Regolamento regionale n. 13 del 17 dicembre 2012  ( Vigente )
"Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti). Abrogazione del regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2 ".
(B.U. 20 dicembre 2012, n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 22 aprile 2011, n. 5 ;

Visto il regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 4952 del 28 novembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti), al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, disciplina l'accesso ai contributi destinati alla diffusione di reti wireless per l'accesso ad Internet fruibili gratuitamente dal pubblico su tutto il territorio regionale e prevede che in ogni sede della Regione Piemonte sia disponibile una infrastruttura di rete wireless fruibile gratuitamente dal pubblico.
2. 
Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi è promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di consentirne l'uso a tutti coloro che accedono alle sedi regionali nonché ad aree pubbliche sul territorio e ad aree di pertinenza privata ma aperte al pubblico con un qualsiasi dispositivo che disponga di funzionalità di accesso a reti wireless e senza necessità di una preventiva identificazione degli utenti.
3. 
Al fine di rendere l'accesso disponibile nelle aree maggiormente soggette a divario digitale, sono ammessi ai contributi esclusivamente i soggetti aventi sede operativa in Piemonte in comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti così come da dati del censimento generale della popolazione 2011 riportati nel sito http://dati.istat.it/.
Art. 2. 
(Contributi a soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti)
1. 
Il contributo è erogabile esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) 
essere in attività;
b) 
essere iscritti al Registro Imprese;
c) 
avere il codice primario ATECO che rientri tra i seguenti:
1) 
gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);
2) 
bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30.0);
3) 
ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11);
d) 
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) 
essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3. 
(Contributi ad amministrazioni ed enti locali)
1. 
Il contributo è erogabile esclusivamente ad amministrazioni ed enti locali, in forma singola od associata, che presentano progetti che possono coinvolgere anche soggetti privati.
2. 
Il contributo è erogato a fronte della presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione o al completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici (luoghi che per definizione e natura sono accessibili a tutti senza particolari limitazioni).
Art. 4. 
(Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza del servizio)
1. 
La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi sviluppa sul territorio eventi di divulgazione del progetto e delle sue finalità e dà piena visibilità alle aree Wi-Fi realizzate grazie ai contributi erogati.
Art. 5. 
(Suddivisione delle risorse)
1. 
Le risorse di cui all' articolo 4 della l.r. 5/2011 , fino ad un massimo del 20 per cento, possono essere utilizzate per il miglioramento del servizio erogato dalla Regione presso le sue sedi. Le rimanenti risorse sono così suddivise:
a) 
40 per cento per i contributi di cui all'articolo 2;
b) 
55 per cento per i contributi di cui all'articolo 3;
c) 
5 per cento per le attività di cui all'articolo 4.
2. 
Le risorse di cui al comma 1, lettera c), eventualmente non utilizzate, sono assegnate agli interventi previsti al comma 1, lettera a).
Art. 6. 
(Modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi)
1. 
La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi provvede a rendere disponibile sul sito della Regione Piemonte il modello di domanda e tutti gli elementi utili alla compilazione della stessa oltre alle indicazioni per la sua presentazione nonché a svolgere l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei beneficiari.
2. 
Per i soggetti di cui all'articolo 2:
a) 
il contributo è stabilito nel valore di euro 500;
b) 
il contributo è assegnato tra i potenziali beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria ha avuto esito positivo;
c) 
i contributi sono erogati a fronte della presentazione delle fatture relative all'acquisto e all'installazione dell'access point, successive alla data di presentazione della domanda, e della dichiarazione di avvenuta attivazione del servizio.
3. 
Per i soggetti di cui all'articolo 3:
a) 
i progetti devono essere volti ad incentivare l'attrattività turistica del territorio o a sostenere la fruizione di luoghi di aggregazione, impianti sportivi o centri di aggregazione culturale o sociale;
b) 
nel caso il progetto preveda la realizzazione della copertura Wi-Fi all'interno della sede municipale la stessa deve essere dotata di posti a sedere o altre postazioni fruibili liberamente dagli utenti; sale consiliari e uffici non devono in alcun modo essere considerati come prioritari nella realizzazione della copertura;
c) 
il valore massimo finanziabile di ogni singolo progetto, se presentato da un solo ente locale, indipendentemente dall'estensione geografica della copertura e dalla numerosità di punti di accesso, è stabilito in euro 2.500;
d) 
il valore di cui alla lettera c) sale a euro 4.000 se il progetto prevede l'aggregazione di almeno un soggetto pubblico ed uno privato al fine di estendere l'interconnessione tra aree territoriali contigue;
e) 
il contributo è di euro 7.500 se al caso precedente di aggregazione si aggiunge la disponibilità dei richiedenti a realizzare un progetto il cui valore è pari almeno ad euro 15.000;
f) 
il contributo è assegnato tra i potenziali beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria, ha avuto esito positivo;
g) 
i contributi sono erogati in misura del 50 per cento all'approvazione del progetto e del restante 50 per cento alla presentazione delle fatture relative alla realizzazione dello stesso e della dichiarazione di avvenuta attivazione del servizio.
Art. 7. 
(Caratteristiche del servizio per i soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti e per Amministrazioni ed enti locali
1. 
Il servizio è reso in forma gratuita e presenta le caratteristiche tecniche descritte all'articolo 11.
2. 
Per i soggetti di cui all'articolo 2 il servizio è reso disponibile all'interno delle loro pertinenze aperte al pubblico.
3. 
Per i soggetti di cui all'articolo 3 il servizio è disponibile in luoghi pubblici.
4. 
Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio, fatti salvi eventuali obblighi di legge. Eventuali sistemi di autenticazione sono comunque a carattere non oneroso per l'utilizzatore finale ed afferiscono a federazioni già in essere.
5. 
Il servizio è erogato in modalità best effort, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.
6. 
Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi degli enti e dei locali avvisa della disponibilità del servizio e della sua realizzazione mediante i contributi previsti nella l.r. 5/2011 .
Art. 8. 
(Gestore del Servizio per i soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti ed aperti e per Amministrazioni ed enti local)i
1. 
Il servizio è erogato da un operatore in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 2003 (Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni).
2. 
I soggetti destinatari dei contributi sono identificati come gestori della rete e si avvalgono, per la fornitura della connettività necessaria, di operatori in possesso di autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.
3. 
Il servizio è gestito in modo da ottemperare alle norme previste in materia di pubblica sicurezza.
Art. 9. 
(Caratteristiche del Servizio nelle sedi della regione Piemonte)
1. 
Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio.
2. 
Il servizio è disponibile all'interno delle sedi della Regione Piemonte e nei luoghi pubblici adiacenti.
3. 
Il servizio è pubblicato con l'SSID "Wi-Pie La rete per tutti".
4. 
Il servizio è gratuito e non limitato nel tempo.
5. 
Il servizio è erogato in modalità best effort, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.
6. 
Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi regionali avvisa della disponibilità del servizio.
7. 
Il servizio è costantemente monitorato; in caso si rilevi un utilizzo non congruente con gli obiettivi fissati la Regione Piemonte ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione.
8. 
In particolare:
a) 
il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati del traffico e dell'attività svolte dalle utenze durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa;
b) 
il gestore del servizio non può associare tali dati ai nomi degli utenti ma solo all'indirizzo MAC, identificativo univoco della scheda di rete wireless del loro terminale;
c) 
in qualunque momento si renda necessario la Regione Piemonte è pronta ad introdurre un sistema di identificazione che associ i dati di navigazione all'utilizzatore reale.
Art. 10. 
(Gestore del Servizio erogato presso le sedi della Regione Piemonte)
1. 
La Regione Piemonte si avvale per la fornitura della connettività necessaria all'erogazione del servizio del CSI Piemonte che è in possesso di autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.
Art. 11. 
(Perimetro del servizio)
1. 
Il servizio consente di:
a) 
navigare in Internet;
b) 
inviare e ricevere posta elettronica;
c) 
utilizzare servizi di messaggistica;
d) 
accedere a social network;
e) 
utilizzare applicazioni che necessitano di connettività Internet;
f) 
usufruire di contenuti audio e video tramite rete, anche in real time.
2. 
Regione e beneficiari dei contributi possono applicare alla rete appositi strumenti di filtro che bloccano i siti ritenuti in contrasto con le finalità pubbliche del servizio. L'elenco dei siti bloccati è pubblicamente accessibile o comunque comunicato alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi e disponibile a chiunque dietro semplice richiesta.
Art. 12. 
(Norme di utilizzo del servizio)
1. 
Le disposizioni di cui al presente articolo sono portate a conoscenza dell'utente, che esprime esplicito impegno, anche attraverso modalità telematiche, a rispettarle, tramite comunicazioni scritte o visualizzazione sul terminale dell'utente stesso all'atto dell'accesso al servizio (ad es. tramite un cosiddetto "captive portal").
2. 
Ogni singolo utente è responsabile dell'attività espletata tramite il proprio terminale e si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente.
3. 
L'utente si impegna in particolare a:
a) 
non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, informativi telematici non espressamente richiesti;
b) 
non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
c) 
assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
d) 
osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico ed alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;
e) 
non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio;
f) 
riconoscere che i gestori del servizio non sono responsabili in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
g) 
assumersi ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;
h) 
implementare, sul proprio terminale, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici o simili;
i) 
sollevare i gestori del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio o per tramite di esso;
l) 
riconoscere che i gestori del servizio non rispondono dei danni di qualsiasi natura (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati e perdite di altra natura) subiti dall'utente e da qualsiasi soggetto terzo, derivanti da o comunque connessi all'uso o al mancato uso del servizio, inclusi ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e interruzione nell'erogazione del servizio.
Art. 13. 
(Sospensione del servizio)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere il servizio erogato presso le proprie sedi senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico.
2. 
Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni i beneficiari dei contributi hanno facoltà di sospendere il servizio erogato senza alcun preavviso e senza alcun addebito a loro carico. Dell'avvenuta sospensione del servizio deve essere data comunicazione e relativa giustificazione, entro 10 giorni dall'accadimento, alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.
3. 
Il servizio deve essere ripristinato, definendo ed applicando regole atte ad evitare il ripetersi delle violazioni verificate, entro 30 giorni dalla sua sospensione. Dell'avvenuto ripristino del servizio deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, alla struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.
Art. 14. 
(Trattamento dati personali. Informativa)
1. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i beneficiari dell'intervento assicurano la conformità del servizio offerto alla normativa sul trattamento dei dati personali e garantiscono che i dati personali che i gestori del servizio (o loro delegati) acquisiscono nel corso dell'erogazione dello stesso sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie o comunque strumentali alla fornitura del servizio stesso.
Art. 15. 
(Controlli)
1. 
La struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi, con propri funzionari o tramite soggetti incaricati, si riserva la possibilità di effettuare controlli in relazione all'effettiva disponibilità e fruibilità del servizio, secondo le regole stabilite dal presente regolamento, tra i beneficiari dei contributi.
Art. 16. 
(Revoca del contributo)
1. 
Il contributo decade e il beneficiario è tenuto al conseguente ristoro delle somme percepite, senza alcun addebito, all'Amministrazione regionale nei seguenti casi:
a) 
utilizzo del servizio con finalità diverse da quelle di cui alla l.r. 5/2011 e del presente regolamento;
b) 
mancata comunicazione entro i termini previsti all'articolo 13, comma 2, dell'avvenuta sospensione del servizio;
c) 
mancato ripristino del servizio sospeso entro i termini previsti all'articolo 13, comma 3.
2. 
La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di esercitare le opportune azioni giuridiche in caso di infrazioni rilevate, siano esse di natura amministrativa o penale.
Art. 17. 
(Norma finale)
1. 
Ulteriori modalità applicative ed istruzioni tecniche relative alla gestione ed al funzionamento del servizio sono stabilite con apposito provvedimento a cura della struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.
Art. 18. 
(Abrogazione)
1. 
Il regolamento 29 maggio 2012, n. 2, è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 17 dicembre 2012
Roberto Cota