Regolamento regionale n. 5 del 23 luglio 2012  ( Vigente )
"Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9 ".
(B.U. 26 luglio 2012, n. 30)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-4197 del 23 luglio 2012

emana

il seguente regolamento

Art. 1 
(Generalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. 
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2 forniscono all'autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. 
Nel contesto dell'attività finalizzata alla lotta agli incendi boschivi, i volontari della protezione civile forniscono, ove richiesto dall'autorità competente, il necessario supporto logistico alle attività di spegnimento, sotto la direzione ed il coordinamento unitario della stessa autorità ed in raccordo sinergico con le squadre del corpo regionale antincendi boschivi (AIB) presenti sul campo.
4. 
Nell'ambito degli interventi di protezione civile le squadre AIB, nei contesti territoriali ove sono presenti, assicurano i loro servizi sotto la direzione ed il coordinamento unitario dell'autorità di protezione civile preposta, in raccordo sinergico con la squadra di protezione civile ed il coordinamento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.
5. 
Ai fini del presente regolamento:
a) 
per "organizzazioni di volontariato" si intendono le organizzazioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
b) 
per "autorità di protezione civile" si intendono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 7/2003 , il sindaco e il presidente della provincia, ciascuno al proprio livello. Il sindaco, sul proprio territorio, è autorità di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a livello intercomunale;
c) 
per "centro operativo misto"(COM) si intende la struttura di coordinamento provvisoria, per il tempo dell'emergenza, dei sevizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
d) 
per "squadra" si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.
Art. 2 
(Organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)
1. 
Il volontariato di protezione civile è composto da:
a) 
associazioni iscritte al registro regionale;
b) 
gruppi comunali e intercomunali;
c) 
organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. 
Le organizzazioni di cui al comma 1, qualora iscritte nell'elenco nazionale previsto all' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) possono operare usufruendo dei benefici di legge ivi previsti.
3. 
Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
a) 
a livello comunale con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato operanti nel comune;
b) 
a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con i gruppi intercomunali e le associazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
c) 
a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;
d) 
a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.
Art. 3 
(Requisiti e compiti delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato)
1. 
La Regione Piemonte riconosce operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed i gruppi comunali e intercomunali regolarmente costituiti che:
a) 
sono composti da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
b) 
garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione per i volontari della protezione civile e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
c) 
assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. 
Per le specifiche attività inerenti la gestione dei servizi dei presidi territoriali idraulici e idrogeologici, nonché in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale, le associazioni riconosciute operative assicurano il pronto impiego entro sei ore dalla richiesta dell'autorità competente di:
a) 
una squadra per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o minore di dieci;
b) 
due squadre per le associazioni composte da un numero di volontari compreso tra undici e ventiquattro;
c) 
quattro squadre per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o superiore a venticinque.
3. 
Le associazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione sia chiamata ad intervenire.
4. 
Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Art. 4 
(Coordinamenti provinciali del volontariato)
1. 
I Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile raggruppano le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile che operano sul territorio provinciale.
2. 
I Coordinamenti provinciali del volontariato promuovono le più adeguate forme di pubblicità e le modalità omogenee, per favorire l'adesione delle associazioni e dei gruppi comunali presenti nel proprio territorio.
3. 
I Coordinamenti provinciali del volontariato operano quale espressione ufficiale ed univoca delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, in stretta connessione con l'amministrazione provinciale di riferimento, secondo modalità stabilite da apposita convenzione.
4. 
Il Coordinamento provinciale del volontariato è organizzato su base territoriale in modo da assicurare, in forma diretta o aggregata, la rappresentanza di tutti i COM afferenti alla provincia di appartenenza.
5. 
Ciascun Coordinamento provinciale del volontariato individua nel proprio statuto le regole di elettorato attivo e passivo degli organi direttivi; le cariche non possono avere durata temporale superiore ai 4 anni.
6. 
Il bilancio annuale deve essere certificato.
Art. 5 
(Coordinamento regionale del volontariato)
1. 
Il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte raggruppa i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 ed opera, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, quale espressione ufficiale ed univoca degli stessi, in stretta connessione con la Regione, secondo modalità stabilite da apposita convenzione.
2. 
Il bilancio annuale deve essere certificato.
Art. 6 
(Corpo regionale volontari AIB)
1. 
Il Corpo regionale volontari AIB del Piemonte opera, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente e del proprio ordinamento statutario in materia di lotta agli incendi boschivi e protezione civile, in stretta connessione con la Regione e le altre amministrazioni locali, in armonia con quanto disposto dall'articolo 1, secondo modalità stabilite da apposita convenzione e dalle procedure operative.
2. 
Il bilancio annuale deve essere certificato.
Art. 7 
(Articolazioni regionali di organizzazioni di volontariato nazionali)
1. 
Le organizzazioni di volontariato di livello nazionale che dispongono di articolazioni regionali operano, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente in materia di protezione civile, in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, il Coordinamento regionale del volontariato e il Corpo regionale volontari AIB secondo le modalità previste da apposite convenzioni con gli enti istituzionali di riferimento.
2. 
Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali e regionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale garantiscono la propria partecipazione, in quota parte, all'approntamento della colonna mobile di protezione civile regionale, rispetto alla propria colonna mobile nazionale.
Art. 8 
(Coordinamento regionale delle attività di emergenza)
1. 
In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di particolari criticità o interesse che prevedono l'intervento della Regione ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 7/2003 , le associazioni di volontariato convenzionate con la Protezione civile della Regione concorrono, con il coordinamento della sala operativa regionale, agli interventi operativi, ciascuna con le proprie specifiche competenze tecniche, i propri mezzi e le proprie professionalità, in relazione alle problematiche da affrontare.
2. 
Nelle situazioni di cui al comma 1, la Regione può attivare un tavolo di coordinamento che, previa istruttoria degli elementi conoscitivi disponibili, stabilisce gli indirizzi e le modalità concretamente operative cui le organizzazioni di volontariato devono attenersi, in relazione alla gestione dell'evento o della situazione di criticità.
3. 
Ciascun Coordinamento provinciale aderente al Coordinamento regionale comunica alla provincia di riferimento la consistenza del contingente impiegato nell'ambito delle operazioni coordinate dalla Regione.
Art. 9 
(Comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dell' articolo 19, comma 4, della l. r. 7/2003 .
2. 
Previa intesa con gli organi e le amministrazioni dello Stato coinvolti, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sotto elencate:
a) 
tre rappresentanti della Regione, di cui l'assessore con delega alla Protezione civile o un suo delegato, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di protezione civile;
b) 
un rappresentante delle province, designato dall'UPP;
c) 
un rappresentante dell'ANCI;
d) 
un rappresentante dell'ANPCI;
e) 
un rappresentante della Lega delle autonomie;
f) 
un rappresentante dell'UNCEM;
g) 
un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;
h) 
un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;
i) 
un rappresentante della Croce rossa italiana;
l) 
un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;
m) 
un rappresentante del 118;
n) 
un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte;
o) 
un rappresentante del Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile;
p) 
un rappresentante delle articolazioni regionali delle organizzazioni di volontariato nazionali;
q) 
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
r) 
un rappresentante del Consiglio regionale del volontariato.
3. 
I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.
4. 
E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.
Art. 10 
(Compiti del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. 
Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento consultivo di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità di cui alla l.r. 38/1994 e della l.r. 7/2003 .
2. 
Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato svolge i seguenti compiti:
a) 
approva programmi annuali e pluriennali di lavoro;
b) 
propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
c) 
svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;
d) 
fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;
e) 
formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile regionale;
f) 
promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
g) 
collabora con gli organi della Regione per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;
h) 
designa un rappresentante del volontariato nell' Unità di crisi regionale, come previsto all' articolo 17 della l.r. 7/2003 ;
i) 
designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato, come previsto all' articolo 12 del d.p.r. 194/2001 .
Art. 11 
(Funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)
1. 
Il decreto di cui all'articolo 9 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
Art. 12 
(Comitato di coordinamento comunale del volontariato)
1. 
Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza di un rappresentante del volontariato designato dal comune, assume la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.
Art. 13 
(Definizione e composizione della colonna mobile regionale)
1. 
La colonna mobile regionale è il complesso di uomini, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. 
La colonna mobile regionale presenta le seguenti caratteristiche:
a) 
è costituita dall'insieme delle colonne mobili provinciali del volontariato e dal parco risorse speciali di materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni della Protezione civile della Regione Piemonte;
b) 
è caratterizzata da una composizione modulare e a blocchi, articolata in moduli assistenziali da duecentocinquanta persone con relativi servizi, moduli specialistici e sottoservizi ed è autosufficiente;
c) 
è implementabile sulla base degli indirizzi eventualmente impartiti dal livello nazionale, nonché rispetto agli obiettivi di programmazione stabiliti in sede regionale dalla struttura competente.
Art. 14 
(Attivazione ed impiego del volontariato)
1. 
L'attivazione del volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, avviene, nel rispetto della l.r. 7/2003 , secondo le modalità previste dal d.p.r. 194/2001 , nonché regolate da apposite convenzioni.
2. 
L'attivazione del volontariato presuppone sempre la preventiva informativa all'ente pubblico competente a gestire il singolo livello di emergenza e a emettere il conseguente atto formale di attivazione.
3. 
I volontari possono essere impiegati:
a) 
in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
b) 
in attività di emergenza.
4. 
Per quanto riguarda le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'autorità di protezione civile proponente le attività ed istituzionalmente competente, con oneri a proprio carico.
5. 
Per le attività di emergenza l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
a) 
del sindaco per gli eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 . Qualora l'evento non possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nei comuni, la competenza all'attivazione e all'impiego dei volontari è del presidente della provincia;
b) 
del presidente della provincia per gli eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 ;
c) 
della Regione nel caso di eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 , per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
d) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per gli eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992 .
6. 
Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono a carico degli enti competenti all'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al d.p.r. 194/2001 .
7. 
Alle spese per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 5, lettera d), comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della protezione civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 15 
(Benefici di legge)
1. 
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di legge previsti dal d.p.r. 194/2001 .
2. 
I rimborsi alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro per le attività previste dal d.p.r. 194/2001 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. 
Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. 
Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'autorità di protezione civile istituzionalmente competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.
Art. 16 
(Modalità di rimborso)
1. 
La richiesta dei rimborsi previsti dal d.p.r. 194/2001 è effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
2. 
La Regione si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.
Art. 17 
(Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)
1. 
L'impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. 
Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
a) 
dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
b) 
di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
c) 
di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);
d) 
di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.
3. 
L'attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. 
Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 .
5. 
In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell' articolo 9 del d.p.r. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.
Art. 18 
(Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)
1. 
La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge 225/1992 .
2. 
L'attivazione delle organizzazioni di volontariato per il concorso alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (amministrazione comunale, prefettura, forze dell'ordine, Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. 
L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
a) 
la richiesta di concorso da parte dell'autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale, provinciale o regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informata la struttura di protezione civile della Regione;
b) 
l'autorità competente si assuma il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti i dati informativi predetti alla Regione.
4. 
In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.
Art. 19 
(Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature)
1. 
Con l'iscrizione nel registro regionale o nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile viene autorizzato alle singole organizzazioni l'uso dell'emblema, secondo le specifiche previste a livello nazionale e regionale.
2. 
I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come indicato nell'articolo 17 e come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 20 
(Esercitazioni)
1. 
Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
2. 
Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento il proprio piano o programma di protezione civile e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
3. 
Le esercitazioni di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.
4. 
Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e di pubblica sicurezza competente per territorio e altresì comunicate alla provincia territorialmente competente.
5. 
Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto, sulla base delle linee guida predisposte dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
6. 
Per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni, ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo:
a) 
gli enti locali e le associazioni di volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della provincia e del Coordinamento provinciale del volontariato competenti per territorio, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie;
b) 
le province ed i Coordinamenti provinciali del volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della Regione, del Coordinamento regionale del volontariato e del Corpo regionale AIB, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie.
7. 
Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali (comuni, province, Regione) ed operative (Coordinamenti provinciali, Coordinamento regionale e Corpo regionale AIB Piemonte), secondo il principio di sussidiarietà.
8. 
Gli oneri derivanti dalla pianificazione e dallo svolgimento delle esercitazioni, qualora non diversamente disposto o previsto con apposite disposizioni normative o accordi formali, sono a carico dell'ente o della componente operativa proponente.
Art. 21 
(Censimento delle risorse del volontariato)
1. 
Al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici destinati alla Protezione civile, la struttura regionale competente in materia promuove, d'intesa con le province ed i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco nazionale o nel registro regionale. A tal fine, la medesima struttura mette a disposizione le risorse informatiche e organizzative necessarie alla creazione degli archivi.
Art. 22 
(Contributi)
1. 
La Regione favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.
2. 
Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole associazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo dei Coordinamenti provinciali, del Coordinamento regionale e del Corpo regionale AIB a cui aderiscono, che si esprimono rispettivamente in tal senso.
3. 
Al fine di favorire le opportune sinergie e migliorare le potenzialità e la capacità operativa delle diverse componenti del volontariato di protezione civile, ogni forma di contributo promossa dalla Regione è subordinata al rispetto degli indirizzi e della programmazione attuati dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema AIB, nonché all'adesione al sistema di coordinamento provinciale e regionale del volontariato attuato in accordo con la medesima struttura competente.
4. 
Per accedere alla intera quota di contributo di cui al comma 3 è necessario che ogni Coordinamento provinciale raggruppi almeno due terzi delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale e dei gruppi comunali presenti sul territorio. In caso di mancato raggiungimento della quota, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
5. 
La prescrizione di cui al comma 4 non si applica in caso di espressa rinuncia da parte delle associazioni e dei gruppi comunali presenti sul territorio all'adesione al Coordinamento provinciale di riferimento.
Art. 23 
(Formazione)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.
Art. 24 
(Norme finali)
1. 
Le organizzazioni di volontariato adeguano il proprio statuto e regolamento ai contenuti del presente regolamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 25 
(Abrogazioni)
1. 
Il regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile) è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 23 luglio 2012
Roberto Cota