Regolamento regionale n. 2 del 09 marzo 2015  ( Vigente )
"Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1 e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )".
(B.U. 12 marzo 2015, 1° suppl. al n. 10)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visti i regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10 e 14 marzo 2014, n. 1 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 1162 del 9 marzo 2015

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014 , n. 1)
1. 
Il regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1 (Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61") è abrogato.
Art. 2. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ), è sostituita dalla seguente: "
c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;
".
Art. 3. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
c)
domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;
".
2. 
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10 /2003 la parola: "
mille
" è sostituita dalla seguente: "
cinquemila
".
Art. 4. 
1. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
f)
autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all' articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 ;
".
2. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
g)
bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;
".
3. 
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10 /2003 sono inserite le seguenti: "
p bis)
potenza nominale media annua, espressa in chiloWatt: P = 9,81 x H x Q, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine ''salto nominale medio'' si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;
p ter)
presunzione di incompatibilità per prossimità: la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l'autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche;
".
4. 
Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10 /2003 è inserita la seguente: "
q bis)
tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, come definita all'allegato A;
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 5 del r.r. 10 /2003 )
1. 
L' articolo 5 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Uso domestico delle acque sotterranee)
1.
Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2.
Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.
3.
Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.
4.
L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 8 del r.r. 10 /2003 le parole: "
Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive,
" sono soppresse.
Art. 7. 
(Sostituzione dell' articolo 9 del r.r. 10 /2003 )
1. 
L' articolo 9 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Improcedibilità della domanda)
1.
Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
".
Art. 8. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
3.
L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:
a)
alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b)
all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
c)
all'autorità idraulica competente, ove necessario;
d)
all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
e)
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
f)
al Comando militare territorialmente interessato;
g)
all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
h)
all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
i)
all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
l)
ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia;
m)
all'autorità mineraria, nel caso di captazioni da acque sotterranee.
".
3. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
b)
i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;
".
4. 
La lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
e)
i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
".
Art. 9. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.
".
Art. 10. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
5.
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
".
Art. 11. 
(Inserimento della sezione I bis nel r.r. 10 /2003 )
1. 
Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10 /2003 , è inserita la seguente: "
Sezione I bis.
Disposizioni in materia di uso energetico delle acque
Art. 15 bis.
(Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica)
1.
La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 , con le modalità di cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2.
Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:
a)
nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;
b)
nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate.
3.
Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
4.
Entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità competente ne verifica la completezza formale e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 , provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5.
Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 .
6.
Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono adottati contestualmente entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.
Art. 15 ter.
(Presunzione di incompatibilità per prossimità)
1.
Qualora la domanda di derivazione ad uso energetico risulti in una delle condizioni di presunzione di incompatibilità per prossimità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p ter) in relazione ad una utenza a scopo energetico già assentita, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
2.
Qualora la presunzione di incompatibilità per prossimità della domanda sia riferita ad una derivazione a scopo energetico in corso di istruttoria alla data di presentazione dell'istanza, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca la documentazione di cui al comma 1 in rapporto agli effetti previsti della derivazione ancora in corso di istruttoria.
3.
Esaminata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dei commi 1 e 2, qualora l'autorità competente ritenga che la domanda di derivazione sia incompatibile con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, pronuncia il diniego della concessione e dell'autorizzazione unica cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 .
4.
I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, nonché alle domande soggette alle procedure semplificate di cui all'articolo 34.
".
Art. 12. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 10 /2003 le parole: "
, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10,
" sono soppresse.
Art. 13. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
a)
commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b)
effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c)
incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;
d)
quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e)
valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
f)
compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
g)
coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
h)
tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;
i)
riutilizzo di opere e traverse esistenti;
l)
capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;
m)
possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza all'attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
".
2. 
Al secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 18 la parola: "
qualora
" è sostituita dalle seguenti: "
nella misura in cui
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 18 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
4.
La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a)
migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
b)
rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
c)
proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
d)
mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
e)
ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
f)
adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;
g)
maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;
h)
priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.
".
Art. 14. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
2 bis.
La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.
".
2. 
La lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
c)
la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;
".
3. 
Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;
".
4. 
Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10 /2003 è inserita la seguente: "
g bis)
le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;
".
5. 
La lettera l) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10 /2003 , è sostituita dalla seguente: "
l) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;
".
Art. 15. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10 /2003 le parole: "
a sue spese
" sono sostituite dalle seguenti: "
a spese del concessionario
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10 /2003 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.
1 ter.
Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.
1 quater.
Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1 bis e 1 ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
".
Art. 16. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
1 bis.
Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
a)
alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;
b)
alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c)
alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d)
agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e)
all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f)
agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;
g)
agli eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;
h)
alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18;
i)
alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.
".
Art. 17. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
a)
agli adempimenti di registrazione fiscale presso il competente ufficio finanziario;
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10 /2003 le parole: "
, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone,
" sono soppresse.
3. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10 /2003 è sostituita dalla seguente: "
d)
alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;
".
4. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10 /2003 le parole: "
all'aggiornamento
" sono sostituite dalle seguenti: "
al contestuale aggiornamento
".
Art. 18. 
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del r.r. 10 /2003 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
e piscicolo
".
Art. 19. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 25 del r.r. 10 /2003 le parole: "
del registro italiano dighe (RID)
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei competenti organi statali
".
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 10 /2003 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Al solo fine di consentire la verifica della funzionalità dell'impianto o di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, al concessionario è consentito l'esercizio della derivazione per un tempo massimo di trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio della data di inizio delle attività di verifica. Su motivata richiesta del concessionario e previo consenso dell'ufficio, il periodo di prova può essere prolungato di un ulteriore lasso di tempo.
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 25 del r.r. 10 /2003 le parole: "
dal comma 6
" sono sostituite dalle seguenti: "
dai commi 6 e 6 bis
".
Art. 20. 
(Sostituzione dell' articolo 26 del r.r. 10 /2003 )
1. 
L' articolo 26 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 26.
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1.
Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all'autorità competente in materia di VIA la domanda, corredata della documentazione prevista dall' articolo 10 della l.r. 40/1998 , nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest'ultima è rigettata.
2.
Nel caso in cui all'esito della fase di verifica della procedura di VIA di cui al comma 1 il progetto sia assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all' articolo 12 della l.r. 40/1998 , il proponente presenta la relativa domanda, corredata della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della verifica, prorogabile a seguito di motivata richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione di derivazione è rigettata.
3.
I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA presentano la domanda, corredata della documentazione di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
4.
Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all' articolo 13 della l.r. 40/1998 .
5.
Nei casi di cui al comma 4, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 12 relativi alla concorrenza.
6.
L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'articolo 18.
7.
L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 6 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall' articolo 12 della l.r. 40/1998 .
8.
Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall' articolo 12 della l.r. 40/1998 .
9.
Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.
".
Art. 21. 
(Inserimento dell'articolo 26 bis nel r.r. 10 /2003 )
1. 
Dopo l' articolo 26 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
Art. 26 bis.
(Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale)
1.
Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 40/1998 , per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3.
2.
Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di verifica di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998 , la domanda sia stata esclusa dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, il procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 15 bis.
3.
Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 40/1998 , per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 4 e seguenti.
4.
Nei casi di cui ai commi 1 e 3 la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.
5.
Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 4, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.
6.
L'autorità concedente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
7.
In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 , con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.
8.
Qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 7 nel termine prescritto, l'autorità concedente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
9.
Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 .
10.
Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 è adottato contestualmente al provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003 per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3 della l.r. 40/1998 . In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio contestuale dei due provvedimenti di cui al presente comma, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio della concessione di derivazione oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
".
Art. 22. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 27 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
2.
Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:
a)
cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b)
variazione in aumento del prelievo;
c)
modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
3.
Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 27 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
4.
In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centocinquanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
".
4. 
Il comma 6 dell'articolo 27 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
6.
Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.
".
5. 
Al comma 7 dell'articolo 27 del r.r. 10 /2003 le parole: "
non si esprima in merito
" sono sostituite dalle seguenti: "
non abbia formulato rilievi in merito
".
Art. 23. 
(Inserimento dell'articolo 27 bis nel r.r. 10 /2003 )
1. 
Dopo l' articolo 27 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
Art. 27 bis.
(Sostituzione di pozzi)
1.
Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.
2.
Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.
3.
La comunicazione di cui al comma 1 indica:
a)
i dati anagrafici del concessionario;
b)
la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;
c)
la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;
d)
la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;
e)
l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;
f)
il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
g)
il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;
h)
l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.
4.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.
5.
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.
6.
Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.
".
Art. 24. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 10 /2003 dopo la parola: "
risulti
" sono inserite le seguenti: "
in tutto o in parte
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 28 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
2.
In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 28 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
5.
Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 28 del r.r. 10 /2003 le parole: "
per le utenze
" sono sostituite dalle seguenti: "
di utenze
".
5. 
Al primo paragrafo del comma 7 dell'articolo 28 del r.r. 10 /2003 le parole: "
e di energia
" sono soppresse.
Art. 25. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 29 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente, sentita la struttura regionale competente in caso di utilizzo di infrastrutture irrigue consortili.
".
Art. 26. 
1. 
Al comma 7 dell'articolo 30 del r.r. 10 /2003 dopo le parole: "
sull'albo pretorio
" è inserita la seguente: "
telematico
".
2. 
Il comma 10 dell'articolo 30 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
10.
Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
".
3. 
Il comma 12 dell'articolo 30 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
12.
Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.
".
Art. 27. 
(Inserimento dell'articolo 30 bis nel r.r. 10 /2003 )
1. 
Dopo l' articolo 30 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
Art. 30 bis.
(Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo)
1.
Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2.
Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.
3.
Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.
4.
L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.
5.
Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.
6.
L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.
".
Art. 28. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 31 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
a)
gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b)
i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c)
le ragioni del subingresso;
d)
l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
2.
L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 31 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
4.
Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 31 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
5.
Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.
".
Art. 29. 
1. 
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 del r.r. 10 /2003 dopo le parole: "
in merito
" sono aggiunte le seguenti: "
alla consistenza e
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 32 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
5.
L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
".
Art. 30. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del r.r. 10 /2003 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 33 del r.r. 10 /2003 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: "
La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato
".
Art. 31. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
1.
Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
a)
i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;
b)
i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;
c)
i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:
1)
di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, aventi le medesime condizioni anche temporali di esercizio della concessione principale e che restituiscono le acque nello stesso corpo idrico artificiale dal quale sono state prelevate;
2)
di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;
d)
gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implichino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;
e)
i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo e con reimmissione delle acque nella stessa falda dalla quale sono state prelevate.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte alla metà.
1 ter.
Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
".
3. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 è inserita la seguente: "
c bis)
all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
".
4. 
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 è inserita la seguente: "
e bis)
all'autorità mineraria nel caso di prelievi di cui al comma 1, lettera e).
".
5. 
Il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
3.
L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 241/1990 , nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.
".
6. 
Il comma 4 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
4.
L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo di duecentodieci giorni dal ricevimento dell'istanza, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
".
7. 
Al comma 7 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 le parole: "
Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5,
" sono soppresse.
8. 
Al comma 10 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 la parola: "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
novanta
".
9. 
Al comma 11 dell'articolo 34 del r.r. 10 /2003 le parole: "
commi 5 e 7
" sono sostituite dalle seguenti: "
4 e 7
".
Art. 32. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 35 del r.r. 10 /2003 è sostituito dal seguente: "
2.
La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
".
Art. 33. 
(Inserimento del titolo IV bis nel r.r. 10 /2003 )
1. 
Dopo il titolo IV del r.r. 10 /2003 , è inserito il seguente: "
Titolo IV bis.
Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 36 bis.
(Ambito di applicazione e autorità competente)
1.
I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.
3.
Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.
4.
I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
Art. 36 ter.
(Procedimento)
1.
L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.
2.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.
3.
Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.
4.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.
5.
L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.
6.
Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.
7.
L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 36 quater.
(Domanda di autorizzazione per uso energetico)
1.
Qualora la domanda di cui all'articolo 36 bis riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all' articolo 12 del d.lgs. 387/2003 .
2.
In tal caso i termini di cui all'articolo 36 ter, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.
".
Art. 34. 
(Sostituzione degli allegati del r.r. 10 /2003 )
1. 
Gli Allegati A, B, D ed E del r.r. 10 /2003 , sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento.
Art. 35. 
(Norme transitorie)
1. 
L' articolo 15 ter del regolamento regionale 10 /2003 , come inserito dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le domande presentate ai sensi dell' articolo 33, comma 2 del r.r. 1 /2014 .
Art. 36. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10 /2003 : "
a)
l'articolo 10;
b)
la lettera d) del comma 4 dell'articolo 11;
c)
l'articolo 15;
d)
i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18;
e)
la lettera r) del comma 5 dell'articolo 20;
f)
il comma 2 dell'articolo 23;
g)
il comma 1 dell'articolo 25;
h)
il comma 8 dell'articolo 27;
i)
il comma 13 dell'articolo 30;
l)
il comma 7 dell'articolo 32;
m)
i commi 5 e 6 dell'articolo 34.
".
2. 
Il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11 (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica) è abrogato.
Art. 37. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 marzo 2015
Sergio Chiamparino