Regolamento regionale n. 1 del 01 marzo 2016  ( Vigente )
"Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell' articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)".
(B.U. 03 marzo 2016, n. 9)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-2984 del 29 febbraio 2016

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).
Art. 2. 
(Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica)
1. 
La tabella relativa al calcolo del tempo dedicato all'attività agricola e agrituristica di cui all' articolo 4, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2015 , è riportata nell'allegato C del presente regolamento.
2. 
Il valore della produzione standard ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).
3. 
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.
4. 
Qualora il valore della produzione standard deducibile dal fascicolo aziendale sia inferiore al fatturato, l'azienda agricola può indicare il fatturato con l'obbligo di dimostrarne l'entità.
Art. 3. 
(Criteri e modalità di verifica del rapporto di prevalenza e connessione)
1. 
L'attività agrituristica esercitata ai sensi della l.r. 2/2015 , nonché dal presente regolamento, é rilevata dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) attraverso il codice unico dell'attività agricola (CUAA) di riferimento aziendale ed il codice ATECO principale e secondario.
2. 
La tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono necessari ai fini della verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra azienda agricola e azienda agrituristica.
3. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della l.r. 2/2015 , il rapporto di prevalenza e connessione tra azienda agricola e agrituristica è verificabile congiuntamente:
a) 
dal fascicolo aziendale aggiornato, presente nel SIAP;
b) 
dalla relazione sull'attività agrituristica.
4. 
La relazione di cui al comma 3, lettera b), é compilata in modalità telematica sul sito www.Sistemapiemonte.it, avvalendosi dell'apposito servizio del SIAP e contiene le seguenti informazioni:
a) 
l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
b) 
l'attività agrituristica;
c) 
la modalità scelta e la relativa previsione effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e dell' articolo 5, comma 3, della l.r. 2/2015 per determinare la prevalenza dell'attività agricola;
d) 
le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) all'interno delle quali si realizza l'attività agricola e l'attività agrituristica;
e) 
il numero massimo di coperti in relazione alle strutture di cui alla lettera d) secondo i requisiti prescritti nella relativa normativa regionale e nel rispetto dell'articolo 4 del presente regolamento.
5. 
La relazione, di cui l'imprenditore agricolo conserva copia presso l'azienda, è trasmessa in modalità telematica al SUAP del comune territorialmente competente unitamente alla SCIA di avvio o di variazione dell'attività agrituristica.
6. 
I comuni, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, possono richiedere alle aziende agrituristiche una nuova compilazione della relazione secondo le informazioni di cui al comma 4.
Art. 4. 
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)
1. 
Il calcolo delle percentuali delle quote di prodotto da impiegare nella preparazione e nella somministrazione di pasti e bevande indicate all' articolo 3 della l.r. 2/2015 , risulta dalla presenza di fatture emesse dalle aziende agricole, singole o associate, e artigianali relative all'acquisto di:
a) 
prodotto proprio dell'azienda agricola in misura non inferiore al 25 per cento;
b) 
prodotto proveniente dalla produzione di aziende agricole, singole o associate, operanti nel territorio della Regione il cui costo, sommato a quello di cui alla lettera a), non sia inferiore alla percentuale dell'85 per cento;
c) 
eventuale prodotto proveniente da artigiani alimentari piemontesi o dalla produzione di aziende agricole di zone omogenee contigue di regioni limitrofe in misura non superiore al 15 per cento.
2. 
Il calcolo di cui al comma 1 tiene conto di eventuali rimanenze e scorte di magazzino al 31 dicembre di ogni anno.
3. 
Il costo sostenuto per l'acquisto degli alimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 2/2015 , non rientra nel computo delle percentuali di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo)
1. 
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche:
a) 
i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibililità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente che hanno avuto già dall'inizio destinazione d'uso agricolo e non siano più necessari alla conduzione del fondo;
b) 
i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;
c) 
gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività di cui all' articolo 2, comma 3 della l.r. 2/2015 , a condizione che risultino registrati come sede secondaria e unità locale produttiva;
d) 
gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento tra cui tende, roulotte, caravan, autocaravan e case mobili, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. 
Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, lettera a) della l.r. 2/2015 , è consentito utilizzare per tale uso i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo al di fuori del perimetrato urbano, ovvero nei borghi o centri abitati ove è situato il centro aziendale, purché sia, comunque, garantita per essi la conservazione della ruralità e siano collocati in:
a) 
comuni di area montana e collinare con popolazione inferiore a tremila abitanti;
b) 
comuni di area di pianura con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
3. 
Fermo restando il carattere della ruralità di cui al comma 2, l'abitazione dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche previste dall'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), della l.r. 2/2015 , possiede i requisiti tecnici ed igienico-sanitari stabiliti dall'articolo 9 della legge medesima e, per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione degli alimenti e bevande, i requisiti stabiliti in materia dai relativi provvedimenti di Giunta regionale.
4. 
Le strutture utilizzate per l'organizzazione delle attività di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e), della l.r. 2/2015 , assicurano i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.
5. 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 4 e 5, della l.r. 2/2015 , sono consentite da parte del comune territorialmente competente specifiche deroghe quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali e impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali; in tal caso, sono adottate, laddove possibile, soluzioni alternative per agevolare l'accesso alla struttura ricettiva e la sua fruibilità da parte di persone con impedite o ridotte capacità motorie.
6. 
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché gli eventuali ampliamenti strutturali di cui all' articolo 8, comma 4, della l.r. 2/2015 mirano alla conservazione e al recupero dell'organismo edilizio esistente nonché ad assicurarne la funzionalità attraverso un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, fatte salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 in materia di autorizzazioni paesistico-ambientali in ambito vincolato nonché disposizioni eventualmente più restrittive previste dagli strumenti urbanistici o normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia.
Art. 6. 
(Requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobil destinati ad agriturismo e delle aree all'aperto destinate a campeggio)
1. 
Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 9, comma 4, della l.r. 2/2015 , le deroghe sulle altezze sono estese ai locali desinati alla somministrazione di alimenti e bevande nonché agli altri locali e strutture utilizzate per le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e).
2. 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 5 e 6 della l.r. 2/2015 , laddove per insediamenti temporanei sono da intendersi tende, carrelli tenda, caravan, camper, autocaravan, motorhomes e case mobili, l'azienda agrituristica può mettere a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, allestimenti mobili fino ad una percentuale massima del 50% della capacita ricettiva consentita per gli spazi all'aperto e nel rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e dei requisiti igienico-sanitari di cui all' articolo 9, comma 3, della l.r. 2/2015 .
3. 
La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di propri mezzi mobili di pernottamento è di almeno mq. 40.
4. 
La sistemazione delle piazzole avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) 
organicità con le caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio;
b) 
dotazione di un efficiente drenaggio e limitazione nella formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale;
c) 
ombreggiamento, anche parziale, della piazzola con alberi o con apposite coperture realizzate con materiali naturali;
d) 
un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan.
Art. 7. 
(Somministrazione e ricettività in agriturismo)
1. 
Nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 e dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, è ammessa la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche e negli spazi esterni che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni adeguate, nonché a favore di soggetti ospitati negli insediamenti temporanei di cui all'articolo 6, comma 2.
2. 
Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto è consentito l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina si dota dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
3. 
L'angolo cottura delle camere date in uso turistico può essere utilizzato dagli ospiti anche per la preparazione dei pasti.
Art. 8. 
(Piscine)
1. 
Il responsabile della piscina è l'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:
a) 
la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
b) 
l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
c) 
le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di autocontrollo;
d) 
la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
e) 
la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
f) 
il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
g) 
il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.
2. 
Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina al pubblico.
3. 
In deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'imprenditore agricolo può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
4. 
La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) 
vasche con superficie inferiore o uguale a 100 mq e profondità massima dell'acqua inferiore o uguale a 1,4 metri;
b) 
presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, disponibile durante le ore di apertura della piscina.
5. 
Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
a) 
l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
b) 
la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) 
il divieto di fare tuffi;
d) 
la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
e) 
l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
f) 
l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
g) 
l'ubicazione più vicina dei servizi igienici;
h) 
gli orari di accesso in piscina;
i) 
il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
l) 
il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
6. 
L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
7. 
L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
8. 
L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
9. 
Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 8, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purchè sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
10. 
In prossimità dell'ingresso è situata una doccia con vaschetta lavapiedi che consenta l'immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
11. 
Per infortuni non gravi è disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente farmaci di primo impiego e materiali minimi di medicazione.
12. 
L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.
13. 
I requisiti igienico-ambientali delle piscine sono stabiliti dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.
Art. 9. 
(Attività e servizi complementari)
1. 
Le attività e i servizi complementari che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all' articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2015 , possono essere offerti ai soli ospiti dell'agriturismo.
2. 
Rientrano tra le attività e i servizi complementari le attività mirate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, fornendo loro servizi dedicati quali piscine, palestre, centri benessere, saune e similari.
3. 
Le attività di cui al comma 1 sono svolte in appositi locali nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.
Art. 10. 
(Figure professionali operanti nelle aziende agrituristiche)
1. 
Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all' articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, delle cooperative e delle società agricole che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato, parziale e occasionale nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e occupazione.
2. 
È consentito il ricorso a soggetti esterni per attività e servizi complementari di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e) della l.r. 2/2015 e, nei soli casi di eventi eccezionali, a figure professionali addette alla preparazione dei pasti nonché ai servizi di ospitalità attraverso gli strumenti contrattuali previsti dalle vigenti normative di settore.
3. 
Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che può coincidere con la figura del titolare .
[1]
Art. 11. 
(Modalità di apertura)
1. 
L'attività agrituristica può essere svolta con una delle seguenti modalità di apertura:
a) 
annuale, per periodi non inferiori a nove mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare;
b) 
stagionale, per periodi non inferiori a novanta giorni nell'arco dell'anno solare;
c) 
nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;
d) 
solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni di rilevanza locale.
2. 
L'apertura di cui al comma 1, lettera d), non è consentita qualora l'imprenditore agricolo usufruisca di agevolazioni economiche o finanziamenti comunitari, nazionali o regionali finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.
3. 
L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività agrituristica secondo le disposizioni di cui all' articolo 11 della l.r. 2/2015 ; è consentito usufruire del periodo massimo di sospensione dell'attività, comprensivo delle deroghe, nell'arco temporale di cinque anni.
Art. 12. 
(Classificazione e marchio grafico)
1. 
Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standards qualitativi minimi obbligatori secondo i parametri omogenei definiti in materia dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 , come adeguati alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e secondo le procedure definite nell'allegato A al presente regolamento.
2. 
La Regione adotta il marchio grafico che individua sul proprio territorio le aziende agrituristiche secondo le caratteristiche definite dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 , come adeguate alle peculiarità e caratteristiche della realtà territoriale piemontese e sulla base delle procedure di utilizzo dettate nell'allegato B al presente regolamento di attuazione.
Art. 13. 
(Esercizio dell'ospitalità rurale familiare)
1. 
L'ospitalità rurale familiare è esercitata dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), inclusi i coltivatori diretti, e dai suoi familiari, con esclusione dell'impiego di personale esterno alla famiglia, ed é svolta unicamente nella parte abitativa del fabbricato rurale che coincide con l'abitazione del titolare dell'attività.
2. 
L'attività è esercitata in alternativa ad altre forme di ricettività o di ospitalità agrituristica, fino ad un massimo di duecentosettanta giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.
3. 
I comuni montani di cui all' articolo 9, comma 7, della l.r 2/2015 sono individuati sulla base dell'articolo 32, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
4. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le caratteristiche e le procedure per la classificazione e l'adozione del marchio grafico relative all'ospitalità rurale familiare.
5. 
L'avvio dell'attività di ospitalità rurale familiare è soggetta alle procedure amministrative disposte dall' articolo 10 della l.r. 2/2015 .
6. 
L'imprenditore agricolo può sospendere o cessare l'attività di ospitalità rurale familiare secondo le disposizioni di cui all' articolo 11 della l.r. 2/2015 .
7. 
Per l'attività di ospitalità rurale familiare di cui all' articolo 6 della l.r. 2/2015 , l'attività agricola è considerata già prevalente.
Art. 13 bis.[2] 
(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di posto tappa)
1. 
Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa soddisfano le seguenti condizioni:
a) 
sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
b) 
sono parte di una rete di strutture ricettive costituitesi in forma associativa per la gestione del servizio di posto tappa e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) 
Il titolare o altre persone del nucleo familiare della struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e hanno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;
d) 
riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2. 
Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
a) 
un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;
b) 
un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
c) 
un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
d) 
materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.
Art. 13 ter.[3] 
(Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di posto tappa.)
1. 
Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:
a) 
segnalazione del posto tappa con apposizione di una vetrofania adesiva a forma romboidale da apporre sulla porta di accesso alla struttura ricettiva e riportante, dall'alto in basso, i seguenti caratteri:
1a) 
logo della Regione Piemonte;
2a) 
denominazione del posto tappa e della struttura ricettiva;
3a) 
simbolo di una casetta in colore marrone con quattro piccole finestre al centro;
4a) 
logo o loghi dell'itinerario. In alternativa o in aggiunta, è consentito l'utilizzo del logo mediante realizzazione del medesimo su targa romboidale in plexiglass da apporre in maniera visibile all'esterno ed in prossimità dell'ingresso alla struttura;
b) 
segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati per assicurare l'accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l'itinerario e la struttura stessa;
c) 
segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografie, etc.).
2. 
Le specifiche tecnico-grafiche del logo distintivo con le relative modalità di utilizzo sono definite nell'allegato D del presente regolamento.
Art. 14. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le aziende agrituristiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ottemperano, entro centottanta giorni, ai seguenti adempimenti:
a) 
trasmissione della relazione di cui all'articolo 3 secondo le modalità ivi indicate;
b) 
adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione, e utilizzo del marchio grafico.
2. 
Gli imprenditori agricoli che attivano nelle modalità previste nel presente regolamento forme di ospitalità rurale familiare, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 2/2015 , si adeguano alle disposizioni relative alla classificazione e all'utilizzo del marchio grafico entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4.
3. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
4. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 50-24466 del 28 aprile 1998 ( L.R. 23.3.1995, n. 38 , II comma art. 5 criteri e procedure per l'individuazione dei comuni rurali ove possono essere utilizzati per attività agrituristiche abitazioni di imprenditori agricoli).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 1 marzo 2016
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 2017.

[2] L'articolo 13 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 del 2017.

[3] L'articolo 13 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2017.

[4] La Determinazione dirigenziale n. 94 del 5/04/2016 pubblicara sul Bollettino Ufficiale 26 maggio 2016 n. 21 ha sostituito il punto 11 dell'allegato A

[5] L'allegato D è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5 del 2017.

[6] L'allegato E è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5 del 2017.

[7] L'allegato F è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5 del 2017.