Regolamento regionale n. 2 del 21 febbraio 2013  ( Vigente )
"Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 in materia forestale ( Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 )".
(B.U. 25 febbraio 2013, 3° suppl. al n. 8)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-5364 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5), la parola: "
, deperienti
" è soppressa.
Art. 2. 
1. 
L' articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)
1.
Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali conformi alle misure di conservazione di cui all'articolo 30 e riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.
2.
Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
1)
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2)
gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
b)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:
1)
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
c)
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1)
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.
3.
Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5;
b)
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1)
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.
4.
Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.
5.
Per gli interventi soggetti alla comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 o alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.
6.
Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento 20 settembre 2011, n. 8 , le parole: "
Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione
", sono sostituite dalle seguenti: "
Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità
".
Art. 6. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 25 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 , le parole: "
Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. E' d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti.
" sono soppresse.
Art. 8. 
1. 
L' articolo 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000)
1.
Per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.
2.
Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate per i diversi habitat e specie forestali di interesse comunitario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:
a)
i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
b)
nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
c)
nei robinieti l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari e la copertura minima da rilasciare è elevata al 25 per cento;
d)
nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
e)
non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi;
f)
i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate.Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
g)
qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1 maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio, fermo restando quanto stabilito al comma 3, lettera b), numero 2);
h)
in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo, ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
i)
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
l)
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
m)
in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
n)
i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.
3.
Nei siti della rete Natura 2000, fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate:
a)
non sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari operati a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A) per qualunque superficie e gli altri interventi selvicolturali di cui al comma 2, di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, che interessano tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A);
b)
sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza:
1)
gli interventi selvicolturali che interessano habitat di interesse comunitario prioritario diversi da quelli di cui alla lettera a);
2)
gli interventi forestali all'interno delle garzaie e nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;
3)
gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
4)
gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare, quelli previsti dai piani d'intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009 ;
5)
la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
6)
l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
7)
la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.
4.
In caso di omissione della valutazione di incidenza ove prevista, i lavori sono sospesi a cura degli organi di vigilanza fino al completamento della procedura.
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , le parole: "
A decorrere dal 1° giugno 2013
", sono sostituite dalle seguenti: "
A decorrere dal 1° giugno 2015
".
Art. 10. 
1. 
L' articolo 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
Art. 35.
(Boschi da seme)
1.
Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009 , per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:
a)
contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;
b)
potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.
2.
Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all' articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009 , sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.
3.
In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:
a)
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;
b)
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4, 5 o 6;
c)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.
4.
Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui agli articoli 5 e 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.
".
Art. 11. 
(Inserimento dell'articolo 37 bis nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 )
1. 
Dopo l' articolo 37 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , è inserito il seguente: "
Art. 37 bis.
(Interventi di manutenzione idraulica)
1.
Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali, nonchè nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico.
2.
Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduazione senza rilascio di matricine.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con l'impiego degli operai forestali e da altri enti pubblici non sono soggetti a comunicazione semplice.
".
Art. 12. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 , dopo la parola: "
matricine
", sono aggiunte le seguenti: "
purchè non si configuri un taglio raso
".
Art. 14. 
(Modifiche agli allegati F, H e I del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 )
1. 
L'allegato F) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 è modificato come segue:
a) 
al quarto capoverso le parole: "
L'articolo 36
", sono sostituite dalle seguenti: "
L'articolo 31
";
b) 
il sesto capoverso è sostituito dal seguente: "
Dal 1° giugno 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie superiore a 5000 m2 devono essere realizzati da operatori economici dotati di maestranze in possesso di adeguata idoneità professionale
".
2. 
All'allegato H) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 , al sesto capoverso le parole: "
dall'articolo 10
", sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo 9
".
3. 
All'allegato I) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 , alla lettera e) le parole:"
dall'articolo 10
", sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo 9
".
Art. 15. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data Torino, addì 21 febbraio 2013
Roberto Cota