IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2971 del 29 febbraio 2016
emana
il seguente regolamento:
"Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ')".
1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta annualmente a presentare all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce i seguenti elementi:
a) localizzazione dell'impianto, identificazione dell'impresa che lo gestisce;
b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico;
c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'Allegato VI bis, punto 2;
d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'Allegato VI bis, punto 2.
2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è annualmente tenuta alla presentazione all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, di una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c) e d).
3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.
Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali.
Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.