Regolamento regionale n. 6 del 01 dicembre 2014  ( Vigente )
"Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
(B.U. 04 dicembre 2014, 1° suppl. al n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il Piano di tutela delle acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-707 del 1 dicembre 2014

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Approvazione del Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari)
1. 
In attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, è approvato il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, allegato al presente regolamento.
Art. 2. 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
Il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ha la finalità di promuovere:
a) 
l'applicazione di metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici, biologici, biotecnici e meccanici;
b) 
l'adozione di pratiche gestionali più rispettose dell'equilibrio agroecologico, al fine di ridurre la dipendenza dal mezzo chimico;
c) 
azioni volte a limitare il ricorso ai prodotti fitosanitari e a razionalizzarne ed ottimizzarne l'impiego.
2. 
Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, il Codice di buona pratica agricola di cui all'articolo 1 si applica su tutto il territorio regionale e costituisce atto di indirizzo per gli organi regionali operanti nel settore agricolo ed ambientale, con particolare riferimento alla definizione delle disposizioni concernenti le misure agroambientali inserite nei piani di sviluppo rurale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 1 dicembre 2014
Sergio Chiamparino