Regolamento regionale n. 9 del 29 ottobre 2013  ( Vigente )
"Modifiche all'Allegato A della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)".
(B.U. 31 ottobre 2013, n. 44)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898 ;

Vista la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6572 del 28 ottobre 2013

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Modifiche all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 )
1. 
Nell'ambito di materia conferito alle Autonomie locali e funzionali di cui all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 , denominato "AGRICOLTURA ", le parole: "
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L. 898/1986 (artt.2-3) reg. CE 1698/2005
", sono sostituite dalle seguenti: ''
Legge di conversione n. 898/1986 (artt. 2-3) del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo
''.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data Torino, addì 29 ottobre 2013
Roberto Cota