Regolamento regionale n. 10 del 28 novembre 2012  ( Vigente )
"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)".
(B.U. 06 dicembre 2012, n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 66-4995 del 28 novembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte) è inserito il seguente: "
2 bis.
L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni qualora eseguano interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.
".
3. 
Dopo l' articolo 11 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R è inserito il seguente: "
Art. 11 bis.
(Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea)
1.
Ogni riferimento normativo, relativo alle imprese iscritte all'Albo e riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, è esteso alle imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.
2.
Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, le analoghe qualifiche sono possedute dalle imprese che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente ed in modo esclusivo, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 novembre 2012
Roberto Cota