Regolamento regionale n. 11 del 28 novembre 2012  ( Vigente )
"Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 , in materia di animali esotici".
(B.U. 06 dicembre 2012, n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962 del 28 novembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:
1) 
mammiferi: tutte le specie;
2) 
uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97 ; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
3) 
rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97 .
b) 
detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;
c) 
attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);
d) 
attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.
2. 
Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a), sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 6/2010 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Autorizzazioni)
1. 
Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione.
2. 
Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalità previste al comma 1. La domanda di autorizzazione è, inoltre, corredata di:
a) 
planimetria della sede;
b) 
descrizione delle strutture di detenzione;
c) 
attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all' articolo 9 della l.r. 6/2010 .
3. 
La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1 lettera c) è autorizzata ai sensi del comma 1.
4. 
Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all' articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. 
La domanda di cui al comma 4 è corredata di:
a) 
planimetria della sede;
b) 
della descrizione delle strutture di detenzione;
c) 
attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all' articolo 9 della l.r. 6/2010 5 .
6. 
Ai fini dell'attività di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della l.r. 6/2010 , i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all' articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
7. 
La domanda di cui al comma 6 è corredata di:
a) 
planimetria della sede;
b) 
della descrizione delle strutture di detenzione;
c) 
attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all' articolo 9 della l.r. 6/2010 .
8. 
I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 6/2010 , domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente.
9. 
La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio.
10. 
La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.
11. 
I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
Art. 4. 
(Modalità per la detenzione, l'allevamento e il commercio)
1. 
Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.
Art. 5. 
(Obbligo di registrazione)
1. 
I proprietari di allevamenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e di esercizi commerciali di animali esotici, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, come previsto dall' articolo 8 della l.r. 6/2010 .
2. 
Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.
3. 
Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
Art. 6. 
(Corsi di formazione)
1. 
I corsi di formazione, di cui all' articolo 9 della l.r. 6/2010 , sono organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di referenza regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
2. 
Per l'iscrizione ai corsi, gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
3. 
A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.
4. 
L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7. 
(Parchi faunistici)
1. 
I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall' articolo 10 della l.r. 6/2010 , non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto già disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).
Art. 8. 
(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)
1. 
In ottemperanza all' articolo 11, comma 4 della l.r. 6/2010 , le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all'allegato B del presente regolamento.
Art. 9. 
(Commissione regionale)
1. 
La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla l.r. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di referenza regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche.
2. 
I componenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 6/2010 , sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti è effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati.
3. 
Il componente di cui all' articolo 14, comma 2, lettera d) della l.r. 6/2010 , è designato dal Corpo Forestale Regionale.
4. 
Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico - scientifico, il presidente della commissione può individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare.
5. 
La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.
6. 
Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.
Art. 10. 
(Centro di referenza regionale animali esotici)
1. 
Il Centro di Referenza Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.) di cui all' articolo 16 della l.r. 6/2010 , fornisce il supporto tecnico e scientifico alla Commissione regionale per assicurare la corretta attuazione della legge.
2. 
Il C.R.AN.ES:
a) 
assicura, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della riserva genetica degli animali esotici presenti nel territorio regionale ed in particolare per:
1) 
sviluppo di metodiche per l'identificazione delle specie esotiche e per la verifica del grado di parentela di animali nati in cattività;
2) 
sviluppo di metodiche per la determinazione del sesso di specie che non presentano dimorfismo sessuale;
3) 
sviluppo di metodiche per l'esecuzione di prelievi non invasivi di materiale biologico utili per l'esecuzioni di analisi genetiche;
4) 
sviluppo di metodiche per la determinazione di parametri per la valutazione del benessere animale di specie esotiche;
5) 
sviluppo di metodiche per la diagnosi di malattie degli animali esotici con particolare attenzione alle zoonosi;
b) 
collabora con la Commissione regionale animali esotici per l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla l.r. 6/2010 ;
c) 
promuove progetti di ricerca legati allo studio delle esigenze di mantenimento delle principali specie esotiche presenti in Piemonte e della compatibilità di tali esigenze con la detenzione in cattività.
3. 
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) individua, congiuntamente con il Presidente della Commissione regionale animali esotici e all'interno del proprio personale, il responsabile del C.R.AN.ES. in possesso dei requisiti curriculari e di esperienza professionale necessari per garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate.
4. 
Il responsabile del Centro:
a) 
mantiene i rapporti con la Commissione regionale;
b) 
opera trasversalmente occupandosi di individuare e coordinare le diverse strutture dell'Istituto che abbiano le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;
c) 
promuove iniziative e progetti da sottoporre ad approvazione regionale.
5. 
Eventuali ulteriori modalità organizzative sono adottate dall'IZS di concerto con le strutture regionali competenti, sulla base di nuove esigenze di sviluppo dei compiti assegnati.
6. 
Per lo svolgimento delle attività del C.R.A.N.E.S. si fa fronte con lo stanziamento finanziario di cui all' articolo 25 della l.r. 6/2010 .
Art. 11. 
(Vigilanza)
1. 
La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, può avvalersi del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001 n. 2113 (Attività di vigilanza regionale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. Potenziamento del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria - NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente.
2. 
Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all' articolo 8 della l.r. 6/2010 .
3. 
Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
4. 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della l.r. 6/2010 , resta in capo alle ASL piemontesi.
Art. 12. 
(Norma finale)
1. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle esigenze di adeguamento imposte dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 novembre 2012
Roberto Cota