Regolamento regionale n. 8 del 07 ottobre 2013  ( Vigente )
"Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)".[1]
(B.U. 10 ottobre 2013, n. 41)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6466 del 7 ottobre 2013

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legislazione regionale in materia, il canone di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, comprese le bibite confezionate con le suddette acque.
Art. 2. 
(Misura e beneficiari del canone)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, sono tenuti alla corresponsione di un canone regionale annuo posticipato, composto da una quota rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e da una quota variabile rapportata al quantitativo di acqua imbottigliata.
2. 
La quota di canone rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione è pari a 35,00 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro, con un minimo di euro 3.000,00.
3. 
La quota variabile di canone, per ogni mille litri di acqua imbottigliata, è pari a:
a) 
1,00 euro per i primi 60 milioni di litri di acqua imbottigliata;
b) 
1,10 euro per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 60 milioni e inferiori o uguali a 150 milioni di litri;
c) 
1,20 euro per i restanti litri di acqua imbottigliata.
4. 
Il canone di cui al comma 1 è versato:
a) 
per la quota rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione alla provincia competente per territorio;
b) 
per la quota rapportata al quantitativo di acqua imbottigliata:
[2]
1) 
per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;
2) 
per una parte pari al 35 per cento alle unioni montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna unione montana, la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento ai comuni di cui al numero 1) entro i limiti ivi previsti;
3) 
per la restante parte alla Regione.
5. 
Ove i comuni e le unioni montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:
[3]
a) 
il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;
b) 
il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.
6. 
La percentuale di canone di competenza di ciascun comune e di ciascuna unione montana è definita, sulla base delle modalità di ripartizione di cui al presente articolo, con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.
[4]
7. 
La quota di canone spettante alla Regione ai sensi del comma 4, lettera b), numero 3) è destinata alle finalità di cui all' articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 (Testo unico della montagna), come modificato dalla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
[5]
8. 
La soglia dell'importo massimo riconosciuto ai comuni di cui al comma 4, lettera b), numero 1) può essere rideterminata su richiesta dei comuni interessati in caso di potenziamento o ampliamento delle attività o degli impianti di imbottigliamento.
[6]
Art. 3. 
(Premialità ambientali)
1. 
Il canone annuo è ridotto:
a) 
del 30 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori di vetro; nel caso in cui il concessionario effettui il recupero dei vuoti a rendere la percentuale di riduzione è del 50 per cento;
b) 
del 20 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori ecosostenibili come individuati con provvedimento della Giunta regionale;
c) 
del 15 per cento se il concessionario aderisce a sistemi di gestione ambientale certificati.
Art. 4. 
(Premialità sociali)
1. 
Il canone dovuto può essere ridotto o ulteriormente ridotto, in misura comunque non superiore al 70 per cento, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione avente ad oggetto l'innalzamento o la difesa dei livelli occupazionali.
Art. 5. 
(Aggiornamento del canone)
1. 
Gli importi del canone di cui all'articolo 2 sono aggiornati annualmente, con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, maggiorando gli importi relativi all'annualità in corso in misura pari al tasso di inflazione programmato.
Art. 6. 
(Certificazione dei quantitativi di acque imbottigliate)
1. 
Contestualmente al versamento del canone, il concessionario è tenuto a certificare alla Regione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i quantitativi di acqua imbottigliati, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 definisce, altresì, le modalità con cui la Regione rende disponibili le informazioni sui quantitativi di acque imbottigliate agli enti beneficiari del canone.
Art. 7. 
(Convenzioni con gli enti locali)
1. 
La quota di canone complessivamente dovuto ai comuni, quantificata a norma del presente regolamento, è ridotta in misura pari alla somma che, a qualunque titolo, il concessionario è tenuto a versare ai medesimi in base alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino all'azzeramento dell'obbligo.
Art. 8. 
(Quantificazione del canone)
1. 
Il concessionario quantifica il canone dovuto in rapporto ad ogni concessione o, nei casi di cui al comma 2, all'insieme di concessioni interessate, sulla base dei quantitativi di acque imbottigliate nell'anno precedente e certificati alla Regione ai sensi dell'articolo 6.
2. 
Qualora le acque captate in ragione di distinte concessioni rilasciate ad un unico titolare confluiscano indistintamente alla stessa linea di imbottigliamento la quantificazione del canone è operata sui quantitativi complessivi.
Art. 9. 
(Versamento del canone)
1. 
Ciascun concessionario versa alla Regione, alla provincia, alle unioni montane e ai comuni interessati la quota di canone annuale di loro spettanza optando, nella dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, tra le seguenti modalità di versamento:
[7]
a) 
in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno;
b) 
in due soluzioni, ciascuna pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.
2. 
I titolari di più concessioni possono effettuare un unico versamento per ciascuno dei beneficiari a condizione che trasmettano alla Regione una distinta che specifichi gli importi dovuti con riferimento a ciascuna concessione.
3. 
L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all'euro.
Art. 10. 
(Misuratori)
1. 
I concessionari installano, entro il 31 dicembre 2014 e secondo le indicazioni fornite dalla struttura regionale competente, appositi misuratori in ingresso allo stabilimento che consentano a fini conoscitivi la misura dei quantitativi d'acqua complessivamente utilizzati nel medesimo.
2. 
I costi di installazione dei misuratori di cui al comma 1 sono detratti dalla quota regionale del canone dovuto a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'installazione e fino all'azzeramento dei medesimi.
[8]
Art. 11. 
(Controllo delle riscossioni annuali e recupero dei crediti)
1. 
Ai fini del controllo delle riscossioni dei canoni dovuti il concessionario rende disponibile la documentazione inerente la tracciabilità del prodotto e qualsiasi altra documentazione utile allo scopo.
2. 
Il controllo delle riscossioni dei canoni dovuti e l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dei crediti compete ai singoli enti beneficiari in ragione della quota di canone di loro spettanza.
Art. 12. 
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)
1. 
In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno.
2. 
Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
Art. 13. 
(Rimborsi)
1. 
Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato su istanza dell'interessato, rivolta all'ente beneficiario e redatta in carta libera utilizzando il modulo definito con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. 
Il responsabile della struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento e adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso.
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento regionale 30 novembre 2009, n. 18 (Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minireali e di sorgente ( Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 )), è abrogato.
Art. 15. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 7 ottobre 2013
Roberto Cota

Note:

[1] Il r.r. 1/2015 dispone criteri applicativi particolari per l'anno 2014.

[2] La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.

[3] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.

[4] Nel comma 6 dell'articolo 2 dopo la parola "comune" sono state aggiunte le parole "e di ciascuna unione montana" ad opera del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.

[5] Nel comma 7 dell'articolo 2 le parole "comma 2, lettera b)" sono state sostituite dalle parole "comma 4, lettera b), numero 3)" ad opera del comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.

[6] Nel comma 8 dell'articolo 2 le parole "comma 2" sono state sostituite dalle parole " comma 4, lettera b), numero 1)" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 del 2015.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola "provincia" sono state aggiunte le parole " , alle unioni montane" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 del 2015.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "per l'anno in cui è avvenuta l'installazione" sono state sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'installazione e fino all'azzeramento dei medesimi" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 del 2015.