Regolamento regionale n. 7 del 08 agosto 2012  ( Vigente )
"Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".
(B.U. 09 agosto 2012, n. 32)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 ;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 183 - 30761 del 27 luglio 2012

emana

il seguente regolamento:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente Regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge.
Capo II. 
ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 2. 
(Attività funebre)
1. 
Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
a) 
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) 
vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c) 
trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. 
L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all' articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011 .
3. 
Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.
4. 
Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso.
[1]
5. 
I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attività.
6. 
Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL):
a) 
l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
b) 
la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
c) 
fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.
Art. 3. 
(Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre)
1. 
La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:
a) 
disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
b) 
disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;
c) 
disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;
d) 
disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
e) 
disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.
2. 
Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.
3. 
I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. 
L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:
a) 
la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;
b) 
un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.
5. 
L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
6. 
È vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.
7. 
Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.
8. 
Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.
9. 
Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall' articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro diciassette mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
[2]
Art. 4. 
(Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre)
1. 
Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.
2. 
Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
3. 
La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:
a) 
autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;
b) 
norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
c) 
obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
d) 
operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
e) 
norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) 
procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
g) 
norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
h) 
mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
4. 
La formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:
a) 
normativa che regolamenta i rapporti di lavoro;
b) 
obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) 
conduzione del personale e dell'impresa;
d) 
principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
e) 
rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
f) 
qualità del servizio e cerimoniale;
g) 
aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5. 
Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.
6. 
I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.
Art. 5. 
(Cause ostative)
1. 
Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:
a) 
condanna definitiva per il reato di cui all' articolo 513 bis del codice penale ;
b) 
condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
c) 
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) 
condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
e) 
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
f) 
la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.
2. 
Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
Art. 6. 
(Obblighi di informazione dei Comuni)
1. 
I Comuni informano periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.
2. 
I Comuni provvedono a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.
Art. 7. 
(Codice deontologico delle imprese funebri)
1. 
La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della l.r. 15/2011 , l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.
Art. 8. 
(Trasporto funebre)
1. 
Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. 
Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. 
Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. 
I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. 
I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. 
Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.
7. 
Facendo seguito a quanto stabilito dall' art. 8 della l.r. 15/2011 , il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
8. 
All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. 
Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
10. 
In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.
11. 
Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.
12. 
Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
13. 
I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
14. 
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
Art. 9. 
(Orari e modalità per l'attività funebre)
1. 
Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.
Capo III. 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE
Art. 10. 
(Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)
1. 
La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. 
La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.
3. 
In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. 
L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento:
a) 
dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
b) 
dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a). In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.
5. 
La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall' articolo 3 della l.r. 15/2011 , e comunque non dopo le trenta ore.
Art. 11. 
(Depositi di osservazione)
1. 
I Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture. I relativi oneri sono ripartiti tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. 
In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. 
In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. 
Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. 
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ( Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, .previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell' art. 3, l.r. 15/2011 . Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. 
A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.
7. 
Il trasporto di cui al comma 5 è svolto secondo le modalità disciplinate nell'articolo 8 ed è a carico dei familiari richiedenti.
8. 
Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
a) 
il periodo di osservazione;
b) 
l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
9. 
Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo sono tenute ad uniformarvisi entro diciassette mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.
[3]
Art. 12. 
(Camere mortuarie)
1. 
Ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 15/2011 , la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all' articolo 6 della l.r. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami.
2. 
Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.
3. 
I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.
Art. 13. 
(Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato)
1. 
Ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.
2. 
La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.
3. 
L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.
4. 
Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.
5. 
Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonchè in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
6. 
Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.
7. 
Per l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 616 -3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
8. 
Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
Art. 14. 
(Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato)
1. 
I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. 
I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all' articolo 13, l.r. 15/20011 , devono comprendere le seguenti materie:
a) 
elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione;
b) 
storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica , i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse;
c) 
aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere;
d) 
linguaggi: lo spazio, l'arredo e l'addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia;
e) 
la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito;
f) 
esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie.
3. 
I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.
Art. 15. 
(Imbalsamazione e tanatoprassi)
1. 
In attuazione dell' articolo 3, comma 7, l.r. 15/2011 , i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.
2. 
La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. 
I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
4. 
Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattivita` o di malattie infettive.
Capo IV. 
SERVIZI CIMITERIALI
Art. 16. 
(Orario delle sepolture)
1. 
Il Comune fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.
Art. 17. 
(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)
1. 
L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
2. 
In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. 
Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.
Art. 18. 
(Inumazione)
1. 
Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. 
Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. 
La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
4. 
Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
5. 
Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
6. 
La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.
7. 
Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.
8. 
Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.
Art. 19. 
(Tumulazione in loculo)
1. 
Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie.
2. 
In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. 
Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
4. 
Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. 
I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato A al presente Regolamento.
6. 
Se la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. 
Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. 
In caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) 
il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;
b) 
il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi;
c) 
il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
d) 
la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
e) 
qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
1) 
feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;
2) 
dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
3) 
realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.
Art. 20. 
(Esumazioni ed estumulazioni)
1. 
I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune.
2. 
Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. 
Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.
Art. 21. 
(Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)
1. 
I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. 
I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:
a) 
elementi normativi di base e cenni storici;
b) 
caratteristiche dei vari tipi di sepolture;
c) 
nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;
d) 
caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;
e) 
rapporti con i dolenti e con il pubblico.
3. 
I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.
Capo V. 
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
Art. 22. 
(Concessioni cimiteriali per sepolture private)
1. 
Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) ) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. 
Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.
Art. 23. 
(Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)
1. 
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.
2. 
I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano regolatore cimiteriale.
3. 
Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. 
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.
Art. 24. 
(Diritto d'uso delle sepolture private)
1. 
Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
2. 
Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
Art. 25. 
(Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)
1. 
Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.
2. 
Le concessioni si estinguono:
a) 
alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
b) 
con la soppressione del cimitero;
c) 
per revoca di cui al comma 3.
3. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
Capo VI. 
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI
Art. 26. 
( Soppressione dei cimiteri)
1. 
La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all' articolo 14, l.r. 15/2011 .
2. 
La soppressione è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
3. 
Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
a) 
lo stato delle inumazioni presenti;
b) 
le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei;
c) 
la nuova destinazione dell'area.
4. 
L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.
5. 
I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
6. 
I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
7. 
Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.
Capo VII. 
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI
Art. 27. 
(Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)
1. 
La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. 
I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. 
I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. 
Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. 
I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. 
La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. 
Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art. 28. 
(Sepoltura al di fuori dei cimiteri)
1. 
Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell' articolo 105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell' articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 , è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990 , articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831 (D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202 ". Modifiche).
Art. 29. 
(Impianti di cremazione)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione prevista dall' articolo 6 della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. 
La realizzazione dei nuovi crematori, prevista all' art. 14 della l.r. 15/2011 , è autorizzabile sulla base della popolazione residente in ciascun Comune o nella eventuale forma associata, purchè sufficiente a giustificare l'investimento e a consentire l'equilibrio di gestione, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati.
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CREMAZIONE DI CADAVERE
Art. 30. 
(Rimozione delle protesi)
1. 
I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.
2. 
La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.
3. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, comporta responsabilità, anche in solido, dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.
Art. 31. 
(Formazione del personale dei crematori)
1. 
I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione degli impianti di cremazione hanno i seguenti contenuti minimi:
a) 
il processo di cremazione;
b) 
la valutazione dei rischi;
c) 
le procedure di sicurezza.
2. 
I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. 
I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.
Capo IX. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 32. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Salvo che il fatto non costituisca reato:
a) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione di euro da 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, l.r. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta la cessazione dell'attività o del trasporto;
b) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all' articolo 6, comma 2, l.r. 15/2011 ;
c) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 3, l.r. 15/2011 ;
d) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
e) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
f) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
g) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
h) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla l.r. 15/2011 ;
i) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;
l) 
è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;
m) 
è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.
2. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, l.r. 15/2011 , e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.
Capo X. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Piemonte.
3. 
Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 8 agosto 2012
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera


Note:

[1] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "entro quindici mesi" sono state sostituite dalle parole "entro diciassette mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2013.

[2] Nel comma 9 dell'articolo 3 le parole "entro quindici mesi" sono state sostituite dalle parole "entro diciassette mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2013.

[3] Nel comma 9 dell'articolo 11 le parole "entro quindici mesi" sono state sostituite dalle parole "entro diciassette mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2013.