Regolamento regionale n. 6 del 09 novembre 2015  ( Vigente )
"Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)".
(B.U. 12 novembre 2015, n. 45)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 10, comma 03, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-2384 del 9 novembre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I. 
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dell' articolo 10 comma 03 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure comunali di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nella Regione Piemonte, secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU) recante i criteri relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell' articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e del "Documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010 , in materia di aree pubbliche" del 24 gennaio 2013, prot.n.13/009/CR11/C11, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. 
Il comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea a soggetti privati, singoli o associati, regolarmente costituiti, la gestione dei procedimenti di assegnazione dei posteggi.
3. 
I soggetti privati affidatari devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
sedi operative idonee;
b) 
beni strumentali e tecnologie adeguate alla gestione dei procedimenti;
c) 
personale con competenze giuridiche e comprovata esperienza, o adeguata formazione, nell'utilizzo delle tecnologie e nella gestione delle pratiche amministrative;
d) 
approfondita conoscenza della normativa del commercio su area pubblica e, in particolare, dei procedimenti per l'assegnazione dei posteggi sui mercati, delle norme sul procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e di sportello unico prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 );
e) 
procedure interne adeguate per svolgere le attività amministrative.
4. 
I soggetti privati affidatari esercitano le suddette attività amministrative secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. 
Il presente regolamento si applica alle attività di commercio su area pubblica che si svolgono nei mercati, sui posteggi singoli, sui gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, di seguito denominati mercati, nelle fiere a partecipazione commerciale a denominazione varia, di seguito denominate fiere, a cadenza temporale varia.
2. 
Il regolamento si applica agli agricoltori che esercitano l'attività di commercio nei mercati e nelle fiere di cui al comma 1. Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
3. 
Il regolamento non si applica ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell' articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).
Art. 3. 
(Disposizioni comuni sulle concessioni)
1. 
Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle fiere hanno una durata di dodici anni.
2. 
Qualora il comune, per esigenze organizzative, non preveda la concessione dodecennale per il commercio su area pubblica in occasione di fiere, lo stesso garantisce al concessionario l'assegnazione del posteggio nella manifestazione per dodici anni.
3. 
In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipando alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli agricoltori come definiti all'articolo 2, comma 2.
5. 
L'impegno assunto dall'operatore, ai sensi degli articoli 5 comma 2, 7 comma 2, 10 comma 1 lettera f), 15 comma 5 lettera d), 15 comma 6 lettera g), deve essere rispettato per tutta la durata dell'utilizzo del posteggio assegnato.
6. 
I requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), c) e d), richiesti per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica ai produttori agricoli, devono permanere per tutta la durata delle concessioni.
7. 
Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 5 e 6 vengano meno, il comune dispone la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione da parte dell'operatore.
Art. 4. 
(Numero massimo di posteggi assegnabili ad uno stesso soggetto giuridico nella medesima area mercatale)
1. 
Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
a) 
fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
b) 
fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
Capo II. 
DISPOSIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI COMMERCIALI
Art. 5. 
(Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati)
1. 
In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati si applicano i seguenti criteri di priorità:
a) 
maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:
1) 
anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; 1.1) a chi ha un'anzianità di iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti; 1.2) a chi ha un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti; 1.3) a chi ha un'anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;
1.1) 
a chi ha un'anzianità di iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;
1.2) 
a chi ha un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;
1.3) 
a chi ha un'anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;
2) 
anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, un punteggio pari a quaranta punti.
2. 
Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999 .
3. 
Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC), attribuisce il punteggio di tre punti.
4. 
A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta. 5. Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.
Art. 6. 
(Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere)
1. 
In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui all'articolo 5.
2. 
Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pari a dodici anni sia nel caso in cui, non essendo utilizzato il regime della concessione pluriennale, ma il regime delle graduatorie redatte annualmente, la concessione sia assegnata a cadenza prestabilita. In quest'ultimo caso la priorità è fatta valere ogni anno per dodici anni.
Art. 7. 
(Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione)
1. 
In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
a) 
criterio correlato alla qualità dell'offerta per il quale é attribuito un punteggio pari a cinque punti a coloro che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni:
1) 
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;
2) 
offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, attraverso la promozione di tali prodotti;
3) 
partecipazione alla formazione continua in riferimento ai percorsi formativi di cui all' articolo 17, comma 1 della l.r. 28/1999 o ad analoghi percorsi formativi previsti dalle normative delle altre regioni in materia di commercio;
b) 
criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, per il quale é attribuito un punteggio pari a tre punti a coloro che si impegnano a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari particolari e congiuntamente o alternativamente supplementari;
c) 
criterio correlato all'adesione a progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, per il quale é attribuito un punteggio pari a due punti a coloro che garantiscono una compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto e congiuntamente o alternativamente utilizzano automezzi a basso impatto ambientale.
2. 
L'operatore si impegna ad esercitare l'attività secondo le modalità indicate al comma 1 ai fini delle priorità di assegnazione dei posteggi, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune.
3. 
Con riferimento al criterio di cui al comma 1, lettera c) i comuni individuano, nel rispetto dei criteri e dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999 , le caratteristiche dell'area mercatale di riferimento per le procedure di bando.
4. 
A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.
Art. 8. 
(Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti)
1. 
In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5.
2. 
L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale " spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato.
Art. 9. 
(Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta)
1. 
Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. 
A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.
3. 
Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria.
4. 
La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
Capo III. 
DISPOSIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI AGLI AGRICOLTORI
Art. 10. 
(Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati)
1. 
In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
a) 
punti venticinque sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;
b) 
punti venti sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;
c) 
all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A). competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:
1) 
punti dieci all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;
2) 
punti sei all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;
3) 
punti quattro all'azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;
4) 
punti due all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;
d) 
punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ";
e) 
in sede di prima applicazione punti quaranta sono attribuiti al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, in relazione all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione stessa;
f) 
nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e), da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999 ;
g) 
il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC attribuisce il punteggio di tre punti.
2. 
A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
3. 
Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione, è pari a centodieci punti.
4. 
Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al comma 1, lettera c). si considerano:
a) 
sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );
b) 
comuni di montagna i comuni compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del Piemonte vigente.
Art. 11. 
(Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere)
1. 
In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti nelle fiere, si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 10.
2. 
Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pari a dodici anni sia nel caso in cui, non essendo utilizzato il regime della concessione pluriennale, ma il regime delle graduatorie redatte annualmente, la concessione sia assegnata a cadenza prestabilita. In quest'ultimo caso la priorità è fatta valere ogni anno per dodici anni.
Art. 12. 
(Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione)
1. 
In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e).
Art. 13. 
(Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti)
1. 
In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10.
2. 
L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato.
Art. 14. 
(Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta)
1. 
I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.
2. 
Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita, specifica, graduatoria.
3. 
La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
Capo IV. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 15. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 , sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso.
2. 
Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata, 5 luglio 2012, e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso.
3. 
Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
4. 
Fino al 7 maggio 2017, nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
5. 
Le concessioni in posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale o di nuova istituzione nei mercati o nelle fiere esistenti o nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali "in spunta", sono rilasciate, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:
a) 
maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta riferite alla singola autorizzazione utilizzata;
b) 
a parità di condizioni, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1;
c) 
a parità di condizioni, possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC;
d) 
a parità di condizioni, con riferimento alle concessioni in centri storici o in aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, impegno del soggetto candidato, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999 .
6. 
Con riferimento ai posteggi riservati agli agricoltori le concessioni in posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale o di nuova istituzione nei mercati o nelle fiere esistenti o nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali "in spunta", sono rilasciate, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:
a) 
maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta;
b) 
a parità di condizioni azienda iscritta nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento; l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;
c) 
a parità di condizioni azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;
d) 
a parità di condizioni nell'ordine azienda iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio richiesto o in un comune limitrofo o in un altro comune della stessa provincia o in un comune di altre province della Regione Piemonte;
e) 
a parità di condizioni, costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali;
f) 
a parità di condizioni, possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC;
g) 
a parità di condizioni, con riferimento alle concessioni in centri storici o in aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, impegno del soggetto candidato, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999 .
7. 
Con riferimento al numero massimo di posteggi assegnabili ad uno stesso soggetto giuridico nella stessa area mercatale, per la fase transitoria 2017-2020, rimangono invariate le disposizioni regionali adottate ai sensi dell' articolo 11 della l.r. n. 28/1999 , già in vigore alla data di adozione del presente regolamento.
8. 
La sede di prima applicazione prevista agli articoli 5 comma 1, lettera a) numero 2, 5 comma 5, 10 comma 1 lettera e) e 10 comma 3, è da intendersi riferita al periodo di vigenza dell'Intesa approvata dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 nella formulazione vigente a tale data.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 novembre 2015
Sergio Chiamparino