Regolamento regionale n. 3 del 21 febbraio 2013  ( Vigente )
"Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale".
(B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl. al n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-5423 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in conformità ai criteri stabiliti dal medesimo articolo, disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio forestale, con o senza realizzazione di opere.
2. 
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) 
per demanio forestale: i beni demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione Piemonte e assegnati in gestione alla struttura competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche (di seguito struttura competente) e indicati in un apposito elenco predisposto dal responsabile della struttura competente;
b) 
per servitù: l'occupazione, anche in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;
c) 
per uso di pertinenze: l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio forestale per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni, nel rispetto delle finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
d) 
per concessione breve: il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio forestale per periodi inferiori o pari all'anno;
e) 
per struttura competente: il Settore Gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche della Regione Piemonte;
f) 
per tabella canoni: la tabella C allegata alla l.r. 5/2012 .
Art. 2. 
(Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali)
1. 
Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente responsabile della struttura competente che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.
3. 
Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
a) 
entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze o di rinnovo di uso di pertinenze;
b) 
entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
c) 
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.
4. 
Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari del struttura competente conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 3. 
(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)
1. 
La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, alla struttura competente. A tal fine i soggetti interessati presentano una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.
2. 
Ad ogni domanda sono allegati:
a) 
copia di un documento d'identità in corso di validità di tutti i richiedenti in caso d'istanza presentata da persone fisiche;
b) 
copia dell'atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d'istanza presentata da persona giuridica;
c) 
progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione.
3. 
La documentazione tecnica deve essere firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.
4. 
Alla domanda di concessione per servitù sono, inoltre, allegati:
a) 
relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisionale eventualmente previste;
b) 
cartografia in scala adeguata al dimensionamento dell'impianto con indicata la zona su cui ricade l'intervento;
c) 
stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;
d) 
indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione, e dalla lunghezza in metri lineari dell'impianto;
e) 
progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata.
Art. 4. 
(Esame della domanda e documentazione tecnica)
1. 
Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.
2. 
Qualora la struttura competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, si assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.
3. 
Nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso il termine assegnato per l'integrazione senza esito, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilità.
Art. 5. 
(Pubblicazioni)
1. 
Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per servitù e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.
2. 
Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del comune ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.
3. 
Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.
4. 
Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.
Art. 6. 
(Domande concorrenti)
1. 
Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità, la struttura competente, fermo restando il diritto di insistenza del concessionario uscente, che deve essere esercitato come previsto all'articolo 14, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni.
2. 
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta più alta.
Art. 7. 
(Cauzione)
1. 
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a un'annualità del canone.
2. 
In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto della metà oppure può essere aumentato fino a cinque volte l'importo del canone annuale.
3. 
Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione è pari ad un quarto del canone annuale. Per le concessioni brevi inferiori a trenta giorni, non è dovuto il versamento della cauzione.
4. 
I soggetti pubblici, gli enti territoriali e le loro forme associative sono esonerati dal versamento della cauzione come previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività' contrattuale della Regione).
5. 
Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13.
6. 
In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente può richiedere un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
7. 
L'importo della cauzione viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
8. 
La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 8. 
(Disciplinare e provvedimento di concessione)
1. 
Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Entro lo stesso termine il concessionario provvede al pagamento della cauzione e del primo canone.
2. 
Quando il richiedente è persona giuridica pubblica o privata il termine massimo può, esclusivamente previa richiesta scritta da parte del richiedente, essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
In mancanza della firma del disciplinare di concessione o del pagamento della cauzione o del canone entro il termine indicato nei commi 1 e 2, la domanda di concessione è respinta.
4. 
Il disciplinare di concessione forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata, comprese quelle di carattere tecnico impartite dalle autorità competenti.
5. 
Nel disciplinare di concessione sono inoltre indicati l'importo del canone annuo, l'importo della cauzione e la durata della concessione.
6. 
Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti.
7. 
Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree, dei fabbricati e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, interventi di manutenzione, ristrutturazione, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalle opere sopra descritte siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area in concessione in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
8. 
L'utilizzo del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo l'approvazione della determina di concessione.
Art. 9. 
(Durata della concessione)
1. 
La durata della concessione non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.
2. 
Quando la concessione riguarda la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione è estesa alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita nel paragrafo 3.1 dell'allegato del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).
Art. 10. 
(Cessazione della concessione)
1. 
Sono cause di cessazione della concessione:
a) 
la naturale scadenza del termine;
b) 
la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi diritto; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione alla struttura competente e sono tenuti agli adempimenti previsti per il concessionario al termine della concessione;
c) 
la modifica del contesto in caso di eventi naturali.
Art. 11. 
(Rinuncia)
1. 
Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente.
2. 
La rinuncia è autorizzata con provvedimento espresso previo accertamento degli obblighi previsti all'articolo 13 per il concessionario al termine della concessione.
3. 
In caso di rinuncia è comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.
Art. 12. 
(Revoca e decadenza)
1. 
La struttura competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di pubblica utilità.
2. 
La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
a) 
violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
b) 
violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
c) 
mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
d) 
non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
e) 
mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni, parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione;
f) 
cessione o subconcessione a terzi al di fuori delle clausole previste all'articolo 15.
Art. 13. 
(Obblighi del concessionario al termine della concessione)
1. 
Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area o il fabbricato occupati e provvede, salvo quanto disposto di seguito, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, degli arredi, se di sua proprietà e alla remissione in pristino dell'area se richiesto dal responsabile del procedimento.
2. 
Nel caso in cui il concessionario abbia apportato migliorie o modifiche, preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento, all'area o al fabbricato concessi, tali interventi, per ragioni di pubblico interesse, sono gratuitamente acquisiti dall'Amministrazione regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'area o del fabbricato.
3. 
Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
4. 
Qualora il concessionario non provveda agli obblighi previsti nel presente articolo, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
Art. 14. 
(Rinnovo)
1. 
La domanda di rinnovo è presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza. Se la domanda è presentata oltre tale termine viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.
2. 
In caso di rinnovo di concessione per uso di pertinenze forestali si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui alla procedura concorra il precedente concessionario, questi può vantare il diritto di insistenza a parità di condizioni con il miglior offerente.
3. 
La domanda di rinnovo di concessione per servitù può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di rinnovo di concessioni per l'uso di pertinenze forestali, deve essere presentata domanda di nuova concessione.
4. 
Alla domanda di rinnovo di concessione per servitù è allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi e' stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. La struttura competente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.
5. 
Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente.
6. 
All'atto del rinnovo della concessione, la struttura competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.
Art. 15. 
(Subentro e subconcessione)
1. 
La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena la revoca della stessa.
2. 
La sub-concessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del contratto, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall'Amministrazione concedente. Il sub-concessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
3. 
Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) 
morte del concessionario;
b) 
alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;
c) 
cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze forestali.
4. 
Salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.
5. 
Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
Art. 16. 
(Canoni)
1. 
I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella C) allegata alla l.r. 5/2012 .
2. 
Alle concessioni rilasciate agli enti territoriali e alle loro forme associative viene applicato il canone ricognitorio.
3. 
Il canone è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
4. 
Il canone ricognitorio non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.
5. 
Il canone può essere ridotto fino all'80 per cento nel caso in cui le pertinenze forestali oggetto della concessione siano collocate in zone impervie, disagiate e non raggiungibili da strade carrozzabili oppure quando si tratti di aree concesse per uso pascolivo, non supportate da strutture rurali idonee al fine medesimo.
6. 
Il canone annuo non può essere inferiore all'importo del canone ricognitorio.
Art. 17. 
(Aggiornamento canoni)
1. 
La struttura competente provvede con propria determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno all'aggiornamento dei canoni in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere a), b), c), i).
2. 
Per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere d), f), g), h) vengono utilizzati i valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non vengano determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente.
3. 
Il canone annuo riferito alle concessioni attive è aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo ad eccezione del canone ricognitorio.
4. 
Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La struttura competente comunica al concessionario il valore aggiornato del canone annuo.
Art. 18. 
(Pagamento e riscossione dei canoni)
1. 
I canoni sono dovuti per anno solare e sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.
2. 
Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
3. 
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno e per quelle in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, nonostante la continua occupazione della pertinenza o della servitù da parte del concessionario uscente, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di utilizzo. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
4. 
Il versamento di importi di canoni superiori a mille euro riferiti ad un'annualità può essere effettuato, su richiesta del concessionario, in due rate annuali di pari importo.
5. 
Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto dalla disciplina della decadenza di cui all'articolo 12 comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
6. 
Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla struttura competente che provvede a redigere l'elenco degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.
Art. 19. 
(Rimborsi)
1. 
Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro centoottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.
2. 
La struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3. 
In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.
4. 
In alternativa a quanto riportato nei commi 1, 2 e 3, la struttura competente può proporre al concessionario la compensazione delle somme indebitamente introitate con i successivi canoni. Tale opzione può realizzarsi esclusivamente previa accettazione da parte del concessionario.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 21 febbraio 2013
Roberto Cota