Regolamento regionale n. 4 del 21 febbraio 2013  ( Vigente )
"Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
(B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl. al n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l'arti. 39, comma, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5356 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento, previsto dall' articolo 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata finalizzati all'incremento e al mantenimento degli alloggi da assegnare in locazione ai sensi della l.r. 3/2010 e dei regolamenti attuativi.
2. 
Tali norme si applicano:
a) 
ai programmi d'intervento (P.I.) che usufruiscono di finanziamenti pubblici destinati alle finalità dell'edilizia sovvenzionata, concessi successivamente alla sua entrata in vigore;
b) 
ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori non sono ancora iniziati;
c) 
fatta eccezione per l'articolo 6, ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori sono iniziati, ivi compresi quelli ultimati ma per i quali non è stata effettuata la chiusura ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8.
Art. 2. 
(Delega dei comuni all'Agenzia Territoriale per la Casa)
1. 
I comuni beneficiari di finanziamenti, qualora non intendano attuare direttamente il programma d'intervento possono, ai sensi degli articoli 28 e 29 della l.r. 3/2010 , delegare l'attuazione alle Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) mediante apposita convenzione tra gli enti interessati. Con la convenzione medesima può essere delegata all'A.T.C. anche la gestione finanziaria dell'intervento.
Art. 3. 
(Approvazione dei programmi d'intervento)
1. 
I programmi d'intervento di edilizia sociale sono approvati dai comuni e dalle A.T.C..
2. 
Il comune o l'A.T.C. provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, assumendone piena ed incondizionata responsabilità in ordine all'operato.
3. 
Qualora l'intervento comporti il superamento dei massimali di costo e la conseguente necessità di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore delibera la richiesta alla Giunta regionale di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e di concessione dell'integrazione finanziaria al programma. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I..
4. 
Qualora invece l'intervento comporti la sola autorizzazione regionale alla deroga ai massimali di costo ovvero la sola concessione di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore, con provvedimento dirigenziale, formula richiesta alla Direzione regionale competente. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I..
5. 
Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, è acquisito il parere rilasciato dalle Strutture tecniche decentrate (S.T.D.) di cui all'articolo 4.
6. 
L'ente attuatore redige e approva per ogni P.I. il "Quadro Tecnico Economico" (Q.T.E.) che riassume i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il Q.T.E. è sottoposto all'esame della S.T.D. di cui all'articolo 4.
7. 
Per determinati programmi d'intervento, previsti dai bandi regionali o dai provvedimenti attuativi dei medesimi, l'ente attuatore redige e approva un "Modello" semplificato che riassume sommariamente i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il "Modello" non è sottoposto all'esame della Struttura tecnica decentrata di cui all'articolo 4.
Art. 4. 
(Strutture tecniche decentrate)
1. 
La Regione, in considerazione delle funzioni di vigilanza spettanti ai sensi dell' articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) come modificata ed integrata dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ), ai fini dell'attuazione dell' articolo 39, comma 1, della l.r. 3/2010 e dell'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 40 della richiamata l.r. 3/2010 , si avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C..
2. 
Le S.T.D. esplicano attività istruttorie inerenti gli atti tecnici, amministrativi ed economici predisposti dai comuni e dalle A.T.C. per i programmi d'intervento.
3. 
Le S.T.D. operanti presso le A.T.C. sono composte da:
a) 
il Direttore generale della A.T.C. o un suo delegato con funzioni di presidente;
b) 
un funzionario dell'A.T.C. o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato;
c) 
un funzionario regionale esperto in materia di edilizia sociale in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di membro supplente.
4. 
Le S.T.D. nella composizione di cui al comma 3 sono integrate, di volta in volta, dal Responsabile unico del procedimento del comune ente attuatore dell'intervento.
5. 
La Direzione regionale competente, con proprio provvedimento, provvede all'individuazione dei funzionari regionali effettivi e supplenti all'interno delle S.T.D.. La partecipazione alla S.T.D. del funzionario regionale rientra nei compiti d'ufficio ed avviene in orario di servizio.
6. 
La S.T.D. è costituita con provvedimento dell'A.T.C. entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'individuazione del componente di cui al comma 3, lettera c) ed è integrata, di volta in volta, con il componente di cui al comma 4.
7. 
Per la validità degli atti assunti dalla S.T.D. è obbligatoria, per i programmi d'intervento attuati dall'A.T.C, la presenza dei componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) e per i programmi d'intervento attuati dai comuni anche del componente di cui al comma 4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
8. 
La S.T.D. resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione (C.d.A) dell'A.T.C. e comunque fino alla costituzione della nuova S.T.D. da parte del rinnovato C.d.A.
[1]
9. 
Ai componenti della S.T.D. non è riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute che avviene nello svolgimento dell'orario di servizio.
10. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli interventi non esaminati ai sensi dell' articolo 54, comma 8, della l.r. 3/2010 dalle commissioni tecnico-consultive operanti presso le A.T.C., ovvero per i quali non è stato approvato il quadro economico di chiusura conti, sono posti all'esame delle S.T.D.
Art. 5. 
(Competenze delle Strutture tecniche decentrate)
1. 
I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D. di competenza la documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del programma d'intervento.
2. 
La S.T.D. esprime un parere o una presa d'atto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ente attuatore di integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere conclusivo o una presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le proprie determinazioni all'ente attuatore e alla Direzione regionale competente.
3. 
La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente a:
a) 
atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dal comune, rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
b) 
congruità economica dell'intervento con riferimento alla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e relativo Q.T.E.;
c) 
varianti in corso d'esecuzione che comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto o lavori extracontrattuali e relativo Q.T.E.;
d) 
atti tecnici e amministrativi conseguenti la risoluzione del contratto di appalto e l'affidamento del completamento dei lavori e relativi Q.T.E.;
e) 
risultanze di accordi bonari, arbitrati, riserve e vertenze legali che determinano un incremento dei costi e relativo Q.T.E.;
f) 
richiesta di integrazione finanziaria e relativo Q.T.E..
4. 
La S.T.D. esprime una presa d'atto relativamente a:
a) 
atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dall'A.T.C., rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
b) 
Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori;
c) 
varianti in corso d'esecuzione che non comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto ed eventuale Q.T.E.;
d) 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo Q.T.E. del programma d'intervento, nel rispetto del finanziamento concesso e dei massimali di costo autorizzati;
e) 
Q.T.E. finale dei programmi d'intervento di cui al Titolo IV.
5. 
Presso gli uffici della A.T.C. è istituita la segreteria della S.T.D., che procede all'istruttoria della documentazione. A conclusione dell'attività la segreteria, sulla base delle casistiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a porre all'ordine del giorno la pratica per l'esame della S.T.D..
6. 
Ai fini dell'autorizzazione regionale al superamento dei massimali di costo, nonché alla concessione dell'integrazione finanziaria, è necessario acquisire il parere favorevole della S.T.D. territorialmente competente. Il parere favorevole della S.T.D., pur in presenza del rispetto da parte dell'ente attuatore sia dei massimali di costo autorizzati, sia del finanziamento concesso, è sempre necessario per le fattispecie di cui al comma 3. Nel caso in cui non sia rilasciato dalla S.T.D. il parere favorevole, devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito il rilascio.
7. 
Per i casi in cui è invece prevista l'espressione della presa d'atto da parte della S.T.D. territorialmente competente, qualora ciò non avvenga devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito l'espressione.
8. 
Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi siano ancora pendenti situazioni relative a programmi d'intervento con pareri sospensivi o negativi espressi dalla commissione tecnica-consultiva, la S.T.D. prosegue nell'esame del programma esprimendo un parere di competenza.
9. 
Gli atti relativi ai pareri e alle prese d'atto espressi dalla S.T.D. possono essere trasmessi alla Direzione regionale competente anche per posta elettronica certificata.
Art. 6. 
(Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento)
1. 
Ai comuni e alle A.T.C. sono riconosciuti, a carico del finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle spese tecniche e generali per l'attuazione del programma d'intervento.
2. 
Per le spese tecniche e generali, calcolate sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del Decreto ministeriale 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), relative agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute le seguenti aliquote percentuali:
a) 
alla A.T.C. competente per territorio un'aliquota del 3 per cento, per le attività connesse all'espletamento delle funzioni di tesoreria dei fondi relativi all'Accordo di programma del 19 aprile 2001, al funzionamento della commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e all'istruttoria delle pratiche poste all'esame della S.T.D. Qualora non siano espletate dalla A.T.C. le funzioni di tesoreria nel caso di finanziamenti erogati tramite il bilancio regionale l'aliquota riconosciuta è pari al 2,50 per cento;
b) 
alla stazione appaltante, per le spese di progettazione dell'opera, gestione dell'appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche in caso di:
b1) 
nuove costruzioni e recupero, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiore o uguale a euro 1.000.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;
b2) 
manutenzione straordinaria, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiori o uguale a euro 500.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;
c) 
alla A.T.C. competente per territorio, per l'espletamento delle funzioni di tesoreria dei finanziamenti per gli interventi non residenziali ma strettamente attinenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, un'aliquota pari allo 0,30 per cento dell'importo dei lavori.
3. 
Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante sono calcolate una sola volta con riferimento all'importo risultante dal Q.T.E. di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi.
4. 
Nel caso di risoluzione del contratto di appalto le spese tecniche del programma d'intervento sono rideterminate con riferimento all'importo dei lavori indicato nel quadro economico di rendicontazione dello stato di fatto e con applicazione dell'aliquota ammissibile per tipologia ed entità dei lavori di cui al comma 2. Le spese tecniche relative al completamento dei lavori sono determinate secondo quanto stabilito dal comma 2 e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. In tale caso non è più riconoscibile alla A.T.C. l'aliquota di cui al comma 2, lett. a), qualora computata interamente nel quadro economico del contratto originario.
5. 
Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri per le spese tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche, geologiche-geotecniche nonché le spese per i rilievi plano-altimetrici fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono finanziabili le spese per rilievi ed indagini preliminari e per lo scavo archeologico fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica del recupero primario. Tutte le spese sostenute dall'ente attuatore devono essere attestate nel quadro economico dell'intervento sulla base della documentazione analitica delle prove effettuate e dei relativi costi e nel rispetto dei limiti di finanziamento ammissibili.
6. 
Per gli interventi attuati dai comuni sono finanziabili le opere di urbanizzazione primaria strettamente attinenti alla funzionalità dell'intervento di edilizia sovvenzionata ed il cui costo è da attestare nel quadro economico con le necessarie certificazioni da parte dell'ente attuatore.
7. 
Alla voce "Condizioni aggiuntive" del Q.T.E. è possibile imputare eventuali oneri conseguenti alle risultanze di accordi bonari, arbitrati e riserve sostenuti dall'ente attuatore, da attestare con la relativa documentazione. E' inoltre possibile imputare eventuali oneri conseguenti a vertenze tecnico-legali sostenuti dall'ente attuatore e connesse all'attuazione dell'intervento, da attestare con le necessarie certificazioni.
Titolo II. 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 7. 
(Progetto dell'opera)
1. 
L'ente attuatore provvede alla redazione del progetto dell'opera in applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 8. 
(Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori)
1. 
A completamento della fase di progettazione l'ente attuatore acquisisce:
a) 
il parere della Soprintendenza qualora richiesto ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
b) 
ogni altro parere previsto dalle vigenti normative statali, regionali o dal bando di finanziamento conseguente alle caratteristiche dell'area o dell'edificio oggetto di intervento;
c) 
il parere o la presa d'atto della S.T.D.;
d) 
il titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nel caso in cui l'ente attuatore sia l'A.T.C..
2. 
Il provvedimento con il quale l'ente attuatore approva con proprio atto il progetto e le modalità di appalto dei lavori è trasmesso alla Direzione regionale competente.
3. 
L'ente attuatore, prima di procedere alla gara di appalto, è tenuto a verificare la piena disponibilità dell'area o dell'immobile oggetto di recupero che devono essere liberi da persone e cose.
Art. 9. 
(Affidamento ed esecuzione dei lavori)
1. 
Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.
2. 
L'ente attuatore, a seguito dell'affidamento dei lavori, deve comunicare alla Direzione regionale competente la data di inizio dei lavori.
3. 
Nel cantiere oggetto dell'intervento deve essere esposto un cartello in cui sono indicati la legge e il provvedimento regionale di concessione del finanziamento.
Art. 10. 
(Chiusura del programma d'intervento e assegnazione degli alloggi)
1. 
L'ente attuatore procede alla chiusura del programma d'intervento a seguito di:
a) 
approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere;
b) 
acquisizione del certificato di agibilità o documento equipollente;
c) 
assegnazione degli alloggi e stipula dei relativi contratti;
d) 
accertamento che nessun'altra spesa si rende necessaria per la chiusura contabile del programma d'intervento;
e) 
approvazione del Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione attestante l'importo definitivo del programma d'intervento e l'eventuale economia di programma.
2. 
L'ente attuatore, a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione e sul relativo Q.T.E., previo assolvimento degli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, approva il Certificato di chiusura conti (C.C.C.).
3. 
Il provvedimento di approvazione del C.C.C. è trasmesso alla Direzione regionale competente, che procede ad attestare l'avvenuta chiusura del programma d'intervento mediante il rilascio dell'Attestato chiusura conti (A.C.C.), nonché alla A.T.C. territorialmente competente, nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune.
4. 
Sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione lavori l'A.T.C., qualora sia ente attuatore dell'intervento, comunica al comune il numero e la tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili ai fini dell'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli stessi, o ai fini dell'utilizzo della graduatoria definitiva vigente. Nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune, sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione dei lavori, in mancanza di una graduatoria vigente idonea, procede all'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi.
Titolo III. 
GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 11. 
(Procedure per i pagamenti)
1. 
L'ente attuatore può procedere ai pagamenti successivamente al rilascio del parere favorevole o della presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D.. Nel caso in cui sia richiesta alla Regione un'integrazione al finanziamento, il pagamento è subordinato al provvedimento regionale di concessione.
2. 
Tutti i pagamenti effettuati in assenza del parere o della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. che ne attesta la spesa, sono eseguiti sotto la piena responsabilità dell'ente attuatore. In caso di mancata approvazione o presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D., l'ente attuatore dovrà assumere a carico del proprio bilancio le somme anticipate.
3. 
Per gli interventi per i quali è prevista la compilazione del Modello di cui all'articolo 3, comma 7, i pagamenti sono subordinati all'approvazione da parte dell'ente attuatore del Modello medesimo.
4. 
I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all'articolo 6, comma 2, avvengono con la seguente cadenza:
a) 
a seguito del parere o della presa d'atto da parte della S.T.D. sul Q.T.E. di progetto del programma d'intervento, è corrisposto il 40 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore e l'intero ammontare del contributo per l'A.T.C. competente per territorio previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) 
ad avanzamento dei lavori non inferiore al 50 per cento effettivo è corrisposto un ulteriore 50 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore;
c) 
a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è corrisposto il restante 10 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore.
Art. 12. 
(Accredito dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti e relativi pagamenti)
1. 
I fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'Accordo di programma Stato-Regione del 19 aprile 2001 sono trasferiti alle tesorerie presso le A.T.C. ai sensi della Convenzione sottoscritta il 25 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e la Cassa depositi e prestiti. Le deliberazioni della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 1-4297 e 14 gennaio 2002, n. 1-5041 stabiliscono i criteri per l'utilizzo di tali risorse.
2. 
Gli enti attuatori a seguito dell'accertamento delle spese maturate, desunte dai documenti che comportano un impegno di spesa, formulano le richieste di accredito per il bimestre successivo alla tesoreria presso l'A.T.C. di competenza.
3. 
Le tesorerie trasmettono agli uffici regionali le richieste di accredito per il bimestre successivo sulla base delle spese maturate per ogni singolo programma d'intervento.
4. 
La Direzione regionale competente, nel limite dell'importo attribuito al programma d'intervento, provvede a richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'accredito dei finanziamenti.
Art. 13. 
(Liquidazione dei finanziamenti tramite bilancio regionale)
1. 
La liquidazione dei fondi tramite bilancio regionale avviene secondo le modalità stabilite con la programmazione dei finanziamenti statali e regionali e con gli specifici bandi di gara.
Art. 14. 
(Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C.)
1. 
I fondi accantonati a favore delle A.T.C. per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati:
a) 
alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il piano decennale e con il VI biennio e VI biennio integrativo, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 1992, n. 63-13141. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi ai medesimi bienni finanziari;
b) 
alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il VII progetto biennale, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 51-16159. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi al medesimo biennio finanziario.
2. 
L'utilizzo dei fondi accantonati per gli interventi di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione da parte dell'A.T.C. del Q.T.E. che ne attesta la spesa e all'acquisizione del parere della S.T.D..
3. 
La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A. dell'A.T.C., può autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati a favore dell'Agenzia per attuare nuovi interventi, a condizione che l'entità delle risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno finanziario dei programmi ancora in corso, attestato nel provvedimento di richiesta. Le diverse fasi di attuazione del nuovo intervento sono sottoposte all'acquisizione del parere o della presa d'atto della S.T.D..
Titolo IV. 
STRALCIO DEGLI IMMOBILI DALL'EDILIZIA SOVVENZIONATA
Art. 15. 
(Programmi d'intervento con lavori ultimati)
1. 
L'ente attuatore nel caso di lavori ultimati, qualora non intenda più destinare, in tutto od in parte, l'immobile all'edilizia sovvenzionata, può richiedere:
a) 
lo stralcio dell'immobile dalla destinazione d'uso originaria e la restituzione del finanziamento ottenuto;
b) 
il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà dell'ente avente idonei requisiti.
2. 
Le procedure per lo stralcio dell'immobile e le modalità per la restituzione del finanziamento e per il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 16. 
(Programmi d'intervento con lavori non ultimati)
1. 
L'ente attuatore nel caso di lavori non ultimati, può rinunciare alla conclusione dell'intervento e restituire il finanziamento ottenuto. La rinuncia deve essere formalizzata con apposito provvedimento nel quale è data ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata, tenuto conto del fabbisogno comunale di edilizia sovvenzionata.
2. 
L'ente attuatore deve procedere alla chiusura contabile dell'intervento con l'approvazione del Q.T.E. finale, dal quale risulti l'ammontare del finanziamento oggetto di restituzione e del C. C.C. ; sono riconoscibili esclusivamente le competenze contabilizzate alla A.T.C. per le attività connesse alla gestione del programma d'intervento, di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a).
3. 
Sul Q.T.E. finale deve essere acquisita la presa d'atto della S.T.D..
4. 
L'ente attuatore, per i fondi gestiti tramite la Cassa depositi e prestiti, versa il finanziamento in restituzione alla tesoreria presso l'A.T.C. competente. I finanziamenti concessi tramite il bilancio regionale sono restituiti alla Regione. L'importo oggetto di restituzione deve essere versato in un'unica soluzione.
5. 
La Direzione regionale competente, con proprio provvedimento, a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'avvenuta restituzione del finanziamento, prende atto della rinuncia alla conclusione dell'intervento e approva l'assestamento finanziario del P.I..
Titolo V. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 17. 
(Aggiornamento dati archivio informatico regionale)
1. 
Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale e dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, i comuni e le A.T.C. sono tenuti a trasmettere e a revisionare i dati dei programmi d'intervento secondo le indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente.
Art. 18. 
(Inosservanze degli enti attuatori)
1. 
I programmi d'intervento attuati in difformità dalle procedure previste dal presente regolamento non sono ammissibili al finanziamento pubblico per l'edilizia sovvenzionata.
Art. 19. 
(Norma transitoria)
1. 
Continuano ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all'ente attuatore, ai programmi d'intervento i cui lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:
a) 
regolamento regionale 24 marzo 1988, n. 1 (Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);
b) 
regolamento regionale 26 luglio 1989, n. 4 (Modifica al Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , approvato con D.C.R. 727-4119 del 24 marzo 1988, n. 1);
c) 
regolamento regionale 2 giugno 1992, n. 5 (Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457 approvato con regolamento del 24 marzo 1988, n. 1 "D.C.R. n. 727-4119" e successive modificazioni);
d) 
regolamento regionale 4 aprile 1995, n. 2 (Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);
e) 
regolamento 14 aprile 2000, n. 2 (Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).
Art. 20. 
(Abrogazioni)
1. 
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, sono abrogati:
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 21 febbraio 2013
Roberto Cota

Note:

[1] Il comma 8 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 2014.