Regolamento regionale n. 1 del 02 febbraio 2015  ( Vigente )
"Disposizioni per il versamento dell'annualità 2014 del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente (Regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8)".
(B.U. 05 febbraio 2015, 2° suppl. al n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 ;

Visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-982 del 2 febbraio 2015

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Differimento della scadenza di pagamento dell'annualità 2014 del canone di cui al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 )
1. 
La prima scadenza annuale di pagamento del canone regionale dovuto per lo sfruttamento di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, di cui all'articolo. 9, comma 1 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8 è differita, per la sola annualità 2014, al 31 marzo 2015.
Art. 2. 
(Soggetti beneficiari del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente per l'annualità 2014)
1. 
La quota variabile di canone di cui all' articolo 2, comma 3 del regolamento regionale 8/2013 , per l'annualità 2014, è versata:
a) 
per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3 del regolamento 8/2013, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;
b) 
per una parte pari al 35 per cento alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione;
c) 
per la restante parte alla Regione.
2. 
Ove i comuni e le comunità montane beneficiari del canone di cui al comma 1 siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:
a) 
il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;
b) 
il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2015
Sergio Chiamparino