"Ulteriori modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 'Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)')".
(B.U. 07 novembre 2013, 2° suppl. al n. 45)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 ;
Visto il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 ;
Visto il regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7 ;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 256-34311 del 5 novembre 2013
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7
)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , come modificato dall'
articolo 1 del regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7 , le parole "
entro quindici mesi
" sono sostituite con le seguenti "
entro diciassette mesi
".Art. 2.
(Modifica all'
articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7
)
1.
Al
comma 9 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , come modificato dall'
articolo 2 del regolamento regionale 7/2013 le parole "
entro quindici mesi
" sono sostituite con le seguenti "
entro diciassette mesi
".Art. 3.
(Modifica all'
articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7
)
1.
Al
comma 9 dell'articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , come modificato dall'
articolo 3 del regolamento regionale 7/2013 le parole "
entro quindici mesi
" sono sostituite con le seguenti "
entro diciassette mesi
".Art. 4.
(Urgenza)
1.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 7 novembre 2013.
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin