Regolamento regionale n. 5 del 06 luglio 2015  ( Vigente )
"Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".
(B.U. 09 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 6 luglio 2015

emana

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, in sede di prima attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ), adeguando la modulistica alle specificità regionali, ai sensi del punto 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, è adottato il modello unico regionale in formato digitale e sono definite le relative specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi.
3. 
Resta fermo quanto previsto dall' articolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), che stabilisce per la comunicazione di utilizzo agronomico procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e modalità speciali per la sua presentazione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) 
Agenda per la semplificazione: l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 prevista dall' articolo 24 della legge 90/2014 , convertita con la legge 114/2014 , adottata con l'Intesa sottoscritta ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali nella Conferenza Unificata del 11 novembre 2014;
b) 
modello unico regionale: il modello unico semplificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale adeguato alle specificità regionali, in attuazione dell'Azione 5.7 dell'Agenda per la semplificazione;
c) 
specifiche tecniche di interoperabilità: le specifiche di contenuto e di formato per l'interoperabilità tra sistemi informativi coinvolti nella gestione telematica della procedura autorizzativa, comprendenti i criteri tecnici, i flussi informativi e le modalità per l'interscambio tra i SUAP e i servizi o i sistemi informativi attivi presso la Regione e le autorità competenti, le informazioni trattate (tracciati XML e XSD), e gli allegati presentati con la domanda di autorizzazione unica ambientale, o prodotti dalle autorità competenti, in attuazione del punto 1 dell'azione 5.7 dell'Agenda per la semplificazione;
d) 
Archivio regionale: l'Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali (ARADA), organizzato nell'ambito del SIRA, contenente le informazioni amministrative e tecniche inerenti gli adempimenti di carattere ambientale in capo all'unità locale operativa dell'impresa (ULO), univocamente individuata in base alla codifica regionale;
e) 
SIRA: il Sistema Informativo Regionale Ambientale di cui all'articolo 35 e 37 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ");
f) 
servizio digitale: il servizio digitale realizzato dalla Regione che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale e dei titoli abilitativi presentati ai sensi dell' articolo 3 comma 3 del d.p.r. 59/2013 , ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale;
g) 
SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive.
2. 
Per quanto non previsto al comma 1, valgono le definizioni di cui all' articolo 2 del d.p.r. 59/2013 .
Art. 3. 
(Contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale)
1. 
La domanda di autorizzazione unica ambientale è presentata sulla base del modello unico regionale di cui all'Allegato A.
2. 
Il modello unico regionale è reso disponibile attraverso un apposito servizio digitale, attivato nell'ambito del SIRA e pubblicato sui siti istituzionali delle autorità competenti e della Regione, che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, comprensiva della documentazione tecnica e degli allegati.
3. 
I SUAP garantiscono l'interoperabilità con l'archivio regionale e, attraverso l'archivio, con i sistemi informativi delle autorità competenti realizzati nell'ambito del SIRA, secondo le relative specifiche tecniche di cui all'Allegato A.
4. 
I SUAP che intendano realizzare propri servizi per la compilazione guidata della domanda adottano le specifiche di cui all'Allegato A. L'archivio regionale è alimentato attraverso i servizi di interoperabilità di cui al comma 3, ai fini di garantire lo svolgimento delle attività dell'autorità competente di cui all'articolo 6, comma 5.
5. 
I SUAP che non utilizzano i servizi telematici messi a disposizione dalla Camera di Commercio che intendono avvalersi del servizio digitale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all' articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attivano la funzionalità di cui all'articolo 6, comma 4, che è resa disponibile per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla trasmissione al servizio digitale del provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato.
Art. 4. 
(Applicazione del modello unico regionale e presentazione delle domande)
1. 
A decorrere dal 1 ottobre 2015 le domande per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i contenuti del modello unico regionale e secondo le modalità di cui all'articolo 5 o adottate dai SUAP ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Art. 5. 
(Modalità transitorie)
1. 
Nelle more della realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, i SUAP si avvalgono in via sostitutiva delle funzionalità rese disponibili dal servizio digitale.
2. 
Al fine di garantire l'operatività del servizio digitale, i SUAP comunicano tempestivamente alla Regione la modalità scelta per la ricezione della domanda, della documentazione tecnica e degli allegati tra quelle indicate al punto 4.b dell'Allegato A.
3. 
Fino all'attivazione dei servizi di interoperabilità per la ricezione della domanda, sono attivate esclusivamente le modalità di cui ai punti 4.b.I e 4.b.II dell'Allegato A; a tal fine, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, i SUAP comunicano alla Regione il proprio riferimento PEC.
Art. 6. 
(Funzionalità del servizio digitale)
1. 
Il servizio digitale consente al gestore:
a) 
la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, e mette a disposizione servizi finalizzati a favorire la dematerializzazione e la semplificazione dei processi amministrativi inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle imprese;
b) 
la compilazione guidata delle domande di autorizzazione di carattere generale e delle comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013 ;
c) 
il completamento, terminata la fase di compilazione guidata, della trasmissione della domanda al SUAP competente secondo le modalità di cui all'Allegato A.
2. 
Il servizio digitale raccoglie e rende disponibili all'autorità competente la documentazione tecnica e gli allegati ivi inseriti dal gestore in fase di compilazione della domanda o trasferiti dal SUAP tramite i servizi di interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 3.
3. 
Le autorità competenti utilizzano le funzionalità sviluppate nell'ambito del servizio digitale per la predisposizione dell'autorizzazione e l'aggiornamento dell'archivio regionale, ai fini dell'alimentazione del SIRA.
4. 
Le Camere di Commercio, tramite Unioncamere Piemonte, possono concordare con la Regione la realizzazione, presso il servizio digitale, di una funzionalità per l'assolvimento dell'obbligo di cui all' articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000 , a favore dei SUAP che non utilizzano i servizi telematici Camerali. A tal fine, le Camere di Commercio predispongono l'apposito servizio web, realizzato secondo le specifiche direttamente concordate, che potrà essere utilizzato dal SUAP mediante l'attivazione della suddetta funzionalità.
Art. 7. 
(Aggiornamento e diffusione del modello unico regionale)
1. 
Il responsabile della struttura regionale competente definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con propria determinazione, le specifiche tecniche per l'interoperabilità ai fini di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, tenuto conto dei risultati raggiunti dall'Agenda per la semplificazione a livello nazionale.
2. 
Il responsabile della struttura regionale competente aggiorna, con propria determinazione, il modello unico regionale, adeguando corrispondentemente le funzionalità del servizio digitale di cui all'articolo 3, comma 2, e ne dà ampia diffusione ai SUAP, fornendo adeguata informazione sui siti istituzionali della Regione.
3. 
I SUAP specificano sul proprio sito istituzionale la modalità, conforme al presente regolamento, adottata per la presentazione delle domande di AUA.
Art. 8. 
(Domande presentate ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013 )
1. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche nei casi di cui all' articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013 . Pertanto, le domande di autorizzazione di carattere generale e le comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute attraverso le funzionalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e secondo i contenuti e le modalità definite negli articoli 3, 4 e 5.
Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 6 luglio 2015
Sergio Chiamparino

Allegato A 

Allegato A.