Regolamento regionale n. 6 del 23 luglio 2012  ( Vigente )
"Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti)".
(B.U. 26 luglio 2012, n. 30)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' art. 5 della l.r. 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4186 del 23 luglio 2012

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Campo di applicazione)
1. 
Il presente regolamento definisce, in attuazione dell' articolo 5, comma 8 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti):
a) 
il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla osta, il contenuto del provvedimento conclusivo;
b) 
il contenuto della domanda di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il contenuto del provvedimento conclusivo;
c) 
la procedura per la disattivazione della pratica e la procedura in caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportano modifiche all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute;
d) 
la composizione e l'organizzazione dell'organismo tecnico-consultivo di cui all' articolo 5, comma 5 della l.r. 5/2010 , in modo da garantire le competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale e le competenze del comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. 
Ai fini del presente regolamento, si richiamano integralmente le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari).
Art. 2. 
(Autorità competente)
1. 
L'autorità competente al rilascio del nulla osta preventivo di categoria B, ai sensi dell' articolo 29 del d.lgs. 230/1995 , per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, è la azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio di svolgimento della pratica radiologica. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto all'ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta, ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2. 
L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, ai sensi dell' articolo 30 del d.lgs 230/1995 , prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al d.lgs 230/1995 , è l'ASL nel cui territorio è ubicato l'insediamento.
Art. 3. 
(Organismi tecnici)
1. 
Gli organismi tecnici di cui all' articolo 5, comma 5 della l.r. 5/2010 , considerati i carichi di lavoro prevedibili e l'attuale organizzazione territoriale delle ASL del territorio piemontese, sono fissati in numero di quattro, con competenza territoriale provinciale ed extra-provinciale, come indicato nella tabella di cui all'Allegato A.
2. 
Tali organismi tecnici hanno sede presso il dipartimento di prevenzione della ASL con maggiore popolazione servita (rispettivamente ASL to1-to2, ASL cn1, ASL al e ASL no) e sono così composti:
a) 
su nomina del direttore generale dell'ASL sede dell'organismo tecnico:
1) 
il direttore del dipartimento di prevenzione o suo delegato, che presiede e cura le istruttorie avvalendosi di un'apposita segreteria tecnica;
2) 
un medico specialista in medicina del lavoro, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all' articolo 88 del d.lgs 230/95 ;
3) 
due medici specialisti in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;
4) 
un esperto qualificato di cui all' articolo 78 del d.lgs 230/95 , con il terzo grado;
5) 
un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 ;
b) 
su nomina degli enti di appartenenza:
1) 
un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;
2) 
un fisico esperto di radioprotezione di ARPA;
3) 
un ingegnere della direzione provinciale del lavoro.
Art. 4. 
(Contenuti della domanda di nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cat. B)
1. 
La domanda di nullaosta, in bollo, effettuata dal soggetto che intende esercire la pratica radiologica, è inoltrata all'ASL competente per il territorio di svolgimento della pratica stessa, per attività comportanti esposizioni a scopo medico. Per le sorgenti mobili, se l'impiego è classificato di categoria b e per le pratiche comportanti l'uso di sorgenti a scopo medico, la richiesta di nullaosta deve essere inoltrata all'ASL competente per il territorio dove è situata la sede operativa del richiedente.
2. 
La domanda di nulla osta deve contenere i seguenti dati:
a) 
generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) 
il tipo di pratica che si intende svolgere;
c) 
l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
d) 
per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle) e del numero delle macchine che si intende utilizzare;
e) 
per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione di anno solare;
f) 
per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;
g) 
modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui all' articolo 154, comma 2 del d.lgs 230/1995 ;
h) 
l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.
3. 
La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti di natura tecnica che, per quanto di competenza, devono essere firmati dall'esperto qualificato:
a) 
descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, con indicazione, per ogni locale ed area, della classificazione in zone ai sensi dell' articolo 82 del d.lgs 230/1995 , nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, della destinazione d'uso e delle eventuali sorgenti impiegate anche da parte di soggetti terzi;
b) 
criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell' articolo 82 del d.lgs 230/1995 ;
c) 
descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
d) 
individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
e) 
produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
f) 
programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
g) 
modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
h) 
valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
i) 
i risultati delle valutazioni di cui all' articolo 115 ter del d.lgs 230/1995 ;
l) 
criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del d.lgs 230/1995 ;
m) 
indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all' articolo 61 del d.lgs 230/1995 , con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione;
n) 
indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
o) 
nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico.
4. 
Alla domanda di nulla osta deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto.
Art. 5. 
(Contenuti della domanda di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti radioattivi)
1. 
La domanda di autorizzazione per l'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi con tempi di dimezzamento maggiori o uguali ai 75 giorni o in concentrazioni superiori ai valori determinati ai sensi dell' articolo 1 del d.lgs 230/1995 , destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del d.lgs 230/1995 , se non disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è effettuata, in bollo, dal soggetto interessato, che la inoltra alla ASL competente per territorio.
2. 
La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:
a) 
generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) 
il tipo di attività che si intende svolgere;
c) 
l'ubicazione dei locali e delle aree interessate alle attività che si intendono svolgere.
3. 
In particolare, per i rifiuti radioattivi:
a) 
l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;
b) 
la caratterizzazione radiometrica dei suddetti materiali (concentrazioni di attività e attività totale, per ciascun radionuclide);
c) 
modalità di produzione, classificazione, stoccaggio e destinazione, temporanea o definitiva dei rifiuti prodotti;
d) 
le quantità totali di radioattività che si intendono allontanare;
e) 
la destinazione finale dei suddetti materiali.
4. 
La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti di natura tecnica che, per quanto di competenza, devono essere firmati dall'esperto qualificato:
a) 
descrizione dei locali e delle aree interessati dalla presenza dei materiali radioattivi, illustrata con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, anche l'eventuale classificazione in zone ai sensi dell' articolo 82 del d.lgs 230/1995 , nonché degli ambienti e delle aree circostanti esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso;
b) 
descrizione dell'attività di allontanamento che si intende svolgere, specificando le modalità di allontanamento e trasporto dei suddetti materiali, fino alla destinazione finale;
c) 
individuazione della destinazione finale dei materiali, con descrizione dettagliata dei luoghi e delle aree dove i suddetti materiali saranno smaltiti o reimpiegati;
d) 
individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali durante le operazioni di allontanamento, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, anche ai sensi dell' articolo 115 ter del d.lgs 230/1995 ;
e) 
le quantità, le concentrazioni e le modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
f) 
programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle eventuali prove previste;
g) 
valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
h) 
i risultati delle valutazioni di cui agli articoli 79 e 80 del d.lgs 230/1995 ;
i) 
indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all' articolo 61 del d.lgs 230/1995 , con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione;
l) 
indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi.
5. 
Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto.
Art. 6. 
(Istruttoria per il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione)
1. 
Le domande di nulla osta per attività comportanti esposizione a scopo medico per impiego classificato in categoria b e di autorizzazione all'allontanamento di rifiuti radioattivi sono presentate all'ASL territorialmente competente.
2. 
Lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa preordinata al rilascio del nulla osta e del relativo parere da parte degli organismi tecnici è effettuata dal dipartimento di prevenzione dell'ASL sul cui territorio ha sede l'attività di cui alla pratica radiologica.
3. 
L'ASL trasmette la domanda all'organismo tecnico che, anche a seguito di eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti, esprime il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.
4. 
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'ASL rilascia il provvedimento finale.
5. 
Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere dell'organismo tecnico, i termini di cui sopra sono interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.
6. 
Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) 
la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;
b) 
la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) 
le prescrizioni tecniche che gli esercenti devono attuare a tutela della popolazione e dell'ambiente.
Art. 7. 
(Rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione)
1. 
A seguito del ricevimento del parere positivo dell'organismo tecnico, l'ASL procedente provvede al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione. In caso di parere negativo, l'autorità procedente comunica, ai sensi dell' articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. 
Il provvedimento finale può contenere delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della pratica, riferite:
a) 
alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b) 
al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
c) 
all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all' articolo 1, comma 2 del d.lgs 230/1995 ;
d) 
agli aspetti della radioprotezione del paziente;
e) 
alla redazione di una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell' articolo 77 del d.lgs 230/1995 , da trasmettere, ogni sette anni a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, all'amministrazione procedente, contenente:
1) 
l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta in allegato all'istanza autorizzativa;
2) 
i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi e all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente o all'eventuale riciclo di materiali.
Art. 8. 
(Variazioni al nulla osta e all'autorizzazione)
1. 
I provvedimenti di nulla osta e di autorizzazione possono essere modificati dalla ASL su richiesta:
a) 
del titolare del provvedimento, in caso di variazioni dell'oggetto nello svolgimento della pratica o di mutate condizioni di rischio radiologico;
b) 
delle amministrazioni che intervengono a seguito di comunicazione di variazione delle modalità di svolgimento della pratica;
c) 
degli organi di vigilanza.
2. 
L'istanza di modifica viene inoltrata, con le stesse modalità della prima istanza, in quanto compatibili, all'ASL competente per territorio, la quale la trasmette all'organismo tecnico che, anche a seguito degli eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti, esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
3. 
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'ASL rilascia il provvedimento finale.
4. 
I titolari del nulla osta e dell'autorizzazione comunicano preventivamente all'ASL competente per territorio le variazioni nello svolgimento dell'attività, rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni tecniche in esso contenute.
Art. 9. 
(Disattivazione della pratica)
1. 
La cessazione della pratica è comunicata all'ASL competente per territorio, che provvede alla revoca del provvedimento, salvo quanto indicato nei commi 2 e 3.
2. 
Qualora nel provvedimento di nulla osta o di autorizzazione siano previste particolari modalità per la disattivazione, il titolare invia alla ASL un piano da seguire, con particolare riguardo ai rifiuti prodotti ed alla sistemazione delle sorgenti utilizzate.
3. 
L'ASL può subordinare il provvedimento di revoca a specifico parere dell'organismo tecnico sulle modalità della disattivazione e sulla mancanza di vincoli di natura radiologica.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 23 luglio 2012
Roberto Cota