Regolamento regionale n. 4 del 14 marzo 2016  ( Vigente )
"Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali).".
(B.U. 17 marzo 2016, n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 , come modificata dalla legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-3042 del 14 marzo 2016

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22 , ai componenti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, e, comunque, per un totale annuo non superiore al dieci per cento dell' indennità annua lorda riconosciuta. L'indennità lorda annualmente spettante ai componenti ed al presidente del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell' articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonché dello stesso articolo 13, comma 13 della l.r. 10/1995 .
2. 
Ai sensi dell' articolo 5, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la Programmazione Sanitaria Regionale), recante l'interpretazione autentica dell' articolo 13, comma 13 della l.r. 10/1995 , il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali è da interpretarsi nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
3. 
Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è dovuto in caso di temporanea permanenza, per ragioni legate allo svolgimento dell'incarico, in un'azienda sanitaria regionale avente sede legale in un comune distante più di 10 chilometri dal comune in cui si trova l'ordinaria sede di lavoro/servizio del componente il Collegio, ovvero dal comune di abituale dimora del componente (coincidente con il luogo di dimora abituale dichiarato all'azienda sanitaria regionale).
Art. 2. 
(Sede di svolgimento dell'incarico)
1. 
Per sede di svolgimento dell'incarico si intende, anche ai fini del computo delle distanze chilometriche di cui all'articolo 1, il comune ove ha sede legale, definitiva o provvisoria, l'azienda sanitaria presso la quale è svolto l'incarico di revisione. L'eventuale necessità di raggiungere, all'interno del territorio dell'azienda sanitaria locale, altre sedi aziendali diverse da quella legale, qualora costituisca un presupposto indispensabile e qualificante per lo svolgimento dell'incarico, comporta l'indicazione, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, delle diverse sedi da raggiungere e della loro ubicazione.
Art. 3. 
(Spese di viaggio)
1. 
Sono rimborsate le spese relative ai viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto, nel limite del costo del biglietto di:
a) 
classe economica per i viaggi in aereo;
b) 
1^ classe - cuccetta 1^ classe - vagone letto per i viaggi in ferrovia o equiparati per gli altri mezzi di trasporto di linea.
2. 
L'abbonamento ai mezzi di linea per viaggi effettuati più volte di seguito nella stessa località è rimborsabile nel caso in cui il costo dell'abbonamento stesso risulti minore di quello ottenuto dalla somma di singoli biglietti di viaggio.
3. 
Sono rimborsabili eventuali penali dovute per il mancato utilizzo dei biglietti di viaggio già acquistati, a seguito di cancellazione del viaggio per eventi imprevisti, quali l'annullamento improvviso della seduta del Collegio o degli eventuali atti di controllo da svolgersi individualmente, la malattia del componente il Collegio o gravi e motivati impedimenti opportunamente documentati.
Art. 4. 
(Mezzi di trasporto)
1. 
Sono soggette a rimborso le spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani ed extra urbani impiegati:
a) 
per raggiungere la stazione o l'aeroporto dalla sede dell'azienda sanitaria di svolgimento dell'incarico e viceversa;
b) 
per raggiungere la stazione o l'aeroporto dalla propria dimora abituale, o dalla sede di lavoro/servizio, e viceversa.
Art. 5. 
(Uso del taxi)
1. 
Le spese sostenute per l'uso del taxi sono rimborsabili nei seguenti casi:
a) 
sciopero dei mezzi pubblici o interruzione del servizio;
b) 
assenza dei collegamenti, in caso di partenza o arrivo nella fascia oraria tra le 20.00 e le 7.00, necessari a raggiungere la stazione/aeroporto dalla sede dell'azienda sanitaria, ovvero dalla propria sede di lavoro/servizio o dalla propria dimora abituale, e viceversa.
Art. 6. 
(Rimborso pasti)
1. 
Ai componenti del Collegio sindacale spetta il rimborso della spesa sostenuta per uno o al massimo per due pasti giornalieri, da consumarsi in occasione dell'espletamento dell'incarico presso l'azienda sanitaria regionale interessata.
2. 
Compete il rimborso di un pasto per i viaggi di durata compresa tra 8 e 12 ore; spetta il rimborso del secondo pasto per i viaggi di durata superiore a 12 ore.
3. 
Il rimborso è consentito nella misura massima di E 30,55 per un pasto e di complessivi E 61,10 per i due pasti.
Art. 7. 
(Pernottamento)
1. 
Se lo svolgimento delle funzioni legate all'incarico si protrae per una durata temporale superiore a 12 ore, al componente del Collegio sindacale spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria non superiore a quattro stelle.
2. 
Il pernottamento avviene nel comune ove ha sede legale l'azienda sanitaria di svolgimento dell'incarico.
Art. 8. 
(Documentazione)
1. 
La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l'ammissibilità al rimborso delle spese di viaggio sostenute.
2. 
I documenti rilevanti ai fini del rimborso delle spese sostenute devono essere completi dei dati necessari ad individuarne la tipologia e l'entità. I dati riportati sui documenti giustificativi devono essere congruenti con le date, i luoghi e gli orari di svolgimento delle sedute del Collegio o degli eventuali atti di controllo disposti individualmente.
3. 
I documenti di viaggio devono essere regolarmente obliterati. In caso di viaggi aerei occorre allegare anche le carte d'imbarco.
4. 
La documentazione deve sempre essere allegata in originale. Nel caso in cui la documentazione allegata presenti dati illeggibili, correzioni o altre anomalie non dipendenti dall'interessato, questi deve sottoscrivere specifica dichiarazione di responsabilità in ordine alla regolarità della documentazione stessa.
5. 
In caso di smarrimento della documentazione, non altrimenti recuperabile, non è possibile dare corso al rimborso delle relative spese.
6. 
In caso di documentazione persa o distrutta a seguito di furto, è possibile presentare copia della denuncia sporta presso i competenti uffici di pubblica sicurezza ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dettagliano le spese effettuate.
Art. 9. 
(Procedura di liquidazione)
1. 
L'azienda sanitaria regionale provvede all'esame della regolarità della documentazione pervenuta ed alla conseguente liquidazione delle spese di viaggio ai componenti del Collegio sindacale.
2. 
Il rimborso avviene, di norma, entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
3. 
Il diritto al rimborso delle spese di viaggio si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui il medesimo ha avuto termine.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 marzo 2016.
Sergio Chiamparino