IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6466 del 7 ottobre 2013
emana
il seguente regolamento:
Note:
[1] Il r.r. 1/2015 dispone criteri applicativi particolari per l'anno 2014.
[2] La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.
[3] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.
[4] Nel comma 6 dell'articolo 2 dopo la parola "comune" sono state aggiunte le parole "e di ciascuna unione montana" ad opera del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.
[5] Nel comma 7 dell'articolo 2 le parole "comma 2, lettera b)" sono state sostituite dalle parole "comma 4, lettera b), numero 3)" ad opera del comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.
[6] Nel comma 8 dell'articolo 2 le parole "comma 2" sono state sostituite dalle parole " comma 4, lettera b), numero 1)" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola "provincia" sono state aggiunte le parole " , alle unioni montane" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 del 2015.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "per l'anno in cui è avvenuta l'installazione" sono state sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'installazione e fino all'azzeramento dei medesimi" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 del 2015.