Regolamento regionale n. 3 del 14 marzo 2016  ( Vigente )
"Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari (Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10). Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11.".
(B.U. 17 marzo 2016, n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 10;

Visto il regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-3034 del 14 marzo 2016

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Legge collegata alla finanziaria per l'anno 2011), individua i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; disciplina inoltre il sistema di qualità delle produzioni agroalimentari denominato "Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte", di seguito definito "Sistema".
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento: il settore regionale competente in materia di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
b) 
struttura regionale competente ai fini istruttori: il settore regionale competente per materia;
c) 
sistema di qualità: sistema riconosciuto dagli Stati membri di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)) i cui prodotti finali rispondono a obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale. Il sistema, che prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente, è aperto a tutti i produttori; esso è trasparente, assicura la tracciabilità completa del prodotto e risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
d) 
disciplinare di produzione: documento di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della l.r. 10/2011 vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi di produzione, gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo, contenente i principi generali e le schede tecniche applicative, in cui sono indicate le tecniche e i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi dei processi di produzione affinché un prodotto possa essere etichettato con il Sistema, secondo quanto disposto all'articolo 16; il disciplinare di produzione deve assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, significativamente nell'articolo 18 che fissa regole in materia di rintracciabilità degli alimenti;
e) 
produttore: persona fisica, giuridica o associazione di dette persone rispondente ai requisiti di cui all'articolo 8, autorizzata dalla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ad aderire al Sistema;
f) 
organismo associativo: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita dalla filiera dei produttori che trattano il medesimo prodotto, ivi comprese le organizzazioni di produttori riconosciute;
g) 
organismo di controllo: ente pubblico o soggetto terzo e indipendente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, che svolge l'attività di controllo sui processi di produzione applicando il piano dei controlli;
h) 
piano dei controlli: documento contenente l'insieme dei controlli che l'organismo di controllo svolge per accertare la conformità del processo al disciplinare di produzione;
i) 
autocontrollo: attività documentata di verifica, attuata dal produttore del rispetto dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nonché delle materie prime in ingresso, dei mezzi tecnici, durante i processi di produzione e nelle fasi successive alla produzione e trasformazione, fino alla prima vendita;
l) 
vigilanza: attività di riscontro e documentazione, a campione o mirata, sull'efficacia e sull'uniformità dell'applicazione del piano dei controlli;
m) 
rintracciabilità: la capacità del produttore di ricostruire la storia, l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante documentazioni;
n) 
filiera agroalimentare: l'insieme articolato che comprende le principali attività (e i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito;
o) 
tracciabilità: insieme degli obblighi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa di settore che la filiera agroalimentare è tenuta ad applicare al fine dell'identificazione del prodotto;
p) 
non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito del prodotto o del produttore al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti;
q) 
azione correttiva: azione finalizzata ad eliminare le cause di non conformità;
r) 
prodotto di qualità: prodotto destinato all'alimentazione umana con specificità di prodotto e/o di processo e/o di condizioni ambientali, avente caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa;
s) 
tipologie di prodotti: prodotti diversi, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, con caratteristiche specifiche relative ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, devono possedere caratteristiche qualitative aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale e possono essere oggetto di disciplinari diversi;
t) 
linee guida: insieme di disposizioni sviluppate sistematicamente, sulla base delle conoscenze acquisite, redatte allo scopo di rendere appropriati i disciplinari di produzione e la documentazione a essi correlata;
u) 
indicatore di compatibilità ambientale ed energetica: valutazione dei processi di produzione aziendale che attribuisce il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione.
Art. 3. 
(Indicatore di compatibilità ambientale ed energetica)
1. 
Il Sistema può dotarsi di uno o più indicatori di compatibilità ambientale ed energetica per le aziende che ne fanno richiesta, che attesta il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione aziendale.
Art. 4. 
(Istituzione elenchi regionali)
1. 
Sono istituiti:
a) 
l'elenco degli organismi associativi;
b) 
l'elenco dei produttori;
c) 
l'elenco degli organismi di controllo.
2. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento cura l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi, il relativo aggiornamento nonché la loro pubblicazione sul sito Internet della Regione.
Art. 5. 
(Compiti della Regione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva le proposte dei disciplinari di produzione e le loro modifiche.
2. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento:
a) 
valuta la documentazione presentata dagli organismi associativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Nel caso in cui vi siano più organismi associativi per la stessa tipologia di prodotto disciplinato, la struttura iscrive nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), quello che raccoglie le adesioni del maggior numero di produttori;
b) 
riceve e istruisce, acquisiti i pareri dei settori competenti ai fini istruttori, le proposte di disciplinare presentate dagli organismi di controllo;
c) 
approva il piano dei controlli e le sue modifiche;
d) 
vigila sugli organismi di controllo;
e) 
decide in ordine alle richieste di riesame da parte dei produttori avverso i richiami scritti, le proposte di sospensione e di revoca;
f) 
autorizza l'uso del logo identificativo a fini promozionali, secondo le modalità definite con apposito provvedimento;
g) 
approva, acquisiti i pareri dei strutture regionali competenti ai fini istruttori, le linee guida relative per ciascuna filiera agroalimentare.
Art. 6. 
(Organismo associativo)
1. 
L'organismo associativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), costituito dalla filiera dei produttori, presenta alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la seguente documentazione:
a) 
l'atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia garantito che l'adesione è aperta a tutti i produttori interessati;
b) 
il disciplinare di produzione;
c) 
l'elenco degli associati con la specificazione del quantitativo prodotto complessivo e per ogni singolo aderente.
2. 
L'organismo associativo:
a) 
sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta di disciplinare di produzione;
b) 
sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta contenente le modifiche da apportare al disciplinare di produzione approvato;
c) 
rilascia l'approvazione prevista dall'articolo 16, comma 3;
d) 
svolge attività di promozione e di valorizzazione del prodotto, di informazione del consumatore e di cura degli interessi del Sistema.
Art. 7. 
(Disciplinari di produzione)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti a una stessa filiera, approva uno o più disciplinari di produzione, purché diversificati in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
2. 
Il disciplinare di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), redatto secondo quanto stabilito nelle linee guida, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), definisce per ogni singolo prodotto:
a) 
la denominazione;
b) 
le caratteristiche specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) 
l'indicazione delle materie prime prevalenti e caratterizzanti, con riferimento allo Stato membro dell'Unione europea o a paesi terzi;
d) 
la disciplina di etichettatura del prodotto;
e) 
le fattispecie che determinano l'applicazione delle non conformità gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti dalle norme in materia) di settore e sanitarie.
3. 
I disciplinari di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 2, possono contenere requisiti relativi ad aspetti ambientali.
Art. 8. 
(Adesione al Sistema)
1. 
Gli operatori, singoli o associati, ubicati nel territorio dell'Unione europea, possono aderire al Sistema purché si impegnino a rispettare il disciplinare di produzione del prodotto prescelto e si sottopongano ai controlli previsti.
2. 
L'operatore, al fine di aderire al Sistema, presenta all'organismo di controllo prescelto, istanza ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), secondo lo schema predisposto pubblicato nel sito Internet della Regione, da cui risulta di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea.
3. 
L'operatore sostiene i costi relativi alle attività svolte dall'organismo di controllo. Il mancato pagamento dei costi determina la cancellazione dell'operatore dall'elenco dei produttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. 
L'autorizzazione ad aderire al Sistema è di durata triennale e può essere prorogata per successivi periodi triennali a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.
5. 
L'operatore può rinunciare all'autorizzazione di cui al comma 4, secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.
Art. 9. 
(Piano dei controlli)
1. 
Il piano dei controlli definisce modalità e tempi dei controlli da svolgere sul prodotto e sul produttore, nonché la frequenza minima annua da realizzarsi da parte dell'organismo di controllo.
2. 
I controlli di cui al comma 1, consistono in:
a) 
verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati e sulla conservazione della documentazione da parte del produttore;
b) 
ispezione dei luoghi di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti;
c) 
analisi di campioni dei prodotti qualora prevista nel piano di controllo;
d) 
verifica di compatibilità dei quantitativi di prodotto certificabile;
e) 
verifica della tracciabilità del prodotto certificabile e certificato.
3. 
Le analisi di cui al comma 2, lettera c), sono svolte da laboratori accreditati relativamente alle specifiche prove da effettuare.
4. 
Gli esiti dei controlli sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.
Art. 10. 
(Organismi di controllo)
1. 
Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che intendono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), presentano istanza alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo lo schema pubblicato nel sito Internet della Regione, in cui dichiarano di:
a) 
essere accreditati per le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai regolamenti UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/1999 e CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE n. 2092/91;
b) 
non essere in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del produttore;
c) 
disporre di una sede operativa nel territorio della regione presso la quale sia reperibile la documentazione che attesti le attività di controllo svolte;
d) 
garantire di non porre in essere azioni discriminatorie tra i produttori e i richiedenti che presentano istanza di adesione al Sistema.
2. 
In mancanza dei requisiti previsti al comma 1, la struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento rigetta l'istanza con provvedimento motivato.
3. 
Agli enti pubblici, che intendono svolgere attività di controllo, non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera a).
4. 
I requisiti e gli impegni di cui al comma 1, devono permanere per il tutto il periodo di iscrizione nell'elenco; le variazioni sono comunicate alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento entro 30 giorni dal loro verificarsi.
5. 
L'iscrizione nell'elenco degli organismi di controllo, di durata triennale, è prorogata alla scadenza di ogni triennio a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.
Art. 11. 
(Compiti dell'organismo di controllo)
1. 
L'organismo di controllo immette il produttore nel Sistema a seguito di:
a) 
verifica della completezza di quanto richiesto per aderire al Sistema;
b) 
controllo del prodotto e del produttore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano dei controlli.
2. 
L'organismo di controllo:
a) 
svolge ogni attività richiesta dalla Regione in applicazione del presente regolamento;
b) 
gestisce le non conformità e le conseguenti azioni correttive ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 5 della l.r. 10/2011;
c) 
trasmette alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei produttori iscritti e l'elenco di quelli controllati nel semestre precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e gli esiti della stessa, nonché da una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti certificati;
d) 
consente alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento di svolgere le attività di vigilanza di all'articolo 12 presso le sedi indicate nell'istanza di iscrizione.
3. 
L'organismo può rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.
Art. 12. 
(Vigilanza)
1. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le seguenti modalità:
a) 
valuta l'applicazione del piano di controllo e dei criteri di campionamento adottati. Ove accerti la non corretta applicazione del piano di controllo, dispone un richiamo scritto. Qualora le inadempienze rilevate comportino più di tre richiami scritti nell'arco del triennio, dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) 
verifica il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
c) 
ispeziona un campione rappresentativo di produttori al fine di verificare l'applicazione del piano dei controlli;
d) 
può eseguire esami analitici a campione sul prodotto certificato. Ove accerti la non rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, fatta salva l'applicazione di norme penali, segnala la non conformità all'organismo di controllo per l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b);
e) 
esegue controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti nell'articolo 10, comma 1, nonché la violazione dell'articolo 11.
3. 
L'organismo di controllo per il quale è stata disposta la cancellazione, può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione stessa.
4. 
La Regione svolge l'attività di sorveglianza del Sistema sul mercato anche tramite accordi con soggetti pubblici qualificati.
Art. 13. 
(Delle non conformità)
1. 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 10/2011, si intendono:
a) 
per non conformità lievi, che comportano il richiamo scritto, quelle:
1) 
di carattere amministrativo dalle quali non derivano gravi danni all'immagine del Sistema, non hanno effetto sui requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso o sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto e non hanno effetti sul prodotto;
2) 
relative al prodotto qualora non determinano il concreto pericolo per l'immagine del Sistema, si riferiscono all'incompleta o omessa annotazione nella documentazione dell'attività di autocontrollo purché non abbia effetti sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto;
b) 
per non conformità lievi, che comportano la sospensione dell'autorizzazione, quelle:
1) 
da cui derivano non conformità per la materia prima o per il prodotto e che, tuttavia, non pregiudicano la sicurezza igienico sanitaria e/o la qualità della materia prima e del prodotto;
2) 
riferite alla mancata attuazione delle richieste di azione correttiva a seguito di richiamo scritto;
c) 
per non conformità gravi, che comportano la cancellazione dal Sistema, quelle:
1) 
che determinano la perdita dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso, nonché concernenti le violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'organismo di controllo, nonché le false annotazioni nella documentazione dell'attività di autocontrollo, nonché le false dichiarazioni nell'istanza di autorizzazione all'uso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000;
2) 
che costituiscono mancato rispetto alle specifiche norme tecniche come definite nel disciplinare di produzione;
3) 
riferite alla mancata attuazione dell'azione correttiva disposta a seguito della lettera b).
2. 
La sospensione comporta il divieto d'uso dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.
3. 
I provvedimenti di cui ai al comma 1, lettere a), b) e c), sono comunicati entro 48 ore dall'accertamento della non conformità al produttore e alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento garantendo che il mittente abbia prova certa di ricezione da parte del destinatario.
Art. 14. 
(Azioni correttive)
1. 
L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), dispone il richiamo scritto con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
2. 
L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), dispone il provvedimento di sospensione con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
3. 
Il produttore, al quale è comunicato il richiamo scritto o la sospensione, entro dieci giorni dalla loro ricezione, può formulare osservazioni all'organismo di controllo che provvede, entro trenta giorni, alla loro valutazione ai fini della conferma o dell'annullamento del provvedimento da comunicare al produttore.
Art. 15. 
(Revoca dell'autorizzazione all'uso)
1. 
L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità gravi, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), dispone la sospensione in via cautelare proponendo alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione del produttore dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e dandone comunicazione scritta al produttore.
2. 
Il produttore, al quale è comunicata la proposta di revoca, entro dieci giorni dalla sua ricezione, può formulare osservazioni alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.
3. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, valutata la proposta e le osservazioni di cui al comma 2, dispone la revoca e la cancellazione dall'elenco notificando il provvedimento al produttore e all'organismo di controllo proponente.
4. 
La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, qualora non disponga ai sensi del comma 3, provvede a informare il produttore e l'organismo di controllo proponente.
5. 
Il produttore cancellato dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cancellazione.
Art. 16. 
(Diciture in etichetta)
1. 
I produttori possono apporre nell'etichetta del prodotto certificato le seguenti diciture nel rispetto della disciplina di etichettatura del prodotto:
a) 
"Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte";
b) 
"Prodotto in." con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione, e il prodotto certificato sia ottenuto nel rispetto dei disciplinari di produzione; è fatta in ogni caso salva la normativa in materia di etichettatura;
c) 
"Origine materia prima Piemonte" con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione e la materia prima caratterizzante abbia origine nella Regione Piemonte.
2. 
Le diciture di cui al comma 1, lettera a), sono riportate nei relativi documenti di accompagnamento, trasporto e vendita all'ingrosso dei prodotti certificati.
3. 
Coloro che intendono utilizzare un prodotto certificato quale ingrediente di un alimento elaborato possono fare riferimento nell'etichetta al Sistema a condizione che l'organismo associativo abbia dato la propria approvazione scritta.
Art. 17. 
(Marchio)
1. 
È istituito il marchio del "Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte" che identifica i prodotti agricoli e agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi ai disciplinari di cui all'articolo 7 e sono certificate da organismi di controllo, come specificato all'articolo 10.
2. 
Il marchio del Sistema è costituito da un accenno al sole che rimanda anche a una ruota dentata con una spunta in centro, su sfondo bianco e tipogramma costituito dalla dicitura SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATA DELLA REGIONE PIEMONTE. La relativa distinta colorimetrica e dimensionale è riportata nel regolamento d'uso del marchio di cui all'allegato A al presente regolamento come parte integrante. Il logotipo può essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che la Regione Piemonte definisce in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d' informazione o promozione.
3. 
La Regione Piemonte può concedere l'uso del logo anche con dimensioni e disposizione delle indicazioni e dei segni grafici diverse da quelle previste nel regolamento d'uso di cui all'allegato A dietro motivata richiesta da parte del concessionario, fermo restando le indicazioni e i segni grafici contenuti nel logo.
4. 
La Regione Piemonte, proprietario del marchio, provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari.
Art. 18. 
(Abrogazioni)
1. 
Il regolamento regionale 11 novembre 2013 n. 11 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 marzo 2016.
Sergio Chiamparino

ALLEGATO A 

Manuale di utilizzo.