Regolamento regionale n. 2 del 02 marzo 2016  ( Vigente )
"Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ')".
(B.U. 03 marzo 2016, 1° suppl. al n. 9)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2971 del 29 febbraio 2016

emana

il seguente regolamento:

"Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ')".

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10)
1. 
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10, è inserita la seguente: "
a bis)
la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato;
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10/2007, dopo la parola: "
producono
" sono inserite le seguenti: "
e/o utilizzano
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007)
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007, dopo le parole: "
destinati all'utilizzazione
" sono aggiunte le seguenti: "
, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11
".
2. 
La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
k)
consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
".
3. 
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
l)
destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
".
4. 
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono inserite le seguenti: "
l bis)
digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
l ter)
digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 20 ter, da sole o in miscela tra loro;
".
5. 
La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
o)
fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
".
6. 
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
p)
fertilizzanti: i prodotti e i materiali definiti all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 contenenti azoto;
".
7. 
Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo la parola: "
liquame
" sono aggiunte le seguenti: "
o della frazione liquida del digestato
".
8. 
Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 sono inserite le seguenti: "
q bis)
impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;
q ter)
impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
q quater)
impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
".
9. 
Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
sono assimilati ai letami
" sono aggiunte le seguenti: "
le frazioni palabili dei digestati e
".
10. 
La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
s)
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)
i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2)
i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3)
le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4)
le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5)
i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico sono assimilate ai liquami; in caso contrario tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II;
".
11. 
Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è inserita la seguente: "
s bis)
residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nella tabella 1 dell'Allegato VI bis, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
".
12. 
La lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
t)
stallatico: ai sensi dell'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
".
13. 
Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
delle acque reflue
" sono aggiunte le seguenti: "
o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni
".
14. 
La lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
v)
trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali;
".
15. 
Alla lettera w) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
dal presente regolamento
" sono aggiunte le seguenti: "
e digestato
".
16. 
Alla lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
effluenti zootecnici
" sono aggiunte le seguenti: "
, del digestato
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007, dopo le parole: "
effluenti zootecnici,
" sono inserite le seguenti: "
del digestato
".
3. 
Il comma 5 bis dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/2007, come aggiunto dall'articolo 1 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8 (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10), è sostituito dal seguente: "
5 bis.
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:
a)
le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg;
b)
le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 10/2007)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/2007, dopo le parole: "
trasmissione informatica del medesimo.
" sono inserite le seguenti: "
Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato,
".
2. 
Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/2007, dopo le parole: "
effluenti zootecnici
" sono inserite le seguenti: "
o da digestato
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/2007, dopo le parole: "
effluenti zootecnici e
" sono inserite le seguenti: "
del digestato, nonché
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 11 del regolamento 10/2007)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10/2007, è inserito il seguente: "
1 bis.
L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 6 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
6.
Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Sono da incentivare strutture dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
La quantità di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
ai commi 3 e 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
al comma 3
".
Art. 8. 
(Inserimento del Titolo II bis nel regolamento regionale 10/2007)
1. 
Dopo il Titolo II del regolamento regionale 10/2007, è inserito il seguente: "
Titolo II bis.
Utilizzazione agronomica del digestato
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 20 bis.
(Criteri generali)
1.
L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI bis.
2.
Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis.
Art. 20 ter.
(Produzione del digestato)
1.
Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.
2.
E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
a)
sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
b)
sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.
Art. 20 quater.
(Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato)
1.
Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate, nonché al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI bis.
Capo II.
Utilizzazione agronomica del digestato
Art. 20 quinquies.
(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato)
1.
L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato VI bis, punto 4 e dei divieti di cui all'articolo 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 7, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 8.
Art. 20 sexies.
(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico)
1.
I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.1.
2.
L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.
Art. 20 septies.
(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale)
1.
I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.2.
2.
L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI bis.
3.
L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.
Capo III.
Disposizioni comuni
Art. 20 octies.
(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)
1.
Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.
2.
Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato VI bis.
Art. 20 nonies.
(Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)
1.
Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 13.
2.
Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili.
3.
La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 21 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fanghi e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.
".
Art. 10. 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 22 del regolamento 10/2007)
1. 
La rubrica dell'articolo 22 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
(Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)
".
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 24 del regolamento 10/2007)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio del digestato si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato VI bis.
".
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 25 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:
a)
90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:
1)
il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
2)
l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
3)
le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;
b)
120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue;
c)
90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) è così articolato: - 60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre; - 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.
".
3. 
Il comma 2 bis dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/2007 è abrogato.
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 26 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di garantirne il riequilibrio territoriale sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici e il digestato, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
La quantità di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore è calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis, punto 6 per il digestato.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
4.
Le dosi di effluente zootecnico e di digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
".
Art. 14. 
(Modifiche all'Allegato II del regolamento 10/2007)
1. 
Dopo la Parte A (Contenuti della comunicazione) dell'Allegato II del regolamento regionale 10/2007 è inserita la seguente: "
Parte A bis - Contenuti della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato

1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta annualmente a presentare all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce i seguenti elementi:

a) localizzazione dell'impianto, identificazione dell'impresa che lo gestisce;

b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico;

c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'Allegato VI bis, punto 2;

d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'Allegato VI bis, punto 2.

2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è annualmente tenuta alla presentazione all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, di una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c) e d).

3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.
".
Art. 15. 
(Modifiche all'Allegato III del regolamento 10/2007)
1. 
La Parte A (Registrazione delle fertilizzazioni) dell'Allegato III del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.
".
Art. 16. 
(Aggiunta dell'Allegato VI bis al regolamento 10/2007)
1. 
Dopo l'Allegato VI del regolamento regionale 10/2007 è aggiunto il seguente: "

ALLEGATO VI BIS Utilizzo agronomico del digestato

Art. 17. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134", sul cui schema è stata espressa l'intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 27 novembre 2014.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 2 marzo 2016
Sergio Chiamparino