Regolamento regionale n. 7 del 30 maggio 2016  ( Vigente )
"Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)".
(B.U. 01 giugno 2016, 1° suppl. al n. 22)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto della Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ;

Visto il regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-3385 del 30 maggio 2016

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i criteri per la determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e detta ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo decreto con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) 
servizio digitale: il servizio digitale realizzato dalla Regione Piemonte ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5 (Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale e dei titoli abilitativi presentati ai sensi dell' articolo 3 comma 3 del d.p.r. 59/2013 , ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;
b) 
oneri istruttori: le spese poste in capo al gestore richiedente l'autorizzazione unica ambientale che comprendono le tariffe previste dalle leggi settoriali statali e regionali, le tariffe previste per l'adempimento di obblighi discendenti dalla normativa comunitaria e i diritti di istruttoria o di segreteria stabiliti per lo svolgimento delle attività delle autorità competenti, dei soggetti competenti in materia ambientale e dei SUAP in relazione ai titoli abilitativi confluiti nel d.p.r. 59/2013 .
2. 
Per quanto non previsto al comma 1, valgono le definizioni dell' articolo 2 del d.p.r. 59/2013 , dell' articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell' articolo 2 del regolamento regionale 5 del 2015 .
Capo II. 
Oneri istruttori
Art. 3. 
(Determinazione degli oneri istruttori)
1. 
Gli oneri istruttori sono determinati, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall' articolo 8 del d.p.r. 59/2013 , tramite un apposito accordo stipulato nell'ambito della Conferenza regionale dell'ambiente di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), sulla base dei seguenti criteri:
a) 
unitarietà su tutto il territorio regionale;
b) 
progressività in relazione alla complessità del procedimento attivato e della tipologia di attività: l'importo tiene conto della complessità tecnologica e dimensionale dell'impianto soggetto al procedimento, della sua localizzazione, della quantità e della tipologia di punti di scarico o di emissione, della natura e del numero di sostanze inquinanti trattate e, per quanto riguarda i rifiuti, della tipologia di trattamento svolta, della quantità trattata, del numero di operazioni effettuate e delle tipologie di rifiuto considerate;
c) 
riduzione degli importi in presenza di certificazioni ambientali;
d) 
differenziazione degli importi, anche in base al numero di titoli abilitativi sostituiti, per le istanze relative a nuova autorizzazione unica ambientale, a rinnovo o a modifica sostanziale;
e) 
previsione di importi ridotti, anche a carattere forfetario, per istanze riguardanti il proseguimento senza modifiche dell'attività, la comunicazione di modifica non sostanziale, la volturazione o la presentazione delle comunicazioni indicate nell' articolo 3 del d.p.r. 59/2013 , nonché nel caso di autorizzazione unica ambientale rilasciate nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'articolo 6 per i quali sia già prevista la corresponsione di oneri;
f) 
onnicomprensività: l'ammontare prende in considerazione tutte le voci di costo associate a ciascuna delle attività occorrenti per l'istruttoria delle domande, compresa l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari, ed è determinato sulla base del costo effettivo del servizio reso, come risultante delle spese sostenute per le risorse umane e strumentali, ivi compresi i servizi telematici, e per prestazioni di servizio in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi compresi nell'autorizzazione unica ambientale;
g) 
trasparenza e riproducibilità: gli oneri devono essere calcolabili in modo semplice e senza ambiguità dal richiedente l'autorizzazione unica ambientale al momento della presentazione della relativa domanda, in relazione ai titoli abilitativi effettivamente richiesti.
2. 
L'accordo di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
3. 
Gli oneri istruttori sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. 
L'accordo di cui al comma 1 indica altresì le modalità di corresponsione degli oneri istruttori, prevedendo l'unicità del versamento, almeno in caso di richiesta di più titoli afferenti allo stesso ente, e le modalità di riparto degli importi tra le autorità coinvolte nel procedimento.
5. 
Gli oneri istruttori si applicano in relazione a ciascuno dei titoli abilitativi confluiti nell'autorizzazione unica ambientale, nonché ai procedimenti relativi ai medesimi titoli per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere l'autorizzazione unica ambientale sulla base di quanto definito dall' articolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013 . Gli oneri istruttori si applicano ai procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'accordo di cui al comma 1.
6. 
I SUAP e le autorità competenti riportano sui rispettivi siti istituzionali gli oneri istruttori e le informazioni relative alle modalità di versamento.
Capo III. 
Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale
Art. 4. 
(Scarichi di acque reflue urbane)
1. 
Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso.
2. 
Gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti e con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale è pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio relativa al primo scarico per il quale è richiesta l'autorizzazione. In alternativa, l'autorità competente può far decorrere la durata dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto di depurazione. In tale caso, le domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con scadenza anteriore a quella dell'autorizzazione dell'impianto sono presentate direttamente all'autorità competente secondo le modalità indicate da quest'ultima, che provvederà al rilascio di un'autorizzazione di durata quadriennale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . Alla scadenza di detta autorizzazione il gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che è rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del depuratore.
3. 
Qualora lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto.
4. 
Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha sede lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
5. 
Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell' articolo 7 del regolamento regionale 5 del 2015 , il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalità necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi di cui al comma 1.
6. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al comma 5.
Art. 5. 
(Autorizzazioni agli scarichi soggetti a rinnovo tacito)
1. 
L'autorizzazione unica ambientale rilasciata esclusivamente per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 , (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 ) si intende tacitamente rinnovata ogni quindici anni ai sensi della predetta legge regionale.
Art. 6. 
(Raccordo tra autorizzazione unica ambientale e procedimenti unici)
1. 
I titoli abilitativi di cui all' articolo 3 del d.p.r. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o al procedimento di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono rilasciati con gli effetti dell'autorizzazione unica ambientale nell'ambito dei suddetti procedimenti. A tal fine, la relativa documentazione è predisposta attraverso il servizio digitale e presentata all'autorità competente al procedimento unico nel rispetto dei termini finali stabiliti per il medesimo.
2. 
Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sono allestiti i servizi per la presentazione informatizzata dei progetti di cui al comma 1, che garantiscono, anche attraverso servizi di interoperabilità, l'acquisizione dei contenuti previsti dal modello unico regionale e l'alimentazione dell'archivio regionale in relazione alle informazioni che riguardano l'autorizzazione unica ambientale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 30 maggio 2016
Sergio Chiamparino