Regolamento regionale n. 3 del 08 aprile 2015  ( Vigente )
"Adeguamento del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica 'Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 ' e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica ')".
(B.U. 16 aprile 2015, n. 15)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 ;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 9 marzo 2015, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-1295 dell'8 aprile 2015

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 è sostituita dalla seguente: "
c)
domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;
".
2. 
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 15/2004 la parola: "
mille
" è sostituita dalla seguente: "
cinquemila
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 3 del r.r. 15/2004 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente: "
a)
acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile, le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità nei casi in cui ciò sia imposto dalla normativa vigente o da un provvedimento di una pubblica autorità;
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 4 del r.r. 15/2004 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 15/2004 è sostituito dal seguente: "
1.
Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 15/2004 le parole: "
al comma 5
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai commi 4 bis e 5
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 15/2004 è inserito il seguente: "
4 bis.
Nel caso di riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili, o conseguenti alla rinuncia ad una o più opere di presa, la variazione in diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla data di effettuazione della relativa comunicazione all'autorità concedente.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 8 del r.r. 15/2004 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 15/2004 è inserito il seguente: "
1 bis.
Nel caso in cui il concessionario utilizzi solo in parte, per fini diversi dal consumo umano, acque riservate al consumo umano o erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, è triplicata la sola quota di canone dovuto riferita alla frazione di acqua riservata al consumo umano o erogata mediante impianti di acquedotto, rapportata al quantitativo complessivamente concesso.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 10 del r.r. 15/2004 )
1. 
L' articolo 10 del r.r. 15/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Versamento del canone)
1.
La prima annualità del canone di concessione e del canone di attingimento o dei relativi aumenti sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
2.
Il canone di concessione e di attingimento sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3.
Per le concessioni e gli attingimenti rilasciati in corso d'anno o in scadenza, per i quali non sia stata presentata domanda di rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Per le domande di rinnovo presentate successivamente, i restanti ratei del canone annuale sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
4.
Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 si inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.
5.
La prima annualità del canone di concessione e di attingimento dovuta dall'utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall'utente sotteso.
6.
Il canone annuo di attingimento dovuto in relazione a una licenza di durata non superiore all'anno è versato in un'unica soluzione, con riferimento all'intero periodo di validità della licenza, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.
7.
Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.
8.
Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, l'anno di riferimento e la causale
"Canone per uso di acqua pubblica"
.
".
Art. 6. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 15/2004 le parole: "
corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato,
" sono soppresse.
Art. 7. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 15/2004 è inserito il seguente: "
1 bis.
Fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 14, è facoltà della direzione regionale competente differire l'avvio dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute nel caso in cui venga concordato con il concessionario un piano di rateizzazione della durata non superiore ad un anno.
".
Art. 8. 
(Sostituzione dell' articolo 13 del r.r. 15/2004 )
1. 
L' articolo 13 del r.r. 15/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 13.
(Rimborsi)
1.
Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.
2.
Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3.
Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 1 è sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica.
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 15/2004 le parole: "
, sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all'allegato C
" sono soppresse.
Art. 10. 
(Sostituzione dell' articolo 20 del r.r. 15/2004 )
1. 
L' articolo 20 del r.r. 15/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
(Utenze senza titolo)
1.
L'autorità concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 , determina gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.
2.
Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell' articolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002 , le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.
3.
Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 20/2002 , l'autorità concedente determina gli elementi utili alla definizione:
a)
delle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;
b)
dell'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
c)
del canone annuo dovuto.
4.
Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone, se dovuta, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
5.
I provvedimenti di cui all' articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.
".
Art. 11. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 15/2004 :
a) 
il comma 2 dell'articolo 12;
b) 
l'allegato B;
c) 
l'allegato C.
Art. 12. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 8 aprile 2015
p. il Presidente Il Vice Presidente Aldo Reschigna