Art. 30. 
(Allegati)
1. 
La relazione e perizia di stima è corredata da chiara ed esaustiva documentazione fotografica a colori delle aree che ne sono oggetto e del loro intorno, con i riferimenti ad una planimetria nella quale sono evidenziati i punti di ripresa.
2. 
Alla relazione e perizia di stima sono allegati i certificati catastali e gli estratti dei fogli di mappa catastale delle particelle oggetto del procedimento, ivi comprese quelle da acquisire in eventuale permuta o quelle su cui sarà trasferito il vincolo, con evidenziazione della loro localizzazione.
3. 
Se i provvedimenti commissariali di assegnazione a categoria dei terreni riportano riferimenti a vecchi catasti, è effettuata la sovrapposizione tra la vecchia cartografia e l'attuale. Su quest'ultima sono evidenziati i confini dei terreni di uso civico anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali. La vecchia cartografia e la sua sovrapposizione all'attuale, in uguale scala, sono allegate alla relazione e perizia di stima.
Art. 31. 
(Valore venale del bene)
1. 
Il valore venale del bene è quello in comune commercio, ossia il valore che ha nel mercato di riferimento, derivato alla somma, eventualmente ponderata o corretta, del valore dei suoi componenti.
2. 
La determinazione del valore venale è fatta sulla base degli elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da banche dati del mercato immobiliare pubblicate dall'Agenzia delle entrate, di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente, secondo i principi dell'estimo.
Art. 32. 
(Incrementi di valore per opere migliorative)
1. 
Gli incrementi del valore venale del bene, dovuti a migliorie apportate allo stesso, debitamente documentate nella relazione e perizia di stima, sia in termini descrittivi che fotografici, sono determinati in coerenza a quanto riportato nei tariffari regionali di volta in volta applicabili; nel caso di spese per le quali il privato può produrre idonee pezze giustificative, gli importi relativi sono rivalutati secondo gli indici dei prezzi determinati annualmente dall'ISTAT.
2. 
Possono essere considerate incrementative del valore venale le sole spese relative ad opere a carattere permanente e sostanziale, quali, ad esempio, le bonifiche, la realizzazione di condotte e canali per l'irrigazione o la costruzione di muri di sostegno. Sono considerate incrementative del valore venale anche le spese per opere di urbanizzazione primaria. Non si tiene conto, in ogni caso, delle migliorie realizzate per la normale coltivazione annuale quali, ad esempio, gli impianti di irrigazione a goccia o comunque volanti oppure la posa di reti antigrandine.
Titolo IV. 
ASBUC FRAZIONALI
Art. 33. 
(Numero dei componenti il comitato frazionale)
1. 
Il comitato frazionale è composto da un numero di membri stabilito in funzione del numero di abitanti della frazione o comune censuario, come segue:
a) 
cinque membri, se gli abitanti sono meno di 500;
b) 
sei membri, se gli abitanti sono più di 499 ma meno di 1.000;
c) 
sette membri, se gli abitanti sono più di 999 ma meno di 2.000;
d) 
otto membri, se gli abitanti sono più di 1.999 ma meno di 5.000;
e) 
nove membri, se gli abitanti sono più di 5.000 o più.
Art. 34. 
(Costituzione e rinnovo del comitato frazionale)
1. 
Per la costituzione del comitato frazionale, il sindaco, su richiesta di un numero di cittadini della frazione o comune censuario superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto e su mandato del Consiglio comunale, convoca con proprio decreto i comizi elettorali, individuando gli aventi diritto al voto mediante stralcio dalle liste elettorali del comune.
2. 
Per il rinnovo del comitato frazionale giunto a scadenza, il sindaco convoca con proprio decreto i comizi elettorali, individuando gli aventi diritto al voto mediante stralcio dalle liste elettorali del comune.
3. 
Il Consiglio comunale, su richiesta di un numero di cittadini della frazione o comune censuario superiore alla metà degli aventi diritto al voto, può disporre che non si proceda al rinnovo del comitato frazionale giunto a scadenza, con la conseguente cessazione del funzionamento dell'ASBUC frazionale. In tal caso, per l'eventuale ricostituzione del comitato frazionale si procede ai sensi del comma 1.
4. 
I decreti di cui ai commi 1 e 2 e le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività.
Art. 35. 
(Disciplina delle operazioni elettorali)
1. 
Alle elezioni del comitato frazionale e, in particolare, alla formazione e presentazione delle liste, alla composizione e funzionamento dei seggi elettorali, alla manifestazione segreta del voto, alle operazioni pubbliche di scrutinio e alla proclamazione degli eletti, si applicano le norme relative all'elezione del Consiglio comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in quanto compatibili e non derogate dalle norme del presente regolamento.
2. 
Nel decreto di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, il sindaco riporta le norme procedurali applicabili.
Art. 36. 
(Eleggibilità al comitato frazionale)
1. 
Sono eleggibili al comitato frazionale gli elettori del Consiglio comunale residenti nella frazione o nel comune censuario. Nessuno può essere candidato a più di un comitato frazionale.
2. 
Non sono eleggibili al comitato frazionale il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario, i dirigenti e i responsabili dei servizi del comune di appartenenza, nonché i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione dello stesso.
3. 
Il sopravvenire di una causa di ineleggibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del comitato frazionale. La cessazione delle funzioni ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità.
4. 
La decadenza dalla carica di membro del comitato frazionale, ai sensi del comma 3, è disposta dal sindaco.
Art. 37. 
(Formazione e presentazione delle liste)
1. 
Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore al numero dei membri del comitato dell'ASBUC frazionale, stabilito ai sensi dell'articolo 33, e non superiore al doppio di tale numero. Ciascuna lista è contrassegnata da una denominazione; i singoli candidati, nell'ambito della lista, sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.
2. 
Ciascuna lista è sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali nella frazione o comune censuario non inferiore ad un quinto del totale. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista. E' consentita la sottoscrizione da parte degli stessi candidati.
3. 
Le liste con le sottoscrizioni, corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate da ciascun candidato, sono presentate all'ufficio elettorale del comune, che provvede ad accertarne la conformità alle norme del presente regolamento. La presentazione delle liste avviene non prima del quarantacinquesimo e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Art. 38. 
(Svolgimento delle elezioni)
1. 
Il comune assicura il regolare svolgimento delle elezioni, facendosi carico delle relative spese.
2. 
Le elezioni hanno luogo nel giorno indicato dal decreto di cui all'articolo 34, commi 1 e 2. Gli elettori possono recarsi ai seggi per esprimere il voto dalle ore 8 alle ore 22 e, se lo prevede tale decreto, anche il giorno successivo, dalle ore 7 alle ore 15.
3. 
Ogni elettore può attribuire il suo voto ad una lista oppure a singoli candidati, anche appartenenti a liste diverse, in numero non superiore a quello dei componenti il comitato frazionale. Il voto dato ad una lista viene attribuito a tutti i candidati in essa compresi.
Art. 39. 
(Proclamazione degli eletti)
1. 
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il maggiore di età.
2. 
Il presidente del seggio elettorale proclama gli eletti. Se vi sono più sezioni, la proclamazione è fatta dal presidente del seggio elettorale della prima sezione, dopo aver acquisito i risultati degli scrutini dalle altre.
3. 
Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti e, contestualmente, li notifica ai medesimi, dandone inoltre comunicazione alla struttura competente.
Art. 40. 
(Prima convocazione del comitato frazionale ed elezione del presidente)
1. 
Il sindaco convoca il comitato frazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per l'elezione, in suo seno, a scrutinio segreto, del presidente. E' eletto presidente il membro che ha riportato un numero di voti superiore alla metà di quelli validi; se due membri hanno riportato un numero di voti pari alla metà di quelli validi, è eletto il più anziano di età.
2. 
Prima dell'elezione del presidente e in caso di assenza o impedimento dello stesso, il comitato frazionale è presieduto dal membro anziano, individuato in quello che ha conseguito il maggior numero di voti in sede di elezione o, a parità di voti, in quello più anziano di età.
Art. 41. 
(Sedute e deliberazioni del comitato frazionale)
1. 
Le sedute del comitato frazionale sono valide se è presente un numero di membri superiore alla metà. Per ogni seduta è redatto un processo verbale a cura del presidente o da un membro dallo stesso delegato, in qualità di segretario.
2. 
Le deliberazioni del comitato frazionale sono approvate con un numero di voti superiore alla metà di quelli validi.
3. 
Le deliberazioni del comitato frazionale sono pubblicate con le stesse modalità previste per le deliberazioni della giunta comunale.
Titolo V. 
REGISTRO REGIONALE DEI BENI COLLETTIVI E DI USO CIVICO
Art. 42. 
(Contenuto del Registro)
1. 
Il Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico elenca tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che sono o sono stati gravati da uso civico. Esso ha funzioni di pubblicità puramente notiziale.
2. 
Per ogni particella catastale, il Registro indica gli identificativi catastali, il contenuto dell'uso civico, la categoria di assegnazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge 1766/1927 , nonché i riferimenti agli atti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sullo stesso, inclusi i seguenti:
a) 
provvedimenti commissariali;
b) 
provvedimenti di approvazione degli accertamenti demaniali, di cui agli articoli 8 e 9;
c) 
provvedimenti dei comuni di cui agli articoli 12 e 19, comma 2, lettere a) e b), nonché agli articoli 23 e 26, comma 2, lettera a);
d) 
provvedimenti della struttura competente di cui agli articoli 13 e 20;
e) 
verbali di conciliazione di cui all'articolo 22;
f) 
provvedimenti comunali di cui all'articolo 24;
g) 
pareri della struttura competente di cui all'articolo 27;
h) 
provvedimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge;
i) 
provvedimenti comunali di cui agli articoli 6, comma 3, lettera b), e 11 della Legge.
Art. 43. 
(Tenuta del Registro)
1. 
Le modalità operative per l'avvio, l'aggiornamento, la consultazione e, in generale, la tenuta del Registro sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
2. 
La struttura competente provvede alla tenuta del Registro.
Art. 44. 
(Archivio storico regionale degli usi civici)
1. 
L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del Registro.
2. 
Nell'Archivio storico regionale degli usi civici sono raccolti i documenti contenenti gli atti amministrativi e i provvedimenti giurisdizionali indicati nell'articolo 42, comma 2, nonché gli ulteriori documenti che sono inviati alla struttura competente, ai sensi del presente regolamento o della Legge, o che sono dal medesimo formati nell'ambito dei relativi procedimenti.
3. 
Le strutture competenti della provincia del VCO e della città metropolitana di Torino trasmettono alla struttura competente della Regione gli atti di cui al comma 2, entro quindici giorni dalla loro adozione.
Titolo VI. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45. 
(Dematerializzazione dei documenti)
1. 
I documenti previsti nel presente regolamento sono formati, sottoscritti e trasmessi alla struttura competente con modalità elettroniche.
2. 
In via transitoria, e fino alla data stabilita con provvedimento della Giunta regionale, sono altresì ammessi i documenti cartacei.
Art. 46. 
(Modelli di documento)
1. 
La struttura regionale competente predispone e pubblica sul sito internet regionale modelli dei documenti da utilizzare per le attività previste nella Legge e nel presente regolamento.
2. 
Per i procedimenti di competenza regionale, l'uso dei modelli approvati con provvedimento della struttura competente e pubblicati sul sito internet della Regione, è condizione di ammissibilità della istanza.
Art. 47. 
(Verifica dell'interesse paesaggistico)
1. 
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 19, delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), che prevedono la verifica dell'interesse paesaggistico per i beni oggetto di sdemanializzazione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 27 giugno 2016
Sergio Chiamparino