Art. 2.
(Attività funebre)
1.
Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
a)
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b)
vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c)
trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2.
L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'
articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011
.
3.
Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.
4.
Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso.
[1]
5.
I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attività.
6.
Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL):
a)
l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
b)
la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
c)
fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.
Art. 3.
(Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre)
1.
La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:
a)
disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'
articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
b)
disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;
c)
disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;
d)
disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
e)
disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.
2.
Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.
3.
I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4.
L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:
a)
la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;
b)
un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.
5.
L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
6.
È vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.
7.
Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.
8.
Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.
9.
Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'
articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
(Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro diciassette mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
[2]
Art. 4.
(Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre)
1.
Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.
2.
Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
3.
La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:
a)
autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;
b)
norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
c)
obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
d)
operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
e)
norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
f)
procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
g)
norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
h)
mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
4.
La formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:
a)
normativa che regolamenta i rapporti di lavoro;
b)
obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
conduzione del personale e dell'impresa;
d)
principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
e)
rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
f)
qualità del servizio e cerimoniale;
g)
aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5.
Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.
6.
I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.
Art. 5.
(Cause ostative)
1.
Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:
b)
condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
c)
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d)
condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
e)
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
f)
la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.
2.
Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
Art. 6.
(Obblighi di informazione dei Comuni)
1.
I Comuni informano periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.
2.
I Comuni provvedono a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.
Art. 8.
(Trasporto funebre)
1.
Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2.
Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3.
Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4.
I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5.
I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6.
Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.
7.
Facendo seguito a quanto stabilito dall'
art. 8 della l.r. 15/2011
, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
8.
All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9.
Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
10.
In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.
11.
Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.
12.
Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
13.
I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
14.
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
Art. 9.
(Orari e modalità per l'attività funebre)
1.
Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.