"Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)). "
(B.U. 25 luglio 2013, n. 30)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 ;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 ;
Visto il regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 6145 del 23 luglio 2013
emana
il seguente regolamento
Art. 1.
(Integrazioni all'
articolo 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (
Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 )), è aggiunto, infine, il seguente: "
".
1 bis.
Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle situate nei territori montani di cui all'
articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 , dopo le parole: "
statali e regionali.
" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.
".2.
Il
comma 5 dell'articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 è sostituito dal seguente: "
".
5.
Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i rifugi alpini ed escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all'
articolo 2 della l.r. 8/2010 , in caso di ampliamento si conformano ai requisiti di cui agli allegati A e B limitatamente ai locali interessati dall'intervento.3.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1 è inserito il seguente: "
".
5 bis.
Per gli edifici esistenti precedentemente destinati ad altri usi e sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie, le altezze minime e medie dei locali, previste negli allegati A e B del presente regolamento, possono essere derogate, entro i limiti già esistenti, quando l'edificio medesimo presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, da attestarsi da parte dei competenti uffici comunali, a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di intervento edilizio con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 23 luglio 2013.
Roberto Cota