Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2014  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette".
(B.U. 27 marzo 2014, 1° suppl. al n. 13)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-7301 del 24 marzo 2014

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), individua i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle aree protette regionali, provvedendo a disciplinare le procedure da adottare al fine d'assicurare il rispetto delle finalità istitutive delle aree protette regionali e, al contempo, la maggiore garanzia per l'incolumità dei fruitori, degli operatori del settore e, più in generale, di tutta la collettività.
2. 
Nell'ambito della gestione faunistica, tesa a promuovere la funzionalità ecologica in rapporto di compatibilità con le attività antropiche e in particolare agricole e zootecniche, le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono svolte per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta, previa predisposizione di un apposito piano di gestione faunistica pluriennale.
3. 
Laddove non espressamente riferito agli enti di gestione delle aree protette regionali, le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i soggetti gestori ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 19/2009 .
Art. 2. 
(Pianificazione e monitoraggio)
1. 
I piani di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo, di seguito denominati piani di gestione faunistica, sono redatti tenendo in considerazione eventuali piani di pari oggetto operanti nei territori contermini. La loro validità è stabilita in anni cinque rinnovabili per un ulteriore triennio.
2. 
I piani di gestione faunistica sono redatti anche in conformità con le eventuali direttive emanate dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 e adottate dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.
3. 
La terminologia adottata nei piani di gestione faunistica fa riferimento alle definizioni di cui all'allegato A "Definizioni". Per quelle non previste si rimanda alle definizioni adottate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella stesura delle relative linee-guida.
4. 
Nelle aree protette coincidenti in tutto o in parte con aree delle Rete Natura 2000, il piano di gestione faunistica è predisposto in coerenza con gli obiettivi di tutela del sito ed è parte integrante delle misure di conservazione o del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 . Il piano di gestione faunistica è accompagnato da una relazione di incidenza ambientale ai sensi dell' articolo 43 della l.r. 19/2009 .
5. 
I piani sono articolati secondo quanto indicato nell'allegato B "Tavola sinottica dei contenuti necessari per tipologia di piano" del presente regolamento.
6. 
I piani degli enti di gestione delle aree protette sono redatti da personale interno laureato in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna, produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici, in scienze naturali, agrarie o forestali, in medicina veterinaria, biologia o in possesso di diploma universitario in materia faunistica, ovvero da personale tecnico o di vigilanza, anche privo di laurea purché diplomato in scuole a fini speciali con almeno dieci anni di esperienza lavorativa in campo faunistico. Gli esperti così individuati possono appartenere ad altro ente di gestione delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .
7. 
Ai fini della redazione del piano, il personale tecnico o di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette che, all'entrata in vigore del presente regolamento, abbia maturato dieci anni di esperienza nel campo della gestione faunistica in area protetta è equiparato al personale di cui al comma 6.
8. 
Il piano di gestione faunistica inquadra e descrive la situazione ambientale, sociale ed economica dell'area protetta analizzando dinamica ed eventuali impatti delle popolazioni animali oggetto d'intervento sull'ecosistema protetto e sulle attività antropiche e specifica i metodi e gli strumenti utilizzati per condurre le attività di monitoraggio delle specie oggetto di interventi di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo. Tale monitoraggio è funzionale a definire le motivazioni alla base degli interventi suddetti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.
9. 
Per garantire la massima efficacia degli interventi l'ente di gestione delle aree protette può prevedere forme di collaborazione con le Province, il Corpo Forestale dello Stato, gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini, al fine di integrare le rispettive azioni.
10. 
L'ente di gestione delle aree protette che predispone un piano di prelievo faunistico individua un responsabile per le attività di gestione della fauna nell'ambito del personale esperto in materia faunistica, sia tecnico sia di vigilanza, appartenente all'ente o ad altro ente di gestione delle aree della Rete ecologica regionale.
11. 
Al responsabile per le attività di gestione della fauna sono attribuiti compiti di coordinamento per le attività di campo e per la raccolta dei dati; in particolare a esso spetta l'organizzazione, la scelta delle tecniche e dei metodi di controllo più appropriati e la gestione dei soggetti autorizzati a partecipare alle attività previste dal piano di gestione faunistica.
12. 
Il responsabile per le attività di gestione della fauna può avvalersi della collaborazione di personale di vigilanza o tecnico dell'ente o di altro ente appositamente individuato ai fini dell'espletamento delle procedure tecniche e operative, nonché per la sicurezza e il controllo degli interventi.
13. 
L'ente di gestione delle aree protette ha facoltà di affiancare al responsabile per le attività di gestione della fauna un soggetto esterno formato ai sensi dell'articolo 10, quale esperto faunista incaricato di coordinare i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera c) a partecipare alle attività di controllo previste dal piano di gestione faunistica.
14. 
Gli interventi di cattura e prelievo per finalità scientifiche o per esigenze di conservazione ambientale, motivi di sicurezza e sanità pubblica e animale, mantenimento di genotipi ed ecotipi autoctoni che prevedano interventi straordinari limitati quantitativamente e temporalmente ovvero per una durata stagionale sono autonomamente autorizzati dal soggetto gestore dell'area protetta previa motivata informativa alla struttura regionale competente.
15. 
Le attività di monitoraggio della fauna oggetto dei piani di gestione e delle specie tutelate sono obbligatorie in tutte le aree protette della Regione Piemonte e sono condotte secondo le modalità indicate dalle linee guida dell'ISPRA e della Regione Piemonte.
16. 
I dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio faunistico sono conferiti, con cadenza annuale, nell'ambito delle banche dati naturalistiche regionali.
17. 
Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione Piemonte, in conformità alla Strategia nazionale per la biodiversità approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 7 ottobre 2010, può mettere in atto programmi e iniziative volte a prevenire l'introduzione e l'invasione di specie alloctone, assicurare la rapida identificazione e rimozione dei nuclei di nuovo insediamento, attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le specie già insediate nel territorio nazionale e di mitigazione degli impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti.
Art. 3. 
(Procedura di approvazione dei Piani)
1. 
I piani di gestione faunistica sono redatti dal soggetto gestore dell'area protetta e sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, dopo aver acquisito sui medesimi il parere vincolante dell'ISPRA.
2. 
La struttura regionale competente, entro 90 giorni dal ricevimento del piano corredato dal parere dell'ISPRA, formula le osservazioni vincolanti a cui il soggetto gestore dell'area protetta è tenuto a conformarsi.
3. 
Il soggetto gestore dell'aerea protetta recepite le osservazioni, approva il piano con propria deliberazione e lo trasmette alla struttura regionale competente.
4. 
La struttura regionale competente ha facoltà di svolgere attività di controllo sull'attuazione del piano o sugli interventi da questo previsti.
Art. 4. 
(Soggetti impiegati)
1. 
Gli interventi di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono promossi e gestiti dal soggetto gestore dell'area protetta e sono svolti dal personale di vigilanza, tecnico e tecnico-faunistico dipendente dall'ente.
2. 
Gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell' articolo 33, comma 5, lettera b) della l.r. 19/2009 , possono anche essere svolti su autorizzazione del soggetto gestore dell'area protetta da:
a) 
personale di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato;
b) 
personale di vigilanza degli enti locali;
c) 
operatori esterni, individuati con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio dei comuni ricadenti nell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia e/o ai comprensori alpini contermini all'area protetta che ne facciano richiesta, cosi suddivisi:
1) 
operatori occasionali che, previa partecipazione a corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2 lettera a), e in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati rilasciata secondo i criteri indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 65-477 del 2 agosto 2010, partecipano alle operazione di controllo svolte dall'ente tale partecipazione avviene a titolo oneroso a copertura delle spese di accompagnamento, assistenza e messa in sicurezza delle operazioni al fine di garantire l'incolumità pubblica;
2) 
operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lett. b), impiegabili anche nelle operazioni di controllo svolte con il metodo della girata;
3) 
conduttori di cane limiere e/o da traccia, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera c), che possono essere impiegati per l'esecuzione di interventi di controllo della specie cinghiale o per il recupero ed abbattimento di capi feriti appartenenti a specie diverse.
3. 
Gli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale e i conduttori di cane limiere e/o da traccia prestano la propria opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non è dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. Gli stessi possono essere autorizzati dal soggetto gestore delle aree protette, se previsto dai relativi piani di cui all'articolo 2, a partecipare alle operazione di contenimento di specie diverse dagli ungulati.
4. 
Gli interventi di prelievo faunistico svolti dai soggetti di cui al comma 2 sono effettuati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore, ai sensi dell' articolo 33, comma 5 della l.r. 19/2009 .
5. 
Il personale tecnico e di vigilanza, previo accordo tra gli enti di gestione delle aree protette e acquisite le autorizzazioni delle prefetture territorialmente competenti, in conformità con le normative vigenti, può operare presso qualsiasi ente di gestione regionale.
6. 
Per tutte le operazioni relative alla gestione faunistica che non comportano l'uso di armi da fuoco, il soggetto gestore dell'area protetta può ricorrere a forme di volontariato diverse da quelle di cui al comma 2) lettera c).
Art. 5. 
(Criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c))
1. 
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono autorizzati previa convenzione tra l'ente di appartenenza e il soggetto gestore dell'area protetta interessato.
2. 
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) sono autorizzati previo corso di formazione svolto dagli enti di gestione o dai centri di cui al successivo articolo 10. Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile per uso caccia;
b) 
essere in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa e regionale;
c) 
non essere incorsi in sanzioni penali o amministrative per violazione della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale.
3. 
L'ente di gestione garantisce la verifica e il controllo periodico della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e riconosce, tramite equipollenza, se coerenti con la nota ISPRA Prot. n. 22478/T-D 1 del 28 giugno 2010 e con l'articolo 10, comma 2 del presente regolamento, le abilitazioni ottenute in altre regioni o province autonome o presso soggetti diversi dagli enti di gestione delle aree naturali protette della Regione Piemonte.
Art. 6. 
(Modalità per l'impiego dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4)
1. 
Il soggetto gestore dell'area protetta che intende avvalersi di soggetti autorizzati, anche a titolo oneroso, di cui all'articolo 4 comma 2 e 6 deve:
a) 
individuare i soggetti da autorizzare;
b) 
predisporre un apposito disciplinare deontologico, prevedendo esplicitamente le fattispecie di revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato rispetto del disciplinare stesso, nonché quelle di revoca dell'attestato conseguito a seguito dei corsi abilitanti alle attività di gestione faunistica nell'ambito delle aree protette di cui all'articolo 10; il disciplinare deontologico è sottoscritto dai soggetti autorizzati;
c) 
prevedere l'esistenza di un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che i soggetti autorizzati possono arrecare a persone e cose;
d) 
prevedere l'esistenza di un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali infortuni in cui possano incorrere i soggetti autorizzati nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento;
e) 
dotare i soggetti individuati di apposita autorizzazione;
f) 
dotarsi di apposito registro ove annotare data e luogo degli interventi svolti a cui partecipano i soggetti autorizzati;
g) 
istituire e aggiornare l'elenco dei soggetti autorizzati alle operazioni di prelievo ai sensi dell' articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
h) 
disciplinare i limiti e le modalità per lo svolgimento delle attività dei soggetti autorizzati previste dal piano di gestione faunistica.
2. 
Qualora il personale volontario sia utilizzato nelle operazioni di censimento, monitoraggio o ricerca scientifica, l'ente di gestione è proprietario dei dati e dei rilievi scientifici effettuati e si dota di un sistema di verifica e controllo per la validazione degli stessi affinché questi possano confluire nelle banche dati regionali.
3. 
Ciascun soggetto autorizzato alle operazioni di prelievo è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni, le quali devono svolgersi in situazione di massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto autorizzato è altresì responsabile della sicurezza delle strutture stabili e temporanee utilizzate per lo svolgimento delle attività a lui affidate.
4. 
Il soggetto gestore dell'area protetta definisce un importo analitico o forfettario a carico degli operatori occasionali ed eventualmente degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, nonché di accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione del piano di gestione faunistica.
Art. 7. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per gli interventi di reintroduzione, ripopolamento e cattura sono utilizzati i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei allo scopo, nell'ambito di quelli previsti dal piano di gestione faunistica, nel rispetto del benessere animale e della massima sicurezza degli operatori.
2. 
Per gli interventi di controllo numerico degli ungulati effettuati con armi da fuoco si applicano le seguenti disposizioni:
a) 
il prelievo delle specie di ungulati diverse dal cinghiale è effettuato con fucile a canna rigata dotato di ottica di mira e con calibro adeguato alle caratteristiche dell'animale, secondo le disposizioni dell'ente di gestione e comunque di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a quaranta millimetri; è consentito l'utilizzo di fonti luminose e visori notturni;
b) 
il prelievo della specie cinghiale effettuato da appostamento o alla cerca o con il metodo della girata può essere condotto con fucile a canna rigata dotato di ottica di mira e di calibro non inferiore a 7 millimetri, compreso il calibro 270; è consentito l'impiego del fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e caricato con munizioni a palla unica unicamente per interventi effettuati con il metodo della girata;
c) 
l'abbattimento di animale defedato, ferito, investito, preso al laccio, in recinto, in gabbia o altro, è operato da parte del personale di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, con i mezzi e le armi ritenuti più idonei allo scopo.
3. 
Per gli interventi di prelievo di specie diverse dagli ungulati si possono utilizzare i mezzi e le armi ritenuti più idonei allo scopo, specificati e opportunamente giustificati nei piani di gestione faunistica.
4. 
Gli abbattimenti e le catture sono condotte con particolare attenzione alla sicurezza pubblica e degli operatori coinvolti, nel rispetto dell'ambiente naturale e del principio della minor sofferenza possibile per l'animale e della massima sicurezza degli operatori.
5. 
All'interno delle aree naturali protette è utilizzato munizionamento privo di piombo. Esclusivamente per le armi a canna corta, fino a che non sia disponibile sul mercato munizionamento atossico, è consentito l'utilizzo di munizioni con piombo; in tal caso le viscere del capo abbattuto non potranno essere interrate né la carcassa utilizzata quale carnaio.
6. 
Al fine di ottimizzare la difesa degli ambienti tutelati e delle colture agricole, i soggetti gestori delle aree protette, qualora il territorio ne consenta l'impiego, si dotano di strumenti atti a dissuadere il passaggio degli animali quali recinzioni elettrificate e reti metalliche; si dotano altresì di gabbie o recinti per il trappolaggio.
7. 
Ad eccezione delle armi da fuoco, gli strumenti per le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e per la prevenzione dei danni, sono concessi in prestito d'uso tra gli enti di gestione delle aree protette regionali. Gli strumenti sono possono essere altresì temporaneamente concessi in prestito d'uso, previo accordo tra le parti, ad altri soggetti di diritto pubblico.
8. 
Le attrezzature di cui al comma 6 possono essere date in gestione o concesse in prestito d'uso, a discrezione dell'ente di gestione, a proprietari o conduttori di fondi posti all'interno dell'area protetta e sotto la loro diretta responsabilità.
Art. 8. 
(Modalità d'intervento)
1. 
Le modalità per la reintroduzione, il ripopolamento, la cattura e il prelievo assicurano il minimo disturbo e la massima selettività al fine di non nuocere alle specie non obiettivo e sono oggetto di specifica definizione nei piani di gestione faunistica.
2. 
Gli interventi del piano di gestione faunistica sono effettuati per tutto il periodo di validità del piano, in ogni giorno della settimana, per tutto l'anno, anche su terreno coperto da neve, in qualsiasi ora del giorno e, a esclusione dell'utilizzo della tecnica della girata, anche della notte.
3. 
Le modalità d'intervento utilizzate per il prelievo degli ungulati sono limitate alle seguenti tecniche:
a) 
trappolaggio: comporta l'utilizzo di gabbie, recinti e altri mezzi e strumenti anche con scatto automatico, manuale o misto;
b) 
appostamento con carabina munita di ottica di puntamento: comporta l'utilizzo di strutture posizionate a livello del terreno (anche da autovettura attrezzata) o sopraelevate (altane). E' consentita l'attività di foraggiamento, o altro, ai fini attrattivi nei siti interessati e l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni;
c) 
alla cerca anche da automezzo, con carabina munita di ottica di puntamento ed eventuali fonti luminose o visori notturni; questa tecnica può essere prevista solo in casi di particolare e motivata necessità in contesti ambientali idonei ed esclusivamente in presenza di un agente o ufficiale di polizia giudiziaria appartenente al soggetto gestore dell'area protetta, o previo accordo, ad altro soggetto gestore di area protetta o ad altro soggetto il cui personale operante sia dotato della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria;
d) 
limitatamente al cinghiale è possibile intervenire mediante la tecnica della girata con cane limiere; l'intervento è condotto in presenza di un agente o ufficiale di polizia giudiziaria appartenente al soggetto gestore dell'area protetta o, previo accordo, ad altro soggetto gestore di area protetta o ad altro soggetto il cui personale operante sia dotato della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. I cani da traccia o limiere, al fine di assicurare la correttezza tecnica, l'efficacia e la sicurezza delle operazioni, devono possedere i requisiti indicati nelle linee guida dell'ISPRA.
4. 
Nelle aree sottoposte a servitù militare il Comitato Misto Paritetico (COMIPA) può proporre all'ente gestore dell'area protetta eventuali ulteriori modalità operative e tecniche di intervento. L'attuazione delle eventuali modalità d'intervento in deroga al comma 2 avviene previo consenso della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.
5. 
Ai fini della sicurezza delle operazioni, le aree interessate da interventi faunistici di contenimento con l'utilizzo di armi da fuoco sono debitamente segnalate; i soggetti gestori delle aree protette pongono in essere altresì tutte le azioni necessarie utili a salvaguardare l'incolumità pubblica.
Art. 9. 
(Destinazione dei capi abbattuti)
1. 
Il soggetto gestore dell'area protetta si dota degli strumenti necessari e adotta le procedure idonee a garantire la completa tracciabilità degli interventi e dei capi abbattuti o feriti e dei relativi dati biometrici essenziali. I dati sono comunicati a cadenza mensile alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.
2. 
I capi abbattuti derivanti dall'attuazione dei piani di gestione faunistica sono a disposizione dell'ente di gestione che, in considerazione della specie e in conformità con le normative igienico-sanitarie in vigore, ne stabilisce la destinazione.
3. 
Gli animali abbattuti possono essere:
a) 
conferiti, direttamente o indirettamente attraverso altro soggetto di diritto pubblico, a un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi dell' articolo 4 del Regolamento CE 853/2004 ;
b) 
conferiti a un centro per il trattamento e lo smaltimento delle carcasse riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 , a un inceneritore autorizzato o a una discarica autorizzata;
c) 
conservati presso l'ente di gestione delle aree protette a scopo scientifico, didattico od espositivo;
d) 
utilizzati per l'alimentazione artificiale dei grandi carnivori, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
e) 
ceduti a soggetti di diritto pubblico per scopi scientifici, didattici od espositivi;
f) 
utilizzati quale carnaio per il nutrimento di uccelli necrofagi, secondo quanto disposto dalla direttiva CE del 12 maggio 2003 n. 2003/322/CE;
g) 
trattati presso strutture dell'ente di gestione delle aree protette o di altro soggetto di gestione delle aree della Rete ecologica regionale;
h) 
lasciati nella disponibilità degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, per esclusivo uso privato domestico in autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e per un massimo di cinque capi annui a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la partecipazione alle operazioni di prelievo;
i) 
lasciati nella disponibilità degli agricoltori di cui all'articolo 7, comma 8, per esclusivo uso privato domestico in autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e per un massimo di cinque capi annui a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la collaborazione nella gestione degli strumenti di trappolaggio;
j) 
ceduti a titolo oneroso agli operatori occasionali e agli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, che partecipano alle operazioni di prelievo; fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CE 853/2004 , gli enti di gestione delle aree protette disciplinano le modalità di conferimento. L'operatore a cui è ceduto il capo è tenuto a indicare preventivamente in quale centro di lavorazione della selvaggina intende conferire le carcasse e successivamente, entro quarantotto ore dall'acquisizione, dimostrare, tramite ricevuta, l'avvenuto conferimento; solo in tal momento la cessione s'intende perfezionata. L'esito degli esami sanitari è inviato all'ente di gestione delle aree protette non appena disponibile. E' vietata la cessione onerosa in assenza del conferimento al centro di lavorazione della selvaggina;
k) 
conferiti, a prezzo simbolico, ad associazioni o istituti senza fini di lucro, previa verifica sanitaria presso un centro di lavorazione della selvaggina;
l) 
venduti nella loro interezza o in parte, alle condizioni di mercato possibili esclusivamente tramite procedimento di evidenza pubblica ai centri di lavorazione della selvaggina.
4. 
È ammessa la vendita del solo trofeo dell'animale abbattuto.
5. 
Nel caso di vendita all'asta il costo minimo e le modalità d'asta sono preventivamente e annualmente definite con deliberazione dell'ente di gestione dell'area protetta.
6. 
Il personale di vigilanza e gli operatori selezionati formati ai sensi del Regolamento CE 853/04 possono, in casi di particolare e motivata necessità e previa redazione di opportuna certificazione sanitaria, disporre l'interramento delle viscere dell'animale abbattuto. La certificazione è univocamente collegata alla carcassa tramite la trascrizione del numero della marca d'identificazione. E' cura dell'ente di gestione delle aree protette annotare e monitorare le aree di seppellimento.
7. 
I capi lasciati nella disponibilità degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale o degli agricoltori di cui all'articolo 7, comma 8, sono destinati a esclusivo uso privato domestico in autoconsumo e non possono essere commercializzati, è inoltre fatto obbligo di sottoporre il capo o i campioni biologici necessari all'azienda sanitaria locale competente per territorio nel caso risulti necessaria la ricerca di patologie rilevanti, in particolare per la specie cinghiale, è obbligatorio l'esame per la ricerca di Trichinella spp.. Il relativo referto rilasciato dall'ASL è recapitato in copia all'ente di gestione delle aree protette entro venti giorni dalla consegna del capo, pena l'esclusione permanente dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica.
8. 
Le carcasse destinate ai centri di lavorazione della selvaggina possono essere trasferite in un primo momento in un centro di sosta o centro di raccolta, proprio o di altro ente, funzionale al luogo dell'abbattimento. Il centro di sosta garantisce il mantenimento delle carcasse a temperatura inferiore ai sette gradi.
9. 
Il trasporto delle carcasse, nel caso in cui il centro di sosta o il centro di lavorazione della selvaggina sia raggiungibile in tempi che non pregiudichino lo stato di conservazione della carcassa, può essere effettuato con automezzi con o senza cassone, muniti di teli in PVC o materiale similare, lavabile e disinfettabile, atto a non consentire la dispersione dei liquidi. Le carcasse non possono essere accatastate né avvolte in sacchi di nylon.
10. 
Ulteriori modalità di smaltimento non previste dai piani di gestione faunistica potranno essere individuate tramite provvedimento dirigenziale dell'ente di gestione delle aree protette.
Art. 10. 
(Corsi di formazione per la gestione faunistica)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette, in collaborazione con le strutture regionali competenti, organizzano corsi di formazione ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 , volti alla formazione o all'aggiornamento dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 4. Tali corsi sono a titolo oneroso per i soggetti individuati all'articolo 4, comma 2, lettera c).
2. 
In particolare:
a) 
gli operatori occasionali che partecipano alle operazioni di controllo della specie cinghiale, in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati, o di specifica abilitazione rilasciata per la caccia di selezione al cinghiale, partecipano a un percorso didattico ridotto, dedicato alle specificità del controllo selettivo all'interno delle aree protette della durata di quattro ore; gli operatori occasionali privi di abilitazione alla caccia di selezione di ungulati e cinghiale partecipano ad appositi corsi della durata non inferiore a dieci ore che trattino i seguenti argomenti: aspetti generali e principi normativi con particolare riferimento alle peculiarità delle attività di gestione faunistica nell'ambito delle aree protette, biologia della specie oggetto di prelievo, riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici; sono esonerati dal percorso didattico coloro che abbiano già partecipato alle operazioni di gestione faunistica all'interno delle aree protette e i possessori di attestati di abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale all'interno delle aree protette rilasciati dagli enti di gestione delle aree protette regionali o in collaborazione con questi, sulla base di provvedimenti della Regione Piemonte;
b) 
gli operatori occasionali che partecipano alle operazioni di controllo di specie diverse dal cinghiale e in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati, partecipano a un percorso didattico ridotto, dedicato alle specificità del controllo selettivo all'interno delle aree protette della durata di 4 ore; gli operatori occasionali privi di abilitazione alla caccia di selezione di ungulati dovranno partecipare ad appositi corsi della durata non inferiore a dieci ore che tratti i seguenti argomenti: aspetti generali e principi normativi con particolare riferimento alle peculiarità delle attività di gestione faunistica nell'ambito delle aree protette, biologia della specie oggetto di prelievo, riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici;
c) 
gli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale e i conduttori di cane limiere e/o da traccia devono aver svolto uno specifico corso strutturato secondo quanto previsto nelle Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette redatto dall'ISPRA e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; tale corso, tenuto da docenti qualificati nelle materie specifiche, deve:
1) 
prevedere una durata non inferiore alle quaranta ore (compresa la sessione d'esame);
2) 
svolgersi in un arco di tempo non superiore ai due mesi;
3) 
prevedere un numero massimo di partecipanti per classe non superiore a trenta.
Art. 11. 
(Centro di formazione per la gestione faunistica)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette, singoli o associati, possono costituire centri di formazione per la gestione faunistica localizzati presso i medesimi.
2. 
I centri di formazione per la gestione faunistica:
a) 
coordinano, organizzano e svolgono corsi per la gestione faunistica;
b) 
coordinano, organizzano, svolgono le attività legate alla formazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2) lettera c) e comma 6, nonché di chiunque vi abbia interesse;
c) 
verificano periodicamente la qualità della formazione dei soggetti autorizzati a partecipare alle operazioni di gestione faunistica nelle aree protette, nonché la sussistenza dei requisiti e dell'idoneità a svolgere le operazioni e, se del caso, provvedono all'esclusione dalle attività.
3. 
I centri di formazione per la gestione faunistica sono riconosciuti con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette anche sulla base dell'esperienza acquisita in merito dagli enti di gestione delle aree protette.
4. 
Il direttore dell'ente di gestione presso il quale è istituito il Centro di formazione è responsabile delle attività dello stesso.
Art. 12. 
(Gruppo di lavoro)
1. 
E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività di gestione faunistica nelle aree protette.
2. 
Il gruppo di lavoro svolge attività propositive, di ricerca e di sviluppo di nuove strategie d'intervento, di condivisione e scambio di informazioni, di monitoraggio delle attività.
3. 
Il gruppo di lavoro è composto dai responsabili per le attività di gestione della fauna di ciascuno degli enti di gestione delle aree protette ed è coordinato da funzionari della struttura regionale competente.
Art. 13. 
(Centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette, singoli o associati, possono richiedere alla Regione di essere riconosciuti quali centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, in ragione delle specifiche competenze e delle esperienze acquisite.
2. 
Gli enti di gestione riconosciuti quali centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate , relativamente alle specie di competenza:
a) 
costituiscono strutture di riferimento per la Regione Piemonte per le problematiche connesse alla conservazione delle specie tutelate e dei loro habitat ;
b) 
coordinano e organizzano a livello di Sistema regionale delle aree protette le attività legate alla conservazione della specie tutelate e al loro monitoraggio;
c) 
forniscono pareri, assistenza e informazioni specialistiche alla struttura regionale competente e agli enti di gestione delle aree protette;
d) 
forniscono pareri, assistenza e informazioni specialistiche e consulenze a titolo oneroso a privati ed altri enti;
e) 
predispongono piani e azioni d'intervento per la conservazione delle specie tutelate e dei loro habitat;
f) 
collaborano con altri centri specialistici comunitari o extracomunitari.
3. 
La funzione di centro di referenza è riconosciuta con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette anche sulla base dell'esperienza acquisita in merito dall'ente di gestione dell'area protetta.
4. 
Gli enti di gestione delle aree protette riconosciuti quali centri di referenza inviano una relazione annuale alla Regione sulle attività svolte corredata dei relativi dati di monitoraggio.
Art. 14. 
(Norma finale)
1. 
Restano ferme le disposizioni di cui al regolamento 23 luglio 2012 n. 4 recante l'attuazione dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e per il controllo dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 24 marzo 2014
Roberto Cota