Regolamento regionale n. 8 del 09 dicembre 2015  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 )".
(B.U. 11 dicembre 2015, 1° suppl. al n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 ;

Visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-2573 del 9 dicembre 2015

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento) è sostituita dalla seguente: "
b)
per la quota rapportata al quantitativo di acqua imbottigliata:
1)
per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;
2)
per una parte pari al 35 per cento alle unioni montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna unione montana, la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento ai comuni di cui al numero 1) entro i limiti ivi previsti;
3)
per la restante parte alla Regione.
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8/2013 è sostituito dal seguente: "
5.
Ove i comuni e le unioni montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:
a)
il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;
b)
il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.
".
3. 
Al comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8/2013 dopo la parola "
comune
" sono inserite le seguenti: "
e di ciascuna unione montana
".
4. 
Al comma 7 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8/2013 , le parole "
comma 2, lettera b)
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 4, lettera b), numero 3)
".
5. 
Al comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8/2013 , le parole "
comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 4, lettera b), numero 1)
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 9, comma 1 del regolamento regionale 8/2013 dopo la parola "
provincia
" sono inserite le seguenti: "
, alle unioni montane
".
Art. 3. 
1. 
All' articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 8/2013 le parole "
per l'anno in cui è avvenuta l'installazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'installazione e fino all'azzeramento dei medesimi
".
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 dicembre 2015
Sergio Chiamparino