Regolamento regionale n. 3 del 13 ottobre 2014  ( Vigente )
"Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 (Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 'Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte ')".
(B.U. 16 ottobre 2014, 2° suppl. al n. 42)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 ;

Visto il regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-427 del 13 ottobre 2014

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 3 del regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4 , (Attuazione dell' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 ), è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Semplificazione)
1.
Non sono soggette all'autorizzazione di cui al presente regolamento ed alle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'articolo 15:
a)
le sale con capienza inferiore a cento posti, di cui all' articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005 ;
b)
le arene;
c)
i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purché in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al venti per cento rapportato all'ultimo verbale della Commissione tecnica comunale laddove operante o della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
d)
i lavori di adattamento di una sala non più in funzione che ha mantenuto la destinazione d'uso, nei limiti dimensionali di cui alla lettera c);
e)
la realizzazione di una sala o multisala con dotazione massima di tre schermi e una capienza complessiva non superiore a cinquecento posti in territori sprovvisti di esercizio cinematografico sia nel comune ove la struttura avrà sede sia nei comuni limitrofi;
f)
i cineclub e i cinecircoli, così come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 17/2005 ;
g)
locali e spazi pubblici di carattere culturale polivalente o aventi altra destinazione, che realizzano pubbliche proiezioni in modo estemporaneo ed occasionale nell'ambito di progetti a carattere socio-culturale.
2.
I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all' articolo 5 della l.r. 17/2005 .
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 4 del r.r. 4/2006 )
1. 
L' articolo 4 del r.r. 4/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Disposizioni procedimentali)
1.
La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 5 del r.r. 4/2006 )
1. 
Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 4/2006, le parole: "
di arene e
", sono soppresse.
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 6 del r.r. 4/2006 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 4/2006 , le parole: "
o il SUAP,
"sono sostituite dalle seguenti: "
tramite il SUAP
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 7 del r.r. 4/2006 )
1. 
L' articolo 7 del r.r. 4/2006 , è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Rilascio dell'autorizzazione)
1.
Il SUAP, sulla base delle determinazioni assunte dal comune, rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del nucleo di valutazione, comprensiva anche del titolo edilizio.
2.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 8 del r.r. 4/2006 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 4/2006 , le parole: "
al comune, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
al SUAP, che ne trasmette copia al comune ed al nucleo di valutazione
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell' articolo 9 del r.r. 4/2006 )
1. 
L' articolo 9 del r.r. 4/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Revoca e proroga dell'autorizzazione)
1.
Costituiscono causa di revoca dall'autorizzazione:
a)
il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;
b)
l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a due anni. Il termine è elevato ad anni tre nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.
2.
I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.
3.
Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata.
4.
L'istanza di proroga è presentata al SUAP che la trasmette al comune, il quale si esprime entro sessanta giorni dal suo ricevimento; il provvedimento di proroga è comunicato al nucleo di valutazione tramite il SUAP.
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 10 del r.r. 4/2006 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 4/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
Al comune compete l'espletamento della fase istruttoria nonché della pubblicizzazione della domanda tramite la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 4/2006 le parole: "
o il SUAP
", sono sostituite dalle seguenti: "
tramite il SUAP
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 10 del r.r. 4/2006 le parole: "
o del SUAP
", sono sostituite dalle seguenti: "
tramite il SUAP
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 11 del r.r. 4/2006 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 4/2006 le parole: "
o dal SUAP,
" sono sostituite dalle seguenti: "
tramite il SUAP
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 4/2006 , le parole: "
o al SUAP
", sono sostituite dalle seguenti: "
tramite il SUAP
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 13 del r.r. 4/2006 )
1. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 13 del r.r. 4/2006 , sono abrogati.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 13 del r.r. 4/2006 le parole: "
di cui ai commi 2 e 3
", sono soppresse.
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 14 del r.r. 4/2006 )
1. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 del r.r. 4/2006 , è sostituita dalla seguente: "
c)
sono escluse dal computo le arene, le sale con capienza inferiore ai cento posti, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005 ;
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 17 del r.r. 4/2006 )
1. 
All' articolo 17 del r.r. 4/2006 le parole: "
la puntuale verifica dei criteri di cui al capo II
", sono sostituite dalle seguenti: "
la verifica della funzionalità e della rispondenza della normativa regionale rispetto all'evoluzione del settore
".
Art. 13. 
(Abrogazione dell' articolo 18 del r.r. 4/2006 )
1. 
Art. 14. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 13 ottobre 2014
Sergio Chiamparino