Regolamento regionale n. 12 del 11 dicembre 2012  ( Vigente )
"Ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)".
(B.U. 13 dicembre 2012, n. 50)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 ;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15, 14 dicembre 2009, n. 21, 30 novembre 2010, n. 19 e 19 dicembre 2011, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-5049 del 11 dicembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15(Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica " Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"), come sostituito da ultimo dall' articolo 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 16 (Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica " Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20") è sostituito dal seguente: "
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 11 dicembre 2012
Roberto Cota