Regolamento regionale n. 9 del 16 novembre 2012  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)".
(B.U. 22 novembre 2012, n. 47)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 - 4785 del 15 ottobre 2012

Visto il dispositivo n. 13/2012/PREV del 14 novembre 2012 della Corte dei Conti;

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
FINALITA' E DEFINZIONI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte):
a) 
individua gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti escursionistiche provinciali e regionale e per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico;
b) 
definisce le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico;
c) 
definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato;
d) 
individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete locale, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
e) 
individua i criteri per la concessione dei contributi e le tipologie di attività finanziabili;
f) 
definisce le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
percorso escursionistico (di seguito denominato percorso): un tracciato escursionistico ben definito, composto da elementi minimi detti tratte, inserito nel catasto e nella rete regionale del patrimonio escursionistico, che si svolge in gran parte su:
1) 
tratti di viabilità di proprietà regionale, provinciale, comunale e militare così come definiti all'articolo 2, comma 3, lettere da c) a f bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
2) 
sentieri così come definiti all' articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2010 ;
3) 
tratti di viabilità minore così come definiti all' articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 12/2010 ;
b) 
tratta: una porzione omogenea di percorso definita da un punto iniziale e finale, caratterizzata da una serie di elementi che la connotano, come la tipologia di tracciato, di fondo, la difficoltà escursionistica ed altre caratteristiche ritenute significative;
c) 
itinerario: l'unione di percorsi o tratte appartenenti a percorsi esistenti e compresi nel catasto regionale del patrimonio escursionistico, che si sviluppa prevalentemente in ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo e che si inserisce e si integra con l'offerta turistica sul territorio di riferimento. L'itinerario, della durata di uno o più giorni, deve essere opportunamente segnalato, infrastrutturato e supportato da adeguati servizi all'escursionista;
d) 
tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dell'itinerario stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza; nel caso di itinerario della durata di poche ore, deve essere prevista un'unica tappa;
e) 
via ferrata: un tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;
f) 
via di arrampicata: un tracciato su roccia più o meno verticale di lunghezza e difficoltà variabile, caratterizzato da appigli per le mani e appoggi per i piedi d'ogni forma e dimensione, naturali e no, atti a facilitare la progressione;
g) 
sito di arrampicata: un'insieme di aree caratterizzate da vie di arrampicata sportiva monotiro con caratteristiche di sicurezza e di percorribilità tali da essere anche considerate idonee alla facilitazione dell'apprendimento della pratica sportiva.
Capo II. 
LA RETE ED IL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
Art. 3. 
(Indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale)
1. 
La rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, ed il relativo catasto sono strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale attuata dalla Regione Piemonte e dagli enti territoriali competenti.
2. 
La Regione Piemonte definisce, in accordo con le province ed i soggetti gestori individuati all' articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2010 , l'organizzazione della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico, nel rispetto dei livelli di pianificazione di cui all' articolo 5 della l.r. 12/2010 .
3. 
Ai fini della prima definizione ed approvazione della RPE, nonché dei suoi aggiornamenti a cadenza triennale, la Giunta regionale, sulla base di una valutazione tecnica ricognitiva sulla consistenza e funzione dei percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata presenti sul territorio regionale o della preesistente pianificazione escursionistica regionale, adotta lo schema di rete regionale di cui all' articolo 5, comma 3, della l.r. 12/2010 con la relativa articolazione dei settori escursionistici e lo presenta alle province per la successiva individuazione delle reti escursionistiche provinciali.
4. 
Sulla base della proposta regionale, le province organizzano conferenze pianificatorie e definiscono il numero dei settori, le reti escursionistiche locali e gli ambiti di competenza gestionale. Alle conferenze partecipano i soggetti gestori della rete escursionistica individuati all' articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2010 e le associazioni componenti le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico.
5. 
Le reti escursionistiche provinciali definite a seguito del processo di pianificazione congiunta sono adottate dalle rispettive province e dagli enti interessati alla gestione della rete escursionistica e pubblicate all'albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di sessanta giorni.
6. 
Ai fini della pubblicazione e della successiva approvazione da parte degli enti interessati, la rete è rappresentata per ogni provincia, dai seguenti elaborati:
a) 
lista dei percorsi: sintesi complessiva del catasto a livello provinciale contente i dati identificativi di ciascun percorso;
b) 
tavole cartografiche della rete regionale articolate a livello provinciale in scala 1:50.000;
c) 
relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione della rete escursionistica provinciale.
7. 
La fase di pubblicazione deve altresì contemplare la comunicazione ai soggetti privati proprietari dei sedimi su cui insistono le infrastrutture oggetto d'inserimento nella rete regionale, da effettuarsi nel rispetto delle procedure indicate all'articolo 9.
8. 
Al termine del periodo di pubblicazione, apportate le opportune modifiche introdotte a seguito delle osservazioni ed opposizioni pervenute, lo schema di rete provinciale è inviato alla Regione per le verifiche tecniche e la riorganizzazione a livello regionale. Completate tali procedure la rete è definitivamente approvata dalla Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico.
Art. 4. 
(Organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico)
1. 
Il catasto regionale del patrimonio escursionistico è costituito da una banca dati informativa collegata ad un sistema informativo geografico contenente, per ogni provincia, i dati identificativi, descrittivi e geografici di ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata.
2. 
La rete e il catasto regionale del patrimonio escursionistico sono organizzati in tre distinte sezioni:
a) 
sezione A: rete e catasto regionale dei percorsi;
b) 
sezione B: rete e catasto regionale delle vie ferrate;
c) 
sezione C: rete e catasto regionale dei siti di arrampicata.
3. 
Il catasto regionale del patrimonio escursionistico suddivide il territorio in zone, aree e settori:
a) 
le zone identificano il territorio regionale e i territori provinciali;
b) 
le aree sono costituite da sottozone corrispondenti ad aggregazioni di settori omogenei dal punto di vista territoriale. La suddivisione in aree può essere operata quando una zona corrispondente ad una provincia è territorialmente troppo vasta per definire la codifica dei singoli percorsi. Normalmente una zona viene divisa in non più di tre aree;
c) 
i settori sono costituiti da porzioni di territorio entro un'area o una zona con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino ad un massimo di cento percorsi, cento siti di arrampicata e cento vie ferrate.
4. 
Il catasto regionale del patrimonio escursionistico identifica ogni percorso, via ferrata e sito di arrampicata con un codice univoco riferito alle zone, aree e settori di cui al comma 3 e ad altri dati essenziali secondo le modalità indicate negli Indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
5. 
Sono registrati nel catasto del patrimonio escursionistico anche gli itinerari secondo quanto previsto dall'articolo 10.
Art. 5. 
(Banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico)
1. 
La rete ed il catasto regionali del patrimonio escursionistico costituiscono strumento di conoscenza e di informazioni gestito, aggiornato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30 e messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione.
2. 
Le iniziative di valorizzazione hanno finalità pubbliche e in nessun caso i dati del patrimonio escursionistico possono essere utilizzati o ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici indicati negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
3. 
Le banche dati del patrimonio escursionistico sono organizzate in tre distinte sezioni:
a) 
sezione A, comprende i dati della rete e del catasto regionale dei percorsi escursionistici strutturati in banche dati composte da:
1) 
elementi geometrici lineari, che descrivono i percorsi facenti parte della rete, suddivisi in elementi minimi detti tratte;
2) 
elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e punti di interesse funzionali alla fruizione della rete;
3) 
tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;
b) 
sezione B, comprende i dati della rete e del catasto regionale delle vie ferrate strutturati in banche dati composte da:
1) 
elementi geometrici lineari, che descrivono le vie ferrate facenti parte della rete;
2) 
elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e le attrezzature funzionali alla fruizione della via ferrata;
3) 
tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;
c) 
sezione C, comprende i dati del catasto regionale dei siti di arrampicata strutturati in banche dati composte da:
1) 
elementi geometrici areali che definiscono ogni singolo sito di arrampicata incluso nel catasto;
2) 
tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche che definiscono con precisione le diverse vie di arrampicata contenute all'interno del sito.
Art. 6. 
(Indirizzi tecnici per il rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella Rete regionale)
1. 
Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei dati inseriti nel catasto del patrimonio escursionistico, i tracciati dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono rilevati secondo le modalità contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
Capo III. 
PROCEDURE PER L'INCLUSIONE NELLA RPE DI PERCORSI, VIE FERRATE, SITI DI ARRAMPICATA E PER LA REGISTRAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI
Art. 7. 
(Inclusione di un percorso nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)
1. 
Possono proporre l'inclusione di un percorso nella RPE i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all' articolo 10 della l.r. 12/2010 , sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all' articolo 9 della l.r. 12/2010 .
2. 
La proposta di inclusione è indirizzata alla struttura regionale competente in materia di valorizzazione del patrimonio escursionistico (di seguito indicata come struttura regionale competente), allegando la seguente documentazione redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30:
a) 
scheda del percorso;
b) 
cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;
c) 
documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;
d) 
attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;
e) 
documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità di cui all'articolo 9;
f) 
attestazione relativa all'eventuale attraversamento di territori della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità).
3. 
La struttura regionale competente valuta in via preliminare la proposta di inclusione entro trenta giorni dal ricevimento, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:
a) 
la proposta deve riguardare infrastrutture che siano già turisticamente frequentate; nel caso di infrastrutture viabili ricadenti su proprietà private, il transito escursionistico può avvenire a fronte di una preesistente servitù di uso pubblico gravante sull'infrastruttura oppure per autorizzazione formalmente concessa da parte dei proprietari oppure liberamente, da tempi immemorabili;
b) 
possono essere inclusi nella rete i percorsi con tipologia di fondo prevalentemente diversa dall'asfalto (almeno l'ottanta per cento del percorso). Nell'ambito di tale valutazione possono essere omessi i percorsi che necessariamente, ai fini di garantire continuità allo sviluppo dell'itinerario, devono attraversare i centri abitati;
c) 
eventuali tratti di collegamento su strade destinate alla circolazione veicolare sono possibili solo nel caso in cui non sia possibile identificare un'alternativa su sentieri o strade minori.
4. 
Concluso l'esame preliminare con esito positivo, la proposta di inclusione è trasmessa alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
5. 
La valutazione da parte delle province ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4 è condotta in base ai seguenti criteri generali:
a) 
rilevanza del percorso ai fini dello sviluppo della rete provinciale;
b) 
grado di interconnessione con gli altri percorsi già accatastati e, più in specifico, in base ai seguenti principi:
1) 
interconnessione con la rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;
2) 
collegamento con colli e valichi per l'accesso ai territori vicini, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;
3) 
raggiungimento di rifugi e punti di arroccamento fondamentali come basi di partenza per l'attività escursionistica ed alpinistica;
4) 
collegamento con siti e località ritenute importanti a fini turistici o che si intende comunque valorizzare per motivi culturali, storici o devozionali;
5) 
possibilità di servire alpeggi e altre località importanti dal punto di vista turistico e della fruizione;
6) 
definizione di una rete armonica e ben collegata attraverso l'eventuale ripristino di tracciati in disuso ma funzionali al collegamento tra quelli esistenti e, solo dove assolutamente indispensabile, anche attraverso l'apertura di nuovi tracciati sempre con funzione di collegamento tra quelli esistenti;
7) 
connessione con percorsi e reti sentieristiche a livello provinciale e regionale, con particolare riferimento tanto ad itinerari di lunga percorrenza in quota, quanto a circuiti turistici pedonali di bassa quota;
8) 
possibilità di servire aree scarsamente interessate da flussi escursionistici e che possono quindi essere valorizzate a partire dalla loro inclusione nella rete;
9) 
salvaguardia delle aree ritenute più fragili o non idonee al transito di flussi escursionistici;
10) 
assenza lungo il percorso di ostacoli di qualsivoglia genere, anche di siti o attività incompatibili alla fruizione escursionistica per la loro presunta nocività.
6. 
Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni al fine dell'accettazione della stessa.
7. 
In caso di accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione del percorso nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando altresì il codice e la tipologia (principale, secondario, collegamento o variante) assegnati al percorso stesso e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo GPS effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
8. 
Al ricevimento della documentazione di cui al comma 7 ed entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la struttura regionale competente conclude il procedimento con il definitivo accatastamento.
Art. 8. 
(Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)
1. 
Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all' articolo 11 della l.r. 12/2010 , sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all' articolo 9 della l.r. 12/2010 .
2. 
Le proposte di inclusione sono indirizzate alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:
a) 
scheda del sito di arrampicata o della via ferrata;
b) 
cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;
c) 
cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;
d) 
documentazione fotografica;
e) 
attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario.
3. 
La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
4. 
Entro 30 giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:
a) 
collocazione del sito di arrampicata o della via ferrata non nelle pertinenze di strade aperte alla circolazione stradale;
b) 
interconnessione del sito arrampicata e della via ferrata in rapporto alla rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;
c) 
collegamento con la RPE, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;
d) 
assenza di interferenza con le aree ritenute più fragili per motivi ambientali, geologici o di salvaguardia paesaggistica;
e) 
presenza di apposita segnaletica verticale e orizzontale di accesso a partire dai punti di attestazione veicolare o dalla RPE;
f) 
presenza di appositi pannelli informativi posizionati in corrispondenza dei punti di attestazione veicolare o nelle immediate vicinanze;
g) 
attestazione di conformità alle normative vigenti, all'atto della proposta di inserimento o progetto dell'infrastruttura;
h) 
piano di gestione pluriennale;
i) 
regolamento di fruizione;
j) 
piano di evacuazione predisposto dal soccorso alpino;
k) 
individuazione di un'area o accesso nelle vicinanze del sito di arrampicata o della via ferrata funzionali all'espletamento delle operazioni di soccorso;
l) 
presenza, nel caso del sito di arrampicata, di un'area parcheggio nelle vicinanze (non oltre 30 minuti a piedi);
m) 
presenza di servizi igienici, anche chimici, nelle vicinanze del sito e della via ferrata;
n) 
presenza di almeno cinque vie monotiro;
o) 
apposita segnalazione dei confini del sito attrezzato.
5. 
La valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere f), g), h), i) e p), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
6. 
Per i siti di arrampicata specificatamente utilizzati a fini dell'avvio alla pratica sportiva dei principianti il parere deve tener conto dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
a) 
presenza di un accesso agevole dall'alto anche per la predisposizione, senza salita di un primo di cordata, del sistema di assicurazione dal basso;
b) 
segnaletica d'accesso alla sommità delle vie (i settori di arrampicata devono essere inequivocabilmente indicati e delimitati per mezzo di cartelli e di apposite separazioni);
c) 
presenza di almeno cinque vie monotiro;
d) 
sentiero o percorso di accesso al sito privo di difficoltà e circolazione agevole ai piedi della parete;
e) 
possibilità di accesso per veicoli per il trasporto collettivo nelle immediate vicinanze (10 minuti).
7. 
La valutazione dei requisiti di cui al comma 6, lettere a) e c), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
8. 
Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni per l'accoglimento.
9. 
A seguito dell'accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando il codice della via ferrata o del sito di arrampicata e, per quel che riguarda il sito di arrampicata, la tipologia (sito di arrampicata sportiva, settore scuola, falesia, blocchi, terreno d'avventura, ecc.) e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
10. 
Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con il definitivo accatastamento delle infrastrutture da parte della struttura regionale competente.
Art. 9. 
(Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata)
1. 
I comuni interessati all'inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d'uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, provvedono a darne informazione nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono proporre opposizione al comune interessato. La comunicazione ai proprietari può essere effettuata anche in via sintetica sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del percorso ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili riportando il tracciato su estratto cartografico in scala 1:10.000.
2. 
Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicate le modalità di fruizione di tali tracciati e di mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trovano gli stessi, a tutela della sicurezza dei turisti e della proprietà interessata.
3. 
Sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata il transito escursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all' articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale .
4. 
Sui percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Le tipologie di interventi di manutenzione sono definite negli Indirizzi tecnici di cui all'articolo 30. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente ed eventualmente nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.
5. 
Espletate positivamente le procedure di pubblicità i comuni provvedono ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.
6. 
Le vie ferrate ed i siti di arrampicata da includere nella rete escursionistica regionale sono individuati dai comuni nel rispetto delle modalità procedurali definite all'articolo 8.
7. 
Le vie ferrate ed i siti di arrampicata individuati possono insistere su sedimi di proprietà comunale o di proprietà privata o essere in disponibilità dell'amministrazione comunale.
8. 
Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione comunale deve comunicare ai proprietari la proposta di inserimento nella rete regionale ed ottenere dagli stessi il formale impegno a concedere le superfici interessate in uso pubblico per un periodo di diciannove anni, rinnovabili, a partire dalla data di accoglimento dell'istanza di inserimento nella rete.
9. 
L'area su cui insiste la via ferrata o il sito di arrampicata deve essere destinata urbanisticamente ad uso agricolo, verde pubblico o sportivo. Con lo stesso atto si definiscono altresì le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulle aree interessate dalle vie ferrate e siti di arrampicata proposte ai fini dell'inserimento nella rete regionale.
Art. 10. 
(Registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico: enti proponenti e criteri di ammissibilità)
1. 
Possono richiedere la registrazione a catasto di un itinerario, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all' articolo 10 della l.r. 12/2010 , sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all' articolo 9 della l.r. 12/2010 .
2. 
Le richieste di registrazione sono indirizzate alla struttura regionale competente, allegando la seguente documentazione:
a) 
scheda itinerario;
b) 
cartografia dell'itinerario in formato numerico e cartaceo;
c) 
documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità di cui all'articolo 13;
d) 
documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale di cui all'articolo 14;
e) 
documentazione attestante la fruizione specifica dell'itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica di cui all'articolo 15;
f) 
attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività di valorizzazione dell'itinerario.
3. 
La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
4. 
Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:
a) 
appartenenza dei percorsi coinvolti nell'itinerario alla RPE e al relativo catasto;
b) 
percorribilità dell'intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
c) 
fruibilità dell'itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell'itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza.
5. 
Nel caso in cui l'itinerario si sviluppi in più territori provinciali, anche di altre regioni, è necessario altresì che la documentazione tecnica da presentare a cura del proponente ai fini della registrazione sia approvata dalle province interessate, sentito il parere delle relative consulte provinciali per il patrimonio escursionistico laddove siano costituite. È necessario inoltre che siano attivati gli specifici accordi di programma previsti dalla l. 241/1990 tra le amministrazioni interessate.
6. 
Per gli itinerari di rilevanza internazionale è altresì necessaria l'approvazione da parte dell'ente omologo competente negli ambiti territoriali oltre confine.
7. 
Ricevuto il parere provinciale di cui al comma 4, la struttura regionale prosegue l'istruttoria classificando l'itinerario secondo le tipologie previste all'articolo 11.
8. 
Laddove l'itinerario si qualifichi positivamente in ordine alla gestione e manutenzione dei percorsi che lo compongono, all'organizzazione dei servizi turistici collegati, all'informazione e promozione escursionistica, oppure si caratterizzi per l'elevato valore storico-culturale, oppure ancora per la destinazione ad una particolare fruizione, la struttura regionale, su proposta dell'ente proponente o di propria iniziativa, può assegnare, oltre alla specifica classe di riferimento di cui all'articolo 11, eventuali attributi relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12. Ai fini di tali ulteriori riconoscimenti la struttura regionale competente può avvalersi, nella fase di analisi delle caratteristiche dell'itinerario, del supporto tecnico di altre strutture regionali competenti nelle materie collegate agli aspetti oggetto di valutazione.
9. 
Ai fini della registrazione di itinerari di valenza interprovinciale o internazionale l'istruttoria si completa attraverso l'acquisizione del parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico che si avvale del gruppo tecnico di cui all'articolo 25, comma 4, per l'esame di merito della proposta.
10. 
In caso di esito positivo dell'istruttoria, la struttura regionale competente approva la registrazione dell'itinerario nella RPE e nel relativo catasto e ne informa il soggetto proponente, comunicando altresì la classe assegnata all'itinerario e gli eventuali attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12.
11. 
Il soggetto proponente ha l'obbligo di segnalare alla struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell'itinerario.
12. 
La registrazione ha la durata di cinque anni, decorsi i quali l'ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.
13. 
La struttura regionale competente può comunque, in ogni momento, effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.
14. 
La richiesta di registrazione di un itinerario a catasto può avvenire contestualmente alla richiesta di inclusione dei percorsi coinvolti, sempre che siano rispettati tutti i criteri e presentata tutta la documentazione di cui al comma 2 e all'articolo 7.
Art. 11. 
(Classificazione degli itinerari)
1. 
Gli itinerari sono classificati in:
a) 
itinerari di I livello o livello regionale (I.R.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che resentano tutte le seguenti caratteristiche:
1) 
collegamenti e interconnessioni interregionali o internazionali;
2) 
sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente superiore ai 100 chilometri;
3) 
suddivisione in un certo numero di tappe generalmente più di dieci) ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;
b) 
itinerari di II livello o livello provinciale (I.P.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
1) 
sviluppo prevalente entro una singola provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali;
2) 
sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente tra i 10 e i 100 chilometri;
3) 
suddivisione in un certo numero di tappe generalmente meno di dieci), ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;
c) 
itinerari di II livello o livello provinciale con sviluppo di alta montagna (I.P.Mont.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
1) 
altitudine media dell'intero percorso superiore indicativamente ai 1.500 metri di quota;
2) 
suddivisione in un certo numero di tappe (inferiore a dieci), ben definite, di lunghezza adeguata e con relativi posti tappa per il pernottamento sempre rappresentati da rifugi e bivacchi in quota;
3) 
condizioni che richiedono un adeguato equipaggiamento (abbigliamento e minima attrezzatura alpinistica come piccozza e ramponi);
d) 
itinerari di livello locale o di prossimità (I.L.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
1) 
valenza locale e sviluppo limitato (indicativamente tra i 3 ed i 10 chilometri) con un tracciato che attraversa il territorio di non più di tre comuni;
2) 
percorribilità in giornata e assenza della suddivisione in tappe.
Art. 12. 
(Itinerari di qualità, itinerari di interesse storico-culturale e itinerari a fruizione specifica)
1. 
La struttura regionale competente, nel corso della registrazione a catasto di un itinerario può assegnare all'itinerario stesso, oltre alla classe di cui all'articolo 11, ulteriori attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie che seguono:
a) 
itinerario di qualità di cui all'articolo 13;
b) 
itinerario di interesse storico-culturale di cui all'articolo 14;
c) 
itinerario a fruizione specifica secondo le ulteriori sotto-tipologie di cui all'articolo 15.
2. 
È possibile attribuire ad uno stesso itinerario più di una delle tipologie di cui al comma 1.
Art. 13. 
(Itinerari di qualità)
1. 
Sono definiti Itinerari di qualità quegli itinerari che presentano, oltre ad un elevato valore ambientale o culturale, le caratteristiche organizzative e di qualità che seguono:
a) 
gestione e manutenzione dell'itinerario garantita a tempo indeterminato (da parte del soggetto competente ai fini della gestione tecnica del settore della rete o affidata a soggetto esterno);
b) 
valore turistico dell'itinerario e del territorio coinvolto, in termini di:
1) 
buona organizzazione, presenza e qualità delle strutture ricettive e dei servizi all'escursionista presenti sul territorio;
2) 
buona organizzazione dell'informazione turistica dedicata all'escursionismo;
3) 
dotazione e corretta distribuzione di strumenti di promozione e divulgazione cartacei (in particolare mappe o cartoguide) o web, di cui all'articolo 29;
4) 
presenza di proposte escursionistiche integrate nel contesto dell'offerta turistica locale.
Art. 14. 
(Itinerari di interesse storico-culturale)
1. 
Sono definiti itinerari di interesse storico-culturale quegli itinerari che appartengono ad una o più delle seguenti categorie:
a) 
itinerari significativi per specifiche memorie storiche;
b) 
itinerari devozionali;
c) 
itinerari utilizzati in passato a fini commerciali, strategici, militari;
d) 
itinerari utilizzati in passato per migrazioni di popolazioni;
e) 
itinerari transfrontalieri;
f) 
itinerari che presentino tratti caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse, per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco);
g) 
itinerari caratterizzati da un ruolo strutturale per gli insediamenti rurali;
h) 
itinerari che presentano tratti panoramici, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e su beni paesaggistici;
i) 
itinerari riconducibili ai tracciati presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e riportate nelle mappe Teresiane e Rabbini.
2. 
Gli itinerari di interesse storico-culturale possono essere inseriti all'interno degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sono da questi sottoposti a specifiche prescrizioni finalizzate alla loro tutela derivanti dal Piano paesaggistico regionale e dalle relative norme ed in particolare riferite ai seguenti indirizzi ed obbiettivi:
a) 
permanenza, continuità e leggibilità del tracciato antico anche in presenza di modifiche e varianti;
b) 
integrità, mantenimento e ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti, nonché dei materiali utilizzati;
c) 
conservazione e leggibilità dei segni storicamente legati alla presenza del tracciato, quali allineamento di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
Art. 15. 
(Itinerari a fruizione specifica)
1. 
Il soggetto gestore della rete locale, in accordo con i comuni territorialmente interessati, le associazioni e la struttura regionale competente, può individuare degli itinerari destinati ad una specifica modalità di fruizione come:
a) 
itinerari cicloescursionistici;
b) 
ippovie;
c) 
itinerari invernali;
d) 
itinerari destinati ad altre e diverse modalità fruitive.
2. 
Le caratteristiche degli itinerari a fruizione specifica sono contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
3. 
Gli itinerari a fruizione specifica devono essere segnalati secondo quanto indicato all'articolo 27, comma 5, lettera b), numero 2).
Capo IV. 
Modalità di fruizione della rete locale
Art. 16. 
(Fruizione multipla)
1. 
La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.
Art. 17. 
(Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike)
1. 
Ferme restando le indicazioni di cui all' articolo 16, comma 5, della l.r. 12/2010 , la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. 
Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all' articolo 10 della l.r. 12/2010 , può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:
a) 
interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
b) 
mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la bicicletta per un certo tratto);
c) 
destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.
3. 
È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.
4. 
Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.
Art. 18. 
(Indirizzi per la fruizione a cavallo)
1. 
La fruizione dei percorsi della RPE a cavallo è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. 
Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all' articolo 10 della l.r. 12/2010 può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:
a) 
interdire la fruizione a cavallo, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo di riportare il simbolo di divieto per fruizione a cavallo secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
b) 
mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti.
3. 
È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio dei cavalli, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito dei cavalli su tali tratti.
4. 
Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.
Art. 19. 
(Norme di comportamento ed informazione agli escursionisti)
1. 
La fruizione di tutti i percorsi della RPE è regolamentata dalle norme del d. lgs. 285/1992 per gli ambiti di applicazione e dalle specifiche norme di comportamento contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
2. 
Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori deve riportare le norme di comportamento di cui al comma 1 su tutti i pannelli della rete dei percorsi escursionistici a qualsiasi livello (pannelli della rete regionale, provinciale, locale e pannelli di itinerario di cui all'articolo 28) e su tutto il materiale promozionale e divulgativo (carte, guide e siti web, di cui all'articolo 29).
3. 
Secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30, è altresì obbligatorio riportare sugli strumenti di cui al comma 2 le informazioni relative a:
a) 
tipo di infrastrutture viabili comprese nella rete escursionistica;
b) 
regolamentazione del traffico motorizzato sui percorsi della rete;
c) 
eventuali divieti per il transito con bicicletta/MTB o a cavallo sui percorsi della rete;
d) 
livello di difficoltà assegnato a ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata;
e) 
itinerari a fruizione specifica con relativi gradi di difficoltà di cui all'articolo 15.
Capo V. 
VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA
Art. 20. 
(Disposizioni generali)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 11 della l.r. 12/2010 :
a) 
promuove la pratica in sicurezza dell'arrampicata su roccia e del ferratismo tramite la creazione di una rete di siti di arrampicata e vie ferrate di valenza regionale inclusi nella RPE; promuove altresì la loro riqualificazione, la periodica manutenzione e la promozione, in quanto parti integranti del patrimonio escursionistico regionale;
b) 
detta gli indirizzi in merito alle loro modalità fruitive.
2. 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i siti di arrampicata e le vie ferrate costituiscono, insieme alle relative pertinenze, un sistema organizzativo e gestionale omogeneo.
3. 
Ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 12/2010 , al comune compete:
a) 
l'individuazione delle vie ferrate dei siti di arrampicata da proporre alla Regione;
b) 
la progettazione, la realizzazione, la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dei siti di arrampicata e delle vie ferrate inseriti nella RPE e delle relative pertinenze;
c) 
la predisposizione di un regolamento relativo alle modalità di accesso e fruizione del sito di arrampicata o via ferrata tenuto altresì conto di eventuali disposizioni già vigenti relative alla fruizione di infrastrutture in aree tutelate sotto il profilo urbanistico o ambientale.
4. 
La progettazione contempla i seguenti ambiti:
a) 
realizzazioni ex-novo;
b) 
interventi di estensione, adeguamento, riqualificazione, manutenzione straordinaria di siti di arrampicata e vie ferrate esistenti e da includere o già incluse nella rete del patrimonio escursionistico regionale.
5. 
La progettazione deve contemplare, in aggiunta alle specifiche previste dalle norme vigenti, uno studio geologico strutturale che individui preliminarmente le caratteristiche geologico-tecniche delle aree interessate dagli interventi al fine di garantire un ulteriore elemento conoscitivo a supporto della progettazione delle opere.
6. 
La gestione contempla le seguenti attività:
a) 
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, controllo dell'infrastruttura e delle sue pertinenze ai fini di garantirne la frequentazione in sicurezza da parte degli utenti;
b) 
organizzazione delle modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture interessate e della loro pertinenze in ordine alle disposizioni regolamentari comunali vigenti.
7. 
La manutenzione ordinaria contempla l'insieme di interventi, da eseguirsi periodicamente, di riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le vie di arrampicata e ferrate esistenti ed inserite nella RPE purché non comportino modifiche alle strutture in parete e ai percorsi delle vie medesime. Sono da annoverare in questa tipologia d'intervento anche la manutenzione delle pertinenze ovvero i lavori di pulizia dei percorsi di accesso, di alcuni luoghi di attestazione veicolare (parcheggi) e il rinnovamento della segnaletica orizzontale o la riparazione della segnaletica verticale.
8. 
Le attività inerenti la gestione devono essere previste in uno specifico piano pluriennale predisposto dal comune che tenga conto delle caratteristiche tecniche del sito di arrampicata e della via ferrata. Nel piano sono individuati gli interventi da eseguire sulle vie ferrate, siti di arrampicata e relative pertinenze, le modalità esecutive, la tempistica di realizzazione e le verifiche periodiche da effettuare anche al fine di individuare gli eventuali ulteriori interventi necessari, le modalità per organizzare l'accesso e la fruizione degli utenti in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari comunali comprese le eventuali attività di controllo.
9. 
Il piano di gestione è attuato dal comune direttamente o attraverso un soggetto gestore qualificato per la realizzazione delle attività previste dal piano e convenzionato con il comune stesso ai fini della gestione. Il gestore è tenuto, oltre agli adempimenti previsti nella convenzione, a garantire la copertura assicurativa relativa all'utilizzo dell'area e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo della stessa nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dei singoli fruitori in ordine ad un uso inappropriato dei sistemi di sicurezza e alla inosservanza dei disposti regolamentari inerenti modalità di fruizione e accesso alla via ferrata e sito di arrampicata.
10. 
Il regolamento di cui al comma 3, lettera c), deve contemplare almeno i seguenti aspetti:
a) 
modalità di raggiungimento dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, preferibilmente con mezzi non motorizzati e modalità d'uso dei servizi a disposizione, quali aree di parcheggio, servizi navetta, rastrelliere per biciclette;
b) 
modalità d'accesso ai siti di arrampicata ed alle vie ferrate: il comune può infatti subordinare l'accesso alle via ferrate di propria competenza al pagamento di una quota contributiva a supporto dei costi di manutenzione della via, degli accessi, della cartellonistica informativa e degli eventuali servizi annessi, apponendo opportuna segnaletica; anche l'accesso gratuito va segnalato;
c) 
norme comportamentali per la fruizione del sito o della via ferrata nonché disposizioni riguardanti l'attrezzatura da impiegare;
d) 
eventuali restrizioni circa la fruizione del sito di arrampicata o della via ferrata in particolari condizioni meteorologiche, ambientali e stagionali;
e) 
divieti da parte di fruitori o personale non autorizzato di apportare qualsiasi modifica e alterazione alla roccia, all'attrezzatura dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, nonché alla relativa segnaletica;
f) 
norme di comportamento sul rispetto dei luoghi relative a: gestione dei rifiuti, accensione di fuochi, rispetto dei fondi privati, rispetto delle colture agricole e di aree di particolare valore naturalistico;
g) 
le modalità di segnalazione da parte dei frequentatori di eventuali problemi relativamente all'attrezzatura in loco, alla presenza di blocchi instabili, di rifiuti alla base delle parete, o di qualsiasi altro problema legato al sito di arrampicata o alla via ferrata.
11. 
Il comune di propria iniziativa o su segnalazione del soggetto gestore convenzionato, in caso di accertate situazioni di pericolosità vieta attraverso l'adozione di appositi provvedimenti l'accesso alle vie ferrate ed ai siti di arrampicata e l'esercizio dell'arrampicata nelle zone individuate, a tutela della incolumità pubblica.
12. 
I comuni, ai fini dell'individuazione, progettazione, realizzazione, attrezzatura e manutenzione dei siti di arrampicata sportiva e della vie ferrate, nonché per la determinazione delle loro modalità fruitive, possono istituire specifiche commissioni tecniche consultive locali composte da rappresentanti del:
a) 
Collegio regionale Guide alpine del Piemonte;
b) 
Federazione arrampicata sportiva italiana (FASI);
c) 
Club alpino italiano (CAI);
d) 
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
e) 
associazioni locali utilizzatrici delle pareti di arrampicata.
Capo VI. 
TUTELA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
Art. 21. 
(Tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale)
1. 
La RPE è rappresentata nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ed è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano stesso.
2. 
Le province ed i comuni rappresentano, in sede di formazione ed approvazione della pianificazione territoriale e paesaggistica, la rete escursionistica di propria competenza.
3. 
In particolare le province provvedono, coerentemente alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme, a valorizzare le reti escursionistiche provinciali.
4. 
Gli itinerari d'interesse storico-culturale di cui all'articolo 14 possono altresì essere riconosciuti per il loro valore nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ai sensi delle norme del Piano stesso e nell'ambito degli altri strumenti di pianificazione previsti, ai vari livelli territoriali, dalla l.r. 56/1977 ed essere sottoposti da tali strumenti a specifiche prescrizioni finalizzate a tutelare la loro riconoscibilità nonché il rapporto con il contesto, tenuto conto delle funzioni svolte dai percorsi facenti parte di tali itinerari e delle caratteristiche del territorio attraversato ed in coerenza con il Piano paesaggistico regionale e con le relative norme.
5. 
Nell'ambito della rete escursionistica regionale non possono essere individuati dai comuni percorsi per mezzi motorizzati ai sensi dell' articolo 11, comma 3, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate a carico della rete stradale. Su tali percorsi non è altresì ammessa l'organizzazione di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada temporanee secondo le disposizioni dell' articolo 11, comma 5 bis, della l.r. 32/1982 . Restano vigenti le deroghe previste dall'articolo 11, comma 6 della stessa legge.
6. 
Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori è tenuto a segnalare, secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30, le limitazioni di cui al comma 5 sui percorsi della rete escursionistica.
Art. 22. 
(Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata)
1. 
La manutenzione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata è definita coordinata nell'ambito della pianificazione biennale prevista all' articolo 13 della l.r. 12/2010 e secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
2. 
Ai fini della manutenzione dei percorsi inclusi nella RPE i soggetti responsabili per la gestione dei settori escursionistici individuano i percorsi oggetto d'intervento sulla base delle priorità dagli stessi stabilite in ordine alla fruizione escursionistica, alle tipologie d'intervento necessarie, tenendo altresì in debita considerazione i tempi previsti per la realizzazione degli interventi anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi richiesti.
3. 
Nel caso gli interventi interessino sedimi di proprietà privata e si tratti di operazioni di manutenzione ordinaria rientranti nelle tipologie di intervento corrispondenti alla casistica prevista all'atto d'inserimento nella rete regionale, richiamato l'articolo 9, comma 4, non è necessario ottenere formale autorizzazione da parte del proprietario o titolare di diritti reali. Qualora le operazioni previste si discostino dalla casistica anzidetta il soggetto attuatore degli interventi, oltre ad ottemperare alle previste procedure autorizzative, deve ottenere formale autorizzazione all'esecuzione delle operazioni da parte del proprietario o titolare di diritti reali.
4. 
Ai fini autorizzativi si distinguono progetti riconducibili alle seguenti categorie e tipologie d'intervento:
a) 
progetti di sola manutenzione ordinaria;
b) 
progetti di manutenzione straordinaria o di realizzazione nuove opere.
Capo VII. 
PIANIFICAZIONE BIENNALE DEGLI INTERVENTI E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE
Art. 23. 
(Tipologie d' intervento)
1. 
La Regione Piemonte realizza direttamente e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore, l'infrastrutturazione e la manutenzione del patrimonio escursionistico regionale, l'implementazione e l'aggiornamento della RPE e del relativo catasto, le iniziative nel campo della promozione, della divulgazione e informazione, finalizzate a diffondere anche in ambito internazionale la cultura e la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.
2. 
La valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale avviene attraverso la definizione e l'attuazione del piano biennale degli interventi sulla rete dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata e attraverso specifiche iniziative a regia regionale tese alla diretta realizzazione o alla concessione di contributi ad enti e soggetti operanti nel settore dell'escursionismo.
3. 
La struttura regionale competente, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio e delle priorità programmatiche stabilite a livello regionale, ripartisce in via preliminare le risorse disponibili:
a) 
agli interventi infrastrutturali, e all'aggiornamento dei dati territoriali relativi alle infrastrutture costituenti la rete ed il catasto regionale dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
b) 
alle iniziative nel campo della promozione e della divulgazione attuate direttamente dalla regione o dalle associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico;
c) 
alla formazione dei soggetti interessati al ripristino e manutenzione dei sentieri e dei rilevatori per il catasto regionale.
Art. 24. 
(Pianificazione provinciale)
1. 
Ai fini della definizione del piano d'intervento, le province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i comuni interessati ed il CAI definiscono l'elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative priorità sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla Regione Piemonte. Al fine fornire un quadro esaustivo in ordine agli interventi in atto sul territorio provinciale, il piano deve fornire indicazioni aggiornate sugli interventi infrastrutturali in fase di realizzazione sul soggetto attuatore di tali interventi e sulle relative fonti di finanziamento.
2. 
Il piano definisce inoltre le eventuali attività necessarie ai fini dell'aggiornamento dei dati territoriali relativi alla rete e al catasto regionale dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.
3. 
Su specifica indicazione della struttura regionale competente, quota parte delle risorse costituenti la dotazione finanziaria provinciale (nella misura massima del venti per cento della disponibilità) può essere destinata, sulla base di motivate esigenze, alla manutenzione delle reti secondarie di percorsi non inseriti nella rete, per la realizzazione in via prioritaria, di interventi connessi al ripristino della percorribilità a seguito di eventi calamitosi.
4. 
Il programma d'intervento provinciale è approvato e trasmesso alla struttura regionale competente per la successiva definizione e approvazione del programma d'intervento regionale.
Art. 25. 
(Pianificazione regionale)
1. 
La pianificazione provinciale è integrata dal piano degli interventi effettuati direttamente dalla Regione Piemonte, sui percorsi preventivamente individuati dalla Regione e valutati di interesse regionale.
2. 
Prima dell'approvazione, la pianificazione è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di turismo, sport e parchi e ad altre eventuali strutture regionali interessate, per la verifica della specifica programmazione di competenza e per favorire complementarietà tecnica e finanziaria agli interventi programmati.
3. 
Il piano regionale, è approvato dalla Giunta previo parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico e della commissione consiliare competente. L'approvazione del piano costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi ai soli fini della verifica della coerenza con le previsioni attuative della l.r. 12/2010 . Sono fatte salve le vigenti disposizioni normative di riferimento ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.
4. 
Ai fini dell'espressione del previsto parere la Consulta regionale si avvale per la valutazione di merito, di un gruppo tecnico costituito con provvedimento della struttura regionale competente e composto da funzionari della Regione Piemonte e delle province. Tale gruppo opera, altresì, a supporto della Consulta per la valutazione degli aspetti tecnici connessi agli ambiti di competenza della consulta stessa.
Art. 26. 
(Valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche)
1. 
La Regione Piemonte definisce ed effettua specifiche azioni di valorizzazione e promozione dell'escursionismo nell'ambito di iniziative a regia regionale tese alla realizzazione di progetti di sviluppo escursionistico attraverso l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione della frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata ineriti nella RPE.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati:
a) 
direttamente dalla Regione;
b) 
da enti e associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di iniziative divulgative e informative strategiche a carattere regionale anche di coinvolgimento locale e impegnate in progetti attuativi che coinvolgano l'utente alla fruizione del territorio, anche con finalità di aggregazione, favorendo contatti reciproci e scambi di informazioni in tutti gli ambiti sociali.
3. 
Nel caso di cui al comma 2, lettera a), gli interventi sono proposti dalle strutture regionali e possono essere attuati dalle strutture regionali stesse o dalle province o dai soggetti gestori dei settori escursionistici.
4. 
Nel caso di cui al comma 2, lettera b), la concessione dei contributi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi e le finalità della l.r. 12/2010 ;
b) 
finalità istituzionali dell'ente o associazione in relazione agli obiettivi della l.r. 12/2010 ;
c) 
rappresentatività dell'ente o associazione e numero di soci.
5. 
I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono formulati in apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
Capo VIII. 
SEGNALETICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE DELLA RETE REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
Art. 27. 
(Sistema modulare di segnaletica)
1. 
Il sistema modulare di segnaletica per i percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata adottato dalla Regione Piemonte prevede l'utilizzo di segnali ed etichette montati su appositi supporti (segnaletica verticale), accompagnati da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso (segnaletica orizzontale).
2. 
La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto (palo o picchetto), realizzati secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
3. 
Il luogo di posa è un punto del percorso su cui viene installato l'insieme di un palo di supporto e degli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il luogo di posa è codificato e geograficamente identificato nel catasto regionale del patrimonio escursionistico. Il picchetto non determina un luogo di posa.
4. 
La segnaletica orizzontale è applicata al suolo su elementi naturali o manufatti, è complementare a quella verticale ed è utile a garantire la continuità della percezione del percorso.
5. 
La segnaletica verticale e orizzontale si divide nelle seguenti categorie:
a) 
segnaletica direzionale (utilizzabile in ambito verticale e, in parte, in ambito orizzontale): rappresenta il principale strumento per la corretta interpretazione della rete regionale dei percorsi escursionistici. Fornisce le indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio. Appartengono alla segnaletica direzionale:
1) 
segnale di direzione;
2) 
segnale di località;
3) 
segnavia semplice;
4) 
segnavia a bandierina;
b) 
segnaletica di itinerario (utilizzabile in ambito verticale): segnala la continuità di infrastrutture turistiche collegate alla Rete regionale dei percorsi escursionistici quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:
1) 
segnale di itinerario;
2) 
segnale di fruizione specifica;
c) 
segnaletica informativa (utilizzabile in ambito verticale): raccoglie l'insieme delle indicazioni che riguardano gli aspetti fruitivi complessivi del territorio, le limitazioni ed i divieti e le informazioni relative a enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica di itinerario:
1) 
numero del luogo di posa;
2) 
etichetta istituzionale;
3) 
pittogramma di divieto.
6. 
Lo schema complessivo del sistema modulare di segnaletica, le caratteristiche di ciascun elemento, le modalità di realizzazione e di utilizzo sono indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
7. 
È vietato l'uso di pittogrammi diversi da quelli compresi nella suite di cui agli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
8. 
È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica.
Art. 28. 
(Pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico)
1. 
Il sistema di segnaletica della RPE è integrato da una serie di pannelli descrittivi dei diversi livelli della rete stessa, da posizionarsi secondo una specifica gerarchia. In particolare:
a) 
i pannelli descrittivi dell'itinerario sono da posizionarsi all'inizio ed alla fine dell'itinerario o in altri punti significativi (punti di attestamento, ecc.);
b) 
i pannelli descrittivi della rete locale del patrimonio escursionistico descrivono la rete di un intero settore della rete e sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello comunale (piazza, ufficio di informazione turistica, stazione ferroviaria e dei bus, ecc.);
c) 
i pannelli descrittivi della rete provinciale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello provinciale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, principali centri abitati, ecc.);
d) 
i pannelli descrittivi della rete regionale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello regionale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, aeroporto, ecc.).
2. 
Le specifiche tecniche, dimensionali, grafiche e di contenuti sono descritte negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
Art. 29. 
(Strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico)
1. 
Sono strumenti di promozione della RPE al livello locale, provinciale e regionale il materiale divulgativo cartaceo, i gadget, i siti internet dedicati, gli audiovisivi, i supporti multimediali, eventi, articoli, altri supporti e attività promozionali.
2. 
Gli strumenti di promozione della RPE devono essere conformi alle indicazioni della Regione Piemonte in merito alla linee grafiche ed editoriali riportate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
Capo IX. 
NORME FINALI
Art. 30. 
(Indirizzi tecnici)
1. 
Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:
a) 
catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 4);
b) 
banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 5);
c) 
modalità di rilevamento di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata (articolo 6);
d) 
inclusione di un percorso nella rete regionale (articolo 7);
e) 
inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale (articolo 8);
f) 
registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 10);
g) 
itinerari a fruizione specifica (articolo 15);
h) 
norme di comportamento ed informazione agli escursionisti (articolo 19);
i) 
interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata (articolo 22);
l) 
valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche (articolo 26);
m) 
segnaletica (articolo 27) e pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico (articolo 28);
n) 
strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico (articolo 29).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 16 novembre 2012
Roberto Cota